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Bollettino Ufficiale n. 34 del 24 / 08 / 2006

Codice 10.7
D.D. 18 aprile 2006, n. 370

Comune di Acceglio (CN). - Mutamento di destinazione d’uso novantanovennale, e relativa concessione amministrativa a terzi, di terreni comunali gravati da uso civico, per la costruzione di una centralina idroelettrica in Loc. Sorgenti Maira, da parte della Societa’ “Sorgenti Maira s.a.s.”. Autorizzazione.

(omissis)

IL DIRETTORE

(omissis)

determina

di autorizzare il Comune di Acceglio (CN), a:

ordinare la sospensione temporanea dell’esercizio del diritto di uso civico da parte degli aventi diritto, per le particelle oggetto dei lavori relativi al passaggio della condotta di cui al progetto in questione per una superficie complessiva di mq. 2745, per il tempo di cantierizzazione strettamente necessario alla realizzazione delle opere stesse ed al conseguente ripristino dal punto di vista ambientale;

mutare la destinazione d’uso di porzione di complessivi mq. 255 del terreno comunale di uso civico distinto al NCT Fg. 55 mapp. 9/b per consentire la realizzazione di un fabbricato interrato da utilizzarsi quale camera di carico;

consentire il passaggio delle condotte sui terreni comunali di uso civico distinti al N.C.T. al Fg. - Fg. 55 n. 1 per mq. 440 - Fg. 55 n. 2 per mq. 130 - Fg. 55 n. 9 per mq. 463- Fg. 46 n. 20 per mq. 3 - Fg. 46 n. 271 per mq. 4 per complessivi mq. 1040;

costituire diritto di superficie e servitù di passaggio per le aree di cui ai paragrafi precedenti per darle in concessione amministrativa, alla Soc. “Sorgenti Maira S.a.s.” per un periodo di anni 99 (novantanove), per consentire la realizzazione di un impianto idroelettrico (che utilizzerà il “troppo pieno” delle acque del Torrente Maira già captate da uno sbarramento esistente, di proprietà dell’Enel, a monte della borgata Saretto);

di dare atto che:

il Comune di Acceglio (CN), dovrà inviare all’Ufficio Usi Civici della Regione Piemonte copia degli atti di concessione e costituzione di servitù che verranno stipulati con la Società Concessionaria relativamente all’istanza in argomento, dando atto che sarà cura del Comune stesso ottemperare all’obbligo delle registrazioni e trascrizioni di legge connesse e conseguenti alla presente autorizzazione;

che il Concessionario non potrà operare sull’area in argomento prima di aver conseguito tutte le eventuali ulteriori autorizzazioni regionali e non, che sono o potranno rendersi necessarie per la realizzazione e la futura manutenzione di quanto richiesto e che, in difetto, la concessione rilasciata dal Comune, dovrà essere revocata;

le porzioni dei terreni oggetto del presente provvedimento rimangono gravate da uso civico, pertanto sono disciplinate dalla Legge 16 giugno 1927, n. 1766, dal D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 e sottoposte ai vincoli di cui al D.Lgs. n. 42/04 nonché alle direttive regionali formulate con Circolare Regionale n. 20 PRE - P.T. del 30 dicembre 1991, confermata dalla Circolare Regionale n. 3/FOP del 4 marzo 1997, inoltre, al termine o al decadere della concessione, salvo rinnovo della stessa, dovranno essere restituite al Comune ripristinate, per gli eventuali danni dal punto di vista ambientale, secondo le prescrizioni delle competenti autorità, a cura e spese del concessionario che dovrà comunque effettuare un primo intervento di recupero dell’area al termine dei lavori di posa della condotta e, se necessario, al termine di eventuali futuri interventi di manutenzione;

la concessione non potrà essere stipulata a condizioni economiche inferiori a quanto disposto dalla Commissione Tecnico - consultiva per gli Usi Civici della Regione Piemonte, così come specificato in premessa, eventuali conguagli potranno essere effettuati solo in conseguenza di una specifica valutazione da parte dell’Agenzia del Territorio competente, in occasione di una verifica a campione disposta da questa Amministrazione, su richiesta delle parti (Comune - Concessionario) o in conseguenza di differenze di superficie che venissero rilevate in seguito all’effettuazione di verifiche demaniali;

nel caso si rendesse necessario, in sede di realizzazione dell’impianto idroelettrico, interessare le aree gravate da uso civico con ulteriori manufatti di qualsiasi tipo, al di là della condotta e della camera di carico oggetto del presente provvedimento, sarà necessario richiedere una integrazione alla presente autorizzazione, anche al fine di adeguare l’indennizzo economico spettante alla popolazione usocivista locale;

il Comune di Acceglio (CN), dovrà destinare tutti gli importi percepiti in virtù della presente autorizzazione alla costruzione di opere permanenti di interesse generale della popolazione, ai sensi dell’articolo 24 della legge 16 giugno 1927, n. 1766;

tutte le spese notarili o equipollenti nonché quelle di eventuali frazionamenti, inerenti l’autorizzazione di cui al presente provvedimento, sono a totale carico del concessionario.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso, entro il termine di giorni 60 (sessanta) dalla data di ricevimento della stessa, innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale.

Il Direttore regionale
Maria Grazia Ferreri