Torna al Sommario Annunci

Bollettino Ufficiale n. 34 del 24 / 08 / 2006

ANNUNCI LEGALI


Comune di Lanzo Torinese (Torino)

Deliberazione C.C. n. 28 del 24/07/2006 - Regolamento Edilizio - modifica art. 2

Il Consiglio Comunale

(omissis)

delibera

1 - Di modificare l’art. 2 del vigente Regolamento Edilizio Comunale - approvato con deliberazione C.C. n. 3 del 4.3.2002 e modificato con deliberazioni C.C. n. 22 del 24.5.2002, n. 46 del 30.10.2004 e n. 53 del 9.12.2004 - nel testo che segue, così come proposto dalla Giunta ed integrato con la proposta del Sindaco:

“Art. 2 - Formazione della Commissione Edilizia

“1. La Commissione Edilizia è l’organo tecnico consultivo comunale nel settore urbanistico ed edilizio.

2. La Commissione è composta da un Dirigente o un funzionario del Comune, nominato dal Sindaco, che la presiede.

3. I membri elettivi sono scelti dal Consiglio fra i cittadini di maggiore età, ammessi all’esercizio dei diritti politici, che abbiano competenza, provata dal possesso di adeguato titolo di studio, e dimostrabile esperienza nelle materie attinenti all’architettura, all’urbanistica, all’attività edilizia, all’ambiente, allo studio ed alla gestione dei suoli; in particolare dovrà essere composta da:

3a - n° 1 componente in possesso del diploma di laurea in Architettura o Ingegneria ed esperto in urbanistica;

3b - n° 1 componente in possesso del diploma di laurea in Architettura o in Ingegneria, esperto in Edilizia Privata e/o Lavori Pubblici;

3c - n. 1 componente in possesso del diploma di laurea in Geologia o Ingegneria con specifica esperienza in materia idrogeologica/geotecnica/geognostica e/o nella prevenzione dei dissesti e dei rischi idrogeologici;

3d - n° 1 componente in possesso del diploma di laurea in Architettura o Ingegneria con specifica competenza in materia di valori ambientali e di tutela degli stessi, secondo i disposti di cui all’art. 14, 1^ comma, L.R. 3/04/1989 n° 20 per l’esercizio della subdelega in materia;

3e - n° 1 componente in possesso del diploma di geometra o perito edile esperto in Edilizia Privata.

Tutte le figure professionali di cui sopra dovranno essere in possesso dell’abilitazione all’esercizio della professione o di una anzianità di servizio di almeno 5 anni presso Enti Locali con qualifica corrispondente e con l’effettivo espletamento di mansioni attinenti le materie suddette.

4. Non possono far parte della Commissione contemporaneamente i fratelli, gli ascendenti, i discendenti, gli affini di primo grado, l’adottante e l’adottato; parimenti non possono far parte della Commissione i soggetti che per legge, m rappresentanza di altre Amministrazioni, Organi o Istituti, devono esprimere pareri obbligatori sulle stesse pratiche sottoposte alla Commissione. Non possono, altresì, far parte della Commissione Edilizia il Sindaco, gli Assessori ed i Consiglieri Comunali.

5. La Commissione resta in carica fino al rinnovo del Consiglio comunale che l’ha eletta: pertanto, al momento dell’insediamento del nuovo Consiglio comunale, la Commissione conserva le sue competenze e le sue facoltà per non più di quarantacinque giorni ed entro tale periodo deve essere ricostituita.

6. I componenti della Commissione possono rassegnare le proprie dimissioni in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta al Presidente: in tal caso, restano in carica fino a che il Consiglio comunale non li abbia sostituiti.

7. I componenti della Commissione decadono:

a) per incompatibilità, ove siano accertate situazioni contemplate al precedente comma 4;

b) per assenza ingiustificata a tre sedute consecutive e per assenza, anche giustificata, a più della metà delle sedute nel corso dell’anno solare, su proposta del Presidente

8. La decadenza è dichiarata dal Consiglio comunale.

9. I componenti della Commissione decaduti o dimissionari devono essere sostituiti entro quarantacinque giorni dalla data di esecutività della deliberazione che dichiara la decadenza o da quella del ricevimento della lettera di dimissioni.

10. la Commissione Igienico Edilizia viene nominata e si costituisce con Decreto del Sindaco che con lo stesso atto nomina il Presidente e chi lo sostituisce in caso di assenza o impedimento."

2 - di dichiarare, a norma dell’art. 3 della L.R. 8.7.1999 n. 19, che il regolamento approvato è conforme a quello tipo formato dalla Regione Piemonte con la deliberazione del C.R. 29.7.1999 n. 548-9661 e successivo avviso di rettifica ed errata corrige;

3 - di individuare il Responsabile del procedimento nel Responsabile del Settore Tecnico incaricandolo di espletare gli adempimenti normativi consequenziali, anche per quanto attiene all’impegno di spesa per la pubblicazione, per estratto, della presente deliberazione sul B.U.R..

4 - di dare atto che il nuovo Regolamento Edilizio, nel testo modificato e integrato come sopraindicato, composto da n. 71 articoli, dei modelli allegati contrassegnati dal n. 1 al n. 11, dell’appendice all’art. 31, viene allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale.

Lanzo Torinese, 24 luglio 2006

Il Sindaco
Andrea Filippin