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Bollettino Ufficiale n. 34 del 24 / 08 / 2006

Codice 10.7
D.D. 20 giugno 2006, n. 573

Comune di Bagnolo Piemonte (CN). Mutamento temporaneo di destinazione d’uso con concessione amministrativa per anni 10 a favore di terzi, di porzioni di complessivi mq. 496.766 di terreni comunali gravati da uso civico, per estrazione gneiss lamellare e usi accessori, in continuazione, modifica e ampliamento precedenti autorizzazioni. Autorizzazione

(omissis)

IL DIRETTORE

(omissis)

determina

di autorizzare il Comune di Bagnolo Piemonte (CN) a mutare la destinazione d’uso di porzioni di complessivi mq. 496.766 dei terreni comunali gravati da uso civico qui di seguito elencati:

a) Località Pravallino - Fg. 43 - n. 235 - 233 - 210, per una superficie di mq. 47.660,

b) Località Ortiolo, Rocche Grana - Fg. 44 - n. 45 - 47 - 51 - 48, per una superficie di mq. 11.530,

c) Località Bricco Volti, Crivella Superiore - Fg. 6 - n. 86 - 181 - 37 e Fg. 44 n. 8, per una superficie di mq. 49.411,

d) Località Cuvertà - Fg. 3 - n. 42, per una superficie di mq. 29.920,

e) Località Balma Oro - Fg. 46 n. 150 e Fg. 47 - n. 13, per una superficie di mq. 15.825,

f) Località Bolla, Ciafalco, Bialot Ciafalco, Pret - Fg. n. 2 - n.173 - 15, Fg. 3 - n. 24 - 47, Fg. 45 - n. 1 e Fg. 4 - n. 16, per una superficie di m. 179.410,

g) Località Balme - Fg. 2 - n. 35 e Fg. 1 - n. 6 - 2 - 12 - 13 - 5 - 66, per una superficie di mq. 163.010;

- per darle in concessione amministrativa a terzi per un periodo di anni 10 (dieci), eventualmente rinnovabile a condizioni da stabilirsi, per consentire l’estrazione di gneiss lamellare e gli usi accessori (strade di accesso e discariche), in continuazione, modifica ed ampliamento di quanto già autorizzato con D.G.R. n. 43-41542 del 05 12.1994 (integrata con D.G.R. n. 111-2250 del 16.10.1995) e con D.G.R. n. 76-15723 del 30.12.1996;

- che il Comune di Bagnolo Piemonte (CN) dovrà inviare all’Ufficio Usi Civici della Regione Piemonte copia degli atti di concessione che verranno stipulati con le Società Concessionarie relativamente all’istanza in argomento, dando atto che sarà cura del Comune stesso ottemperare all’obbligo delle registrazioni e trascrizioni di legge connesse e conseguenti alla presente autorizzazione;

- che i Concessionari non potranno operare sulle aree in argomento prima di aver conseguito tutte le eventuali ulteriori autorizzazioni regionali e non, che sono o potranno rendersi necessarie per la realizzazione di quanto richiesto e che, in difetto, la concessione eventualmente rilasciata dal Comune, dovrà essere revocata;

di dare atto che:

- le porzioni dei terreni oggetto del presente provvedimento rimangono gravate da uso civico, pertanto sono disciplinate dalla Legge 16 giugno 1927, n. 1766, dal D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 e sottoposte ai vincoli di cui al D.Lgs n. 42/04 nonché alle direttive regionali formulate con Circolare Regionale n. 20/PRE - P.T. del 30 dicembre 1991, confermata dalla Circolare Regionale n. 3/FOP del 4 marzo 1997, inoltre, al termine o al decadere della concessione, salvo rinnovo della stessa, dovranno essere restituite al Comune ripristinate, per gli eventuali danni dal punto di vista ambientale, secondo le prescrizioni delle competenti autorità, a cura e spese dei concessionari;

- le concessioni non potranno essere stipulate a condizioni economiche inferiori a quanto disposto dalla Commissione Tecnico-consultiva per gli Usi Civici della Regione Piemonte nonché periziato ed approvato con la già citata D.C.C. n. 78/04 dallo stesso Comune di Bagnolo Piemonte (CN), così come specificato in premessa, fatte salve eventuali diverse disposizioni di legge;

- eventuali conguagli potranno essere effettuati solo in conseguenza di una specifica valutazione da parte dell’Agenzia del Territorio competente, in occasione di una verifica disposta da questa Amministrazione, su richiesta delle parti (Comune-Concessionari) o in conseguenza di differenze di superficie che venissero rilevate in seguito all’effettuazione di verifiche demaniali;

- il Comune di Bagnolo Piemonte (CN) dovrà destinare tutti gli importi percepiti in virtù della presente autorizzazione alla costruzione di opere permanenti di interesse generale della popolazione, ai sensi dell’articolo 24 della Legge 16 giugno 1927, n. 1766;

- tutte le spese notarili o equipollenti, inerenti l’autorizzazione di cui al presente provvedimento, sono a totale carico dei concessionari.

- Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso, entro il termine di giorni 60 (sessanta) dalla data di ricevimento della stessa, innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale.

Il Direttore regionale
Maria Grazia Ferreri