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Bollettino Ufficiale n. 34 del 24 / 08 / 2006

Codice 10.7
D.D. 29 giugno 2006, n. 607

Comune di Gurro (VCO). Mutamento temporaneo di destinazione d’uso con concessione amministrativa trentennale a terzi, di terreni comunali gravati da uso civico distinti al NCT Fg. 4 mapp. 6-11-12 per complessivi mq. 900, per realizzazione di nuova pista agro-silvo-pastorale dall’Alpe La Piazza all’Alpeggio Monte Betulla. Autorizzazione.

(omissis)

IL DIRETTORE

(omissis)

determina

- Di autorizzare il Comune di Gurro (VCO) a mutare la destinazione d’uso di porzione di mq. 900 circa, sita in Loc. Alpeggio Monte Betulla, dei terreni comunali gravati da uso civico distinti al NCT Fg. 4 - mapp. 6 - 11 - 12, per darli in concessione amministrativa al “Consorzio per lo sviluppo dell’Alpeggio Betulla” per un periodo di anni 30 (trenta), per consentire la costruzione di un nuovo tratto di pista agro-silvo-pastorale, adattando il tracciato della strada vicinale esistente che collega l’Alpeggio, con la strada pubblica presente in Loc. La Piazza;

- Che il Comune di Gurro (VCO) dovrà inviare all’Ufficio Usi Civici della Regione Piemonte copia dell’atto di concessione che verrà stipulato con il Concessionario relativamente all’istanza in argomento, dando atto che sarà cura del Comune stesso ottemperare all’obbligo delle registrazioni e trascrizioni di legge connesse e conseguenti alla presente autorizzazione;

- Che il Concessionario non potrà operare sull’area in argomento prima di aver conseguito tutte le eventuali ulteriori autorizzazioni regionali e non, che sono o potranno rendersi necessarie per la realizzazione, la sistemazione e la futura manutenzione di quanto richiesto e che, in difetto, la concessione rilasciata dal Comune, dovrà essere revocata;

di dare atto che:

La porzione del terreno oggetto del presente provvedimento rimane gravata da uso civico, pertanto è disciplinata dalla Legge 16 giugno 1927, n. 1766, dal D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 e sottoposta ai vincoli di cui al D.Lgs. n. 42/04 nonché alle direttive regionali formulate con Circolare Regionale n. 20 PRE - P.T. del 30 dicembre 1991, confermata dalla Circolare Regionale n. 3/FOP del 4 marzo 1997 e L.R. 14/2006, inoltre, al termine o al decadere della concessione, salvo rinnovo della stessa, dovrà essere restituita al Comune ripristinata, per gli eventuali danni dal punto di vista ambientale, secondo le prescrizioni delle competenti autorità, a cura e spese del Concessionario che dovrà comunque effettuare un primo intervento di recupero dell’area al termine dei lavori di realizzazione, sistemazione dell’opera e, se necessario, al termine dei futuri interventi di manutenzione;

La concessione trentennale non potrà essere stipulata a condizioni economiche inferiori a quanto disposto dalla Commissione Tecnico - consultiva per gli Usi Civici della Regione Piemonte, così come specificato in premessa, eventuali conguagli potranno essere effettuati solo in conseguenza di una specifica valutazione da parte dell’Agenzia del Territorio competente, in occasione di una verifica a campione disposta da questa Amministrazione su richiesta delle parti (Comune - Concessionario) o in conseguenza di differenze di superficie che venissero rilevate in seguito all’effettuazione di verifiche demaniali;

Il Comune di Gurro (VCO) dovrà destinare tutti gl’importi percepiti in virtù della presente autorizzazione ai sensi dell’art. 24 della L. 1766/1927;

Tutte le spese notarili o equipollenti, inerenti l’autorizzazione di cui al presente provvedimento, sono a totale carico del Concessionario.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso, entro il termine di giorni 60 (sessanta) dalla data di ricevimento della stessa, innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale.

Il Direttore regionale
Maria Grazia Ferreri