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Bollettino Ufficiale n. 34 del 24 / 08 / 2006

Codice 10.7
D.D. 4 luglio 2006, n. 624

Comune di Bagnolo Piemonte (CN). Mutamento temporaneo di destinazione d’uso, con concessione amministrativa pluriennale a terzi, di porzione di mq. 1.557 sita in Loc. Pravallino, del terreno comunale gravato da uso civico distinto al NCT Fg. 43 - mapp. 186, per realizzazione pista agro-silvo-pastorale “aperta” al pubblico, con allungamento tracciato esistente. Autorizzazione

(omissis)

IL DIRETTORE

(omissis)

determina

- di autorizzare il Comune di Bagnolo Piemonte (CN) a mutare la destinazione d’uso di porzione di mq. 1.557, sita in Loc. Pravallino, del terreno comunale gravato da uso civico distinto al NCT Fg. 43 - mapp. 186, per darla in concessione amministrativa ai Sigg. Bruno Franco Maria e Chiappero Matteo per un periodo non inferiore ad anni 10 (dieci) e non superiore ad anni 99 (novantanove), per consentire la realizzazione di una pista agro-silvo-pastorale, con allungamento del tracciato esistente, onde permettere il raggiungimento dei terreni di proprietà degli anzidetti privati e rendere possibile, su detti terreni, il taglio della legna e, previo livellamento di parte dell’area a fondo pista, l’utilizzo per coltivazioni tipiche montane. La pista dovrà rimanere aperta, a titolo gratuito, pedonalmente al pubblico e sarà carrabile per il Comune, per i mezzi di soccorso o di altre forze pubbliche e per i residenti, fatta salva la necessaria regolamentazione e diverse disposizioni di legge. E’ consentita l’occupazione temporanea relativa ai lavori di realizzazione, sistemazione e alle future manutenzioni, purché tutto venga eseguito all’interno della precitata area autorizzata;

- che il Comune di Bagnolo Piemonte (CN) dovrà inviare all’Ufficio Usi Civici della Regione Piemonte copia dell’atto di concessione che verrà stipulato con il Concessionario relativamente all’istanza in argomento, dando atto che sarà cura del Comune stesso ottemperare all’obbligo delle registrazioni e trascrizioni di legge connesse e conseguenti alla presente autorizzazione;

- che il Concessionario non potrà operare sull’area in argomento prima di aver conseguito tutte le eventuali ulteriori autorizzazioni regionali e non, che sono o potranno rendersi necessarie per la realizzazione, la sistemazione e la futura manutenzione di quanto richiesto e che, in difetto, la concessione rilasciata dal Comune, dovrà essere revocata;

di dare atto che:

La porzione del terreno oggetto del presente provvedimento rimane gravata da uso civico, pertanto è disciplinata dalla Legge 16 giugno 1927, n. 1766, dal D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 e sottoposta ai vincoli di cui al D.Lgs. n. 42/04 nonché alle direttive regionali formulate con Circolare Regionale n. 20 PRE - P.T. del 30 dicembre 1991, confermata dalla Circolare Regionale n. 3/FOP del 4 marzo 1997, inoltre, al termine o al decadere della concessione, salvo rinnovo della stessa, dovrà essere restituita al Comune ripristinata, per gli eventuali danni dal punto di vista ambientale, secondo le prescrizioni delle competenti autorità, a cura e spese del Concessionario che dovrà, comunque, effettuare un primo intervento di recupero dell’area al termine dei lavori di realizzazione, e, se necessario, al termine dei futuri interventi di manutenzione;

La concessione pluriennale non potrà essere stipulata a condizioni economiche inferiori e durata diversa rispetto a quanto disposto dalla Commissione Tecnico - consultiva per gli Usi Civici della Regione Piemonte, così come specificato in premessa, eventuali conguagli potranno essere effettuati solo in conseguenza di una specifica valutazione da parte dell’Agenzia del Territorio competente, in occasione di una verifica disposta da questa Amministrazione, su richiesta delle parti (Comune - Concessionario) o in conseguenza di differenze di superficie che venissero rilevate in seguito all’effettuazione di verifiche demaniali;

Non è previsto versamento di denaro al Comune a titolo di canone di concessione, tenuto conto che il Concessionario si impegna come già specificato, a realizzare e mantenere l’opera oggetto d’istanza, pur tuttavia l’anzidetta manutenzione dovrà comunque essere fornita in misura almeno sufficiente a garantire la percorribilità della pista in sicurezza ai pedoni ed ai mezzi pubblici e di soccorso. In difetto il Comune dovrà provvedere in via sussidiaria ad eventuali carenze, addebitando poi i costi al Concessionario;

Il Comune di Bagnolo Piemonte (CN) dovrà destinare tutti gl’importi eventualmente percepiti in virtù della presente autorizzazione, alla manutenzione dell’ opera in argomento, nel rispetto di quanto disposto con la presente autorizzazione e dalla L. 1766/1927;

Tutte le spese notarili o equipollenti, inerenti l’autorizzazione di cui al presente provvedimento, sono a totale carico del Concessionario.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso, entro il termine di giorni 60 (sessanta) dalla data di ricevimento della stessa, innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale.

Il Direttore regionale
Maria Grazia Ferreri