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Bollettino Ufficiale n. 34 del 24 / 08 / 2006

Codice 26.2
D.D. 19 aprile 2006, n. 165

Ferrovia del Canavese progressiva Km. 1+ 686. Comune di Settimo Torinese. Rilascio alla Societa’ Servizi Energetici Integrati “S.E.I.” S.p.A. DPR n. 753/80 art. 58 del Nulla Osta per l’esecuzione dei lavori per l’attraversamento dei binari, con due tubazioni interrate (teleriscaldamento), esercite a pressione max di 9 bar e cinque tubi corrugati interrati, contenenti cavi di rete di servizi.

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

A. Di rilasciare, ai sensi dell’art. 58 del D.P.R. 11/07/1980 n. 753, alla Società Servizi Energetici Integrati “S.E.I.” S.p.A., il Nulla Osta per il benestare all’esecuzione dei lavori di attraversamento dei binari della Ferrovia del Canavese, alla progressiva Km. 1+ 686, con due tubazioni, interrate, in acciaio di diametro di 400 mm, convoglianti acqua calda (teleriscaldamento), esercite a pressione max di 9 bar, inserite in tubi di protezione del diametro di 750 mm, e cinque tubi corrugati interrati, contenenti cavi di rete di servizi inseriti in tubo d’acciaio di 300 mm di diametro.

B. Che a lavori ultimati dovrà essere effettuata la visita di constatazione per l’accertamento della conformità dei lavori eseguiti rispetto alla documentazione progettuale approvata.

C. Prima dell’effettuazione della suddetta visita, al fine di consentire l’immissione in servizio dell’opera, dovrà essere presentata la dichiarazione di ultimazione lavori, firmata dal tecnico responsabile dell’Ente richiedente, che attesti che l’opera è stata eseguita a perfetta regola d’arte e nel rispetto del DM 23/02/1971 n. 2445, del DM 21/03/1988 n. 28 ed in conformità della documentazione progettuale approvata.

D. Che la presente autorizzazione, rilasciata ai sensi art. 58 del D.P.R. 753/80, riguarda esclusivamente le caratteristiche geometriche dell’attraversamento e non entra nel merito della costruzione dello stesso, che è lasciata alla responsabilità dei tecnici preposti.

E. Che la condotta, oggetto dell’attraversamento, potrà essere messa in servizio solo dopo la visita di constatazione ed al collaudo dell’opera intera.

Contro il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso Giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale competente per il territorio entro 60 giorni dalla data di avvenuta pubblicazione o della piena conoscenza secondo le modalità di cui alla legge 06/12/1971, n. 1034; ovvero Ricorso Straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di avvenuta notificazione ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 25/11/1971, n. 1199.

La presente Determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art 61 dello Statuto, della L.R. n° 51 del 8 agosto 1997 e dell’art. 16 del D.P.G.R. 8/R/2002.

Il Dirigente responsabile
Giuseppe Iacopino