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Bollettino Ufficiale n. 34 del 24 / 08 / 2006

ANNUNCI LEGALI


Consorzio Bacino Imbrifero Montano del Varaita - Sampeyre (Cuneo)

Statuto

Art. 1
NATURA GIURIDICA, DENOMINAZIONE
E SEDE

E’ costituito il Consorzio amministrativo obbligatorio previsto dall’art.1, comma 2°, della legge 27/12/1953, n. 959 e successive modificazioni, fra i quattordici Comuni del Bacino Imbrifero della Valle Varaita (Cuneo) indicato nel D.M. 14 dicembre 1954 (Gazzetta Ufficiale n. 6 del 1955) e cioè: Busca, Costigliole S., Piasco, Rossana, Venasca, Isasca, Brossasco, Valmala, Melle, Frassino, Sampeyre, Casteldelfino, Bellino e Pontechianale.

Il Consorzio è un Ente Locale che esercita funzioni proprie e delegate per contribuire al progresso socio-economico della propria popolazione.

Il Consorzio è retto dal presente Statuto e dalle leggi e decreti applicabili.

Il Consorzio ha la seguente denominazione: Bacino Imbrifero Montano del Varaita.

Esso ha sede in Frassino.

Per approvare e modificare il presente Statuto sarà necessaria la maggioranza di almeno tre quinti dei Consigli Comunali.

Art. 2
SCOPO

Il Consorzio ha principalmente lo scopo di provvedere all’incasso, alla amministrazione e all’impiego del fondo comune, che gli è attribuito ai sensi dell’art.1 della legge 27/12/1953 n.959, nella esecuzione diretta o indiretta, ovvero nel finanziamento di opere di pubblica utilità nonché in interventi intesi a favorire il progresso economico e sociale delle popolazioni dei Comuni stessi.

Il Consorzio inoltre, con apposito regolamento, potrà destinare fondi e contributi in favore dei Comuni o di loro forme associative, di altre persone giuridiche pubbliche o private nonché di persone fisiche sempre per il raggiungimento di obiettivi di interesse generale finalizzati al miglioramento economico e sociale delle popolazioni del Consorzio.

Il Consorzio nel conseguimento dei propri obiettivi promuove e favorisce lo svolgimento associato di funzioni e servizi, anche comunali, nelle forme di legge più opportune, ovvero esercita funzioni e servizi che gli siano delegati, anche mediante la costituzione o partecipazione a società o aziende, volti a favorire il progresso economico e sociale delle popolazioni, del territorio nonché la salvaguardia e la difesa dell’ambiente in particolare quello montano.

Esso inoltre può provvedere, anche mediante la costituzione o partecipazione a società o aziende, all’impiego dell’energia elettrica spettante ai sensi dell’art.3 della citata legge.

Il Consorzio può inoltre gestire altre funzioni o servizi che gli siano stati conferiti con legge o delegati da parte di altri Enti locali.

Il Consorzio promuove il raggiungimento delle finalità statutarie anche attraverso l’adesione alla Federazione Nazionale dei Bacini Imbriferi Montani (FEDERBIM).

Art. 3
PROGRAMMA ANNUALE

Per la formazione del programma annuale predisposto sulla base dei fondi da trasferirsi ai Comuni, le singole amministrazioni comunali faranno pervenire, entro il 15 febbraio dell’anno al quale il programma si riferisce, concrete proposte circa le iniziative da includersi nel programma stesso.

Alle proposte devono unirsi una breve relazione, che dimostri la necessità dell’iniziativa, ed un preventivo sommario della relativa spesa.

L’Assemblea predispone il programma entro il 31 marzo.

Art. 4
DURATA

Il Consorzio è costituito a tempo indeterminato e cessa nei casi previsti dalla legge; può cessare nei modi e nelle forme stabilite dall’art. 5 della legge 925 del 22/12/1980.

Art. 5
ORGANI DEL CONSORZIO

Sono organi del Consorzio:

a) l’Assemblea;

b) la Deputazione Amministrativa;

c) il Presidente;

d) il Revisore dei Conti.

Art. 6
COMPOSIZIONE DELL’ASSEMBLEA

L’Assemblea è composta da un solo rappresentante per ciascun Comune facente parte del Consorzio; esso sarà scelto dal Sindaco fra i membri del Consiglio ed anche fra persone estranee al Consiglio.

Nel caso in cui il Consiglio non provveda alla nomina di sua competenza, il Comune sarà rappresentato nell’Assemblea dal Sindaco in carica.

L’ufficio di membro dell’Assemblea è gratuito.

I componenti dell’Assemblea durano in carica fino alla nomina dei loro sostituti.

Art. 7
INELEGGIBILITA’ E INCOMPATIBILITA’

Non possono far parte dell’Assemblea coloro i quali si trovino in uno dei casi di ineleggibilità e incompatibilità a consigliere comunale previsti dalla legge.

Art. 8
VOTAZIONI

1) L’Assemblea può validamente deliberare qualora sia presente almeno la metà e, in seconda convocazione, qualora sia presente almeno un terzo dei propri membri.

2) La seconda convocazione può aver luogo almeno un’ora dopo quella fissata per la prima convocazione.

3) L’Assemblea è presieduta dal Presidente e in sua vece dal Vice Presidente. In caso di assenza di entrambi l’Assemblea è presieduta dal Consigliere più anziano di età. La presidenza della prima adunanza sarà tenuta dal Rappresentante consortile più anziano tra i presenti.

4) Nelle votazioni e nelle elezioni ogni rappresentante ha diritto ad un solo voto.

5) Per la validità delle deliberazioni è prescritto il voto favorevole della maggioranza dei presenti, salvo i casi in cui sia richiesta una maggioranza diversa dalla legge o dallo Statuto.

6) Lo Statuto e le sue modifiche devono ottenere l’approvazione di almeno i 2/3 i componenti l’Assemblea.

Qualora tale maggioranza non venga raggiunta in prima od in eventuale seconda convocazione nella seduta in cui per la prima volta l’argomento è posto all’ordine del giorno, la votazione è ripetuta in due successive sedute da tenersi entro trenta giorni e lo Statuto è approvato se ottiene in entrambe le sedute il voto favorevole della maggioranza dei componenti l’organo rappresentativo. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche alle modifiche od integrazioni dello Statuto.

7) Le votazioni avvengono, di norma, a scrutinio palese, ivi comprese quelle per la nomina e la revoca del Presidente, del Vice Presidente, della Deputazione, dei singoli deputati. Sono da assumere a scrutinio segreto, secondo la normativa che verrà regolamentata, le deliberazioni concernenti persone e quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sull’apprezzamento delle qualità soggettive di una persona o sulla valutazione dell’azione da questi svolta.

8) In ogni caso, gli astenuti si computano nel numero dei Consiglieri necessario a rendere valida la seduta.

9) Nelle votazioni a scrutinio segreto, le schede bianche e nulle concorrono alla formazione del numero dei votanti.

10) Nel caso di parità di voti, il Presidente può fare ripetere la votazione una sola volta nella stessa seduta.

11) Nei casi d’urgenza le deliberazioni possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri presenti.

Art. 9
PUBBLICAZIONE DELLE DELIBERAZIONI DELL’ASSEMBLEA

1) Le deliberazioni adottate dall’Assemblea verranno pubblicate mediante affissione all’Albo del Consorzio. Il Consorzio, avuto riguardo alla propria costituzione e organizzazione potrà comunque prevedere forme diverse di pubblicazione dei propri atti e deliberati.

2) Per quanto attiene ai controlli ed esecutività delle deliberazioni si fa rinvio alla disciplina di legge.

Art. 10
ADUNANZE DELL’ASSEMBLEA E DIRITTI DEI COMPONENTI

1) L’Assemblea è l’organo di indirizzo e di controllo politico amministrativo.

2) L’Assemblea deve riunirsi in via ordinaria per l’approvazione del bilancio di previsione e del rendiconto ed in via straordinaria ogni qual volta lo ritenga opportuno la Deputazione oppure ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 dei componenti dell’Assemblea.

3) I componenti dell’Assemblea hanno gli stessi diritti riconosciuti dalla legge ai Consiglieri Comunali.

Art. 11
COMPETENZE

1) In particolare l’Assemblea ha competenza sugli atti fondamentali indicati nell’art.42 della legge 18/08/2000 n.267 e ss.mm.ii.

2) Le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui al presente articolo non possono essere adottate in via di urgenza da altri Organi del Consorzio, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio da sottoporre a ratifica dell’Assemblea nella prima seduta successiva, da tenersi nei sessanta giorni successivi, e comunque entro il 31 dicembre dello stesso anno, a pena di decadenza.

3) L’Assemblea adotta un Regolamento per disciplinare il funzionamento dell’Assemblea stessa.

Art. 12
CONVOCAZIONE, SEDUTE E PRESENZE DELL’ASSEMBLEA

1) La convocazione è fatta dal Presidente mediante avviso personale raccomandato da spedire a ciascun componente almeno 5 giorni prima dell’adunanza, contenente l’indicazione della sede, del giorno e dell’ora dell’adunanza stessa e degli oggetti da trattare.

2) Il Presidente è altresì tenuto a convocare entro trenta giorni l’Assemblea, inserendo in coda all’ordine del giorno, le questioni proposte, quando lo richieda un numero di Consiglieri non inferiore ad un terzo dei Consiglieri assegnati.

3) Per tutto quanto non previsto dal presente articolo vale ciò che risulta disciplinato dalla legge e dal regolamento.

Art. 13
DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA

La Deputazione Amministrativa è composta dal Presidente, dal Vice Presidente e da tre rappresentanti dei Comuni (Sindaci o loro delegati) eletti dalla Assemblea mediante una sola votazione a scrutinio palese con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti l’Assemblea.

Uno dei membri della Deputazione sarà scelto fra i rappresentanti dell’alta Valle (Pontechianale - Casteldelfino - Bellino) il 2° ed il 3° spetteranno alla media Valle (Sampeyre - Frassino - Melle - Valmala - Brossasco - Venasca - Isasca) ed il 4° alla bassa Valle (Rossana - Busca - Piasco - Costigliole S.). Il Presidente potrà essere indifferentemente scelto tra i rappresentanti dei vari Comuni.

Art. 14
COMPOSIZIONE, ELEZIONE E CESSAZIONE

1) Il Presidente e la Deputazione sono eletti, con unica votazione, su proposta di almeno 1/3 dei componenti l’Assemblea, dall’Assemblea stessa, a scrutinio palese, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti l’Assemblea.

2) Nel caso non si raggiunga la maggioranza predetta, si procede all’indizione di due successive votazioni da tenersi in distinte sedute e comunque entro sessanta giorni dalla prima. In questo caso sarà sufficiente la maggioranza dei presenti.

3) La surroga di uno o più componenti la Deputazione avviene nella seduta dell’Assemblea immediatamente successiva al verificarsi della vacanza od alla presentazione delle dimissioni.

4) Le dimissioni di oltre metà dei componenti comportano la decadenza della Deputazione.

5) Il Presidente del Consorzio, il Vice Presidente ed i componenti della Deputazione debbono avere i requisiti di eleggibilità e compatibilità previsti dalla legge, che ne disciplina altresì la decadenza.

6) La Deputazione resta in carica sino all’insediamento di una nuova Deputazione.

Art. 15
COMPETENZA

1) La Deputazione, organo esecutivo del Consorzio, provvede:

a) alla nomina del Vice-Presidente;

b) ad adottare tutti gli atti di amministrazione ordinaria e, comunque, tutti gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge, all’Assemblea e non rientrino nelle competenze, previste dalla legge stessa o dallo Statuto, del Presidente o del Segretario;

c) a formulare l’ordine del giorno dell’Assemblea;

d) ad adottare eventualmente, in via d’urgenza, le deliberazioni comportanti variazioni di bilancio, da sottoporre a ratifica dell’Assemblea entro i termini previsti dalla legge;

e) a svolgere attività propositiva e di impulso nei confronti dell’Assemblea, formulando, tra l’altro, le proposte di atti assembleari nei casi indicati dallo Statuto;

f) a dare attuazione agli indirizzi dell’Assemblea;

g) a riferire all’Assemblea, annualmente e secondo le ulteriori scadenze fissate dall’Assemblea, sulla propria attività e sullo stato di attuazione del programma;

h) a determinare, con atti generali, criteri, obiettivi e mezzi per l’attività di gestione di competenza dei dipendenti;

i) ad assumere mutui, ove non diversamente disposto dalla legge oppure ove previsto in un atto fondamentale dell’Assemblea;

j) ad esercitare tutte le altre funzioni attribuitele dalla legge nazionale, regionale, dallo Statuto e dai regolamenti;

Art. 16
FUNZIONAMENTO DELLA DEPUTAZIONE

1) La Deputazione provvede a disciplinare le modalità di convocazione, la determinazione dell’ordine del giorno e di ogni altro aspetto del proprio funzionamento non disciplinato dalla legge regionale e dallo Statuto.

2) La Deputazione delibera con l’intervento della maggioranza dei componenti ed a maggioranza dei voti.

3) Le adunanze non sono pubbliche.

4) Su invito della Deputazione possono partecipare alle sedute, senza diritto di voto, tecnici, funzionari, membri dell’Assemblea, esperti.

5) Assiste e partecipa il Segretario al quale sono pure attribuite le funzioni di Segretario verbalizzante.

Art. 17
IL PRESIDENTE - COMPETENZA

1) Il Presidente del Consorzio rappresenta l’Ente, assicura l’unità dell’attività politico-amministrativa del medesimo, anche tramite il coordinamento dell’attività dei componenti della Deputazione, sovrintende altresì all’espletamento delle funzioni attribuite o delegate al Consorzio, esercita tutte le altre funzioni attribuitegli dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti.

2) Nell’esercizio delle competenze indicate nel comma 1, il Presidente del Consorzio, in particolare:

a) rappresenta il Consorzio in tutti i rapporti e le sedi istituzionali e sociali convenienti;

b) firma tutti gli atti nell’interesse del Consorzio per i quali tale potere non sia attribuito dalla legge o dallo Statuto, al Segretario o eventuali responsabili dei servizi;

c) convoca e presiede l’Assemblea;

d) convoca e presiede la Deputazione, fissando l’ordine del giorno e distribuendo gli affari sui quali essa deve deliberare tra i componenti della medesima, in armonia con gli incarichi e le deleghe a questi rilasciati;

e) firma i verbali e le deliberazioni della Deputazione congiuntamente al Segretario;

f) impartisce ai componenti della Deputazione le direttive politiche ed amministrative relative all’indirizzo generale dell’Ente ed a specifiche deliberazioni dell’Assemblea e della Deputazione;

g) coordina e stimola l’attività dei singoli componenti della Deputazione; viene da questi informato di ogni iniziativa che influisca sull’indirizzo politico-amministrativo dell’Ente; può in ogni momento sospendere l’esecuzione di atti dei componenti della Deputazione da lui delegati per sottoporli all’esame della Deputazione;

h) svolge attività propulsiva nei confronti degli uffici e dei servizi, impartendo direttive, indicando obiettivi ed attività necessarie per la realizzazione dei programmi dell’Ente, anche sulla base delle indicazioni della Deputazione;

i) adotta, sentito il Segretario, atti di carattere generale per garantire il coordinamento ed il regolare funzionamento degli uffici e dei servizi;

l) promuove indagini e verifiche sull’attività degli uffici e dei servizi;

m) può acquisire informazioni anche riservate presso tutti gli uffici e servizi;

n) promuove ed assume iniziative volte ad assicurare che aziende, Enti, istituzioni del Consorzio, nonché consorzi o società di cui il Consorzio fa parte, svolgano la rispettiva attività secondo gli indirizzi fissati dagli organi collegiali del Consorzio stesso;

o) riceve le interrogazioni, le mozioni, le istanze e le petizioni da sottoporre all’Assemblea;

p) stipula gli accordi di programma, ferma restando la competenza degli altri organi ad intervenire al riguardo;

Art. 18
VICE PRESIDENTE ED ASSESSORE ANZIANO

1) Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento.

2) In caso di assenza o impedimento del Presidente e del Vice Presidente, il Presidente è sostituito dal membro della Deputazione anziano, da intendersi come il più anziano di età.

Art. 19
DELEGHE DEL PRESIDENTE

1) Il Presidente può delegare singoli componenti della Deputazione e dell’Assemblea a rappresentarlo e a svolgere attività di indirizzo e controllo in materie definite ed omogenee.

Art. 20
REGOLAMENTO SULL’ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

1) L’organizzazione ed il funzionamento degli uffici e del personale, la struttura organizzativa del Consorzio, le funzioni dei responsabili dei servizi, le eventuali collaborazioni esterne ed i rapporti funzionali tra le diverse componenti dell’Ente sono disciplinate dal Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi.

Art. 21
SEGRETARIO

1) Ferme restando le disposizioni degli artt.107 e 110 della legge 18/08/00, n.267, circa l’organizzazione degli uffici e del personale, il Consorzio ha un proprio Segretario. Il servizio di Segreteria peraltro può essere svolto anche, su richiesta del Consorzio, da personale comandato della Comunità Montana Valle Varaita o dei Comuni.

2) Il Segretario, nel rispetto delle direttive impartitegli dal Presidente, sovrintende allo svolgimento delle attività degli uffici e dei servizi, partecipa alle riunioni della Deputazione e dell’Assemblea, presta consulenza agli organi del Consorzio, coordina gli eventuali responsabili dei servizi.

3) Il Segretario può partecipare a Commissioni di studio e lavoro interne di Enti e, con l’autorizzazione del Presidente del Consorzio, a quelle esterne.

4) Su richiesta esprime valutazioni di ordine tecnico-giuridico all’Assemblea, alla Deputazione, al Presidente, a membri della Deputazione e dell’Assemblea.

5) Attesta l’avvenuta pubblicazione all’albo Pretorio e l’esecutività dei provvedimenti dell’Ente.

6) Il Segretario, in caso di assenza od impedimento temporaneo durante le sedute dell’Assemblea e della Deputazione, sarà sostituito dal membro più giovane di età fra i componenti presenti all’adunanza.

7) Il Segretario svolge le proprie attribuzioni secondo quanto stabilito dal regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi.

Art. 22
TUTELA DEI PROPRI DIRITTI

1) Il Consorzio, nella tutela dei propri diritti ed interessi, assicura assistenza in sede processuale agli Amministratori, al Segretario ed ai dipendenti che si trovino implicati, in conseguenza di fatti ed atti connessi all’espletamento della loro funzione, in procedimenti di responsabilità civili o penali, in ogni stato o grado di giudizio, purché non vi sia conflitto di interessi con l’Ente. Nel caso di condanna, gli stessi, dovranno rimborsare all’Ente le somme anticipate a titolo di tutela legale.

Art. 23
NOMINA, DURATA IN CARICA E CESSAZIONE DEL REVISORE DEI CONTI

1) La nomina, la durata in carica e la cessazione del Revisore dei Conti, sono disciplinate dalla legge e dallo Statuto.

Art. 24
COMPETENZA DEL REVISORE DEI CONTI

1) Il Revisore dei Conti ha le competenze fissate dall’art.239 del D. Lgs.18/08/00 n.267 e ss.mm.ii..

Art.  25
INCOMPATIBILITA’ ED INELEGGIBILITA’ DEL REVISORE DEI CONTI

1) Per le incompatibilità ed ineleggibilità del Revisore dei Conti valgono le norme di cui all’art. 236 del D. Lgs. 18/08/00 n. 267 e ss.mm.ii..

2) Il Revisore dei Conti non potrà superare il numero di incarichi previsti dalla legge.

Art. 26
RESPONSABILITA’ E COMPENSO

1) Il revisore dei Conti, nello svolgimento della sua attività, deve osservare le regole della deontologia professionale e conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui viene a conoscenza per ragioni del suo ufficio.

2) In caso di inosservanza dei suoi doveri l’Assemblea ne pronuncia la revoca.

3) Il Revisore dei Conti è responsabile solidalmente con gli amministratori ed i dipendenti del Consorzio per il danno arrecato all’Ente, quando questo non si sarebbe prodotto se egli avesse vigilato in conformità con i doveri della sua carica.

4) Al Revisore dei Conti è attribuito dall’Assemblea un compenso determinato nell’ambito delle disposizioni di legge.

Art. 27
SERVIZIO TESORERIA

1) Il servizio di tesoreria è affidato dalla Deputazione ad un istituto di credito che disponga di almeno una sede operativa in Comuni facenti parte del Consorzio alla data di affidamento del servizio e che si impegni a conservarla per tutta la durata del contratto, pena la rescissione del medesimo.

2) I rapporti del Consorzio con il Tesoriere sono regolati dalla legge e da apposita convenzione.

3) Il servizio di Tesoreria sarà affidato con una gara ad evidenza pubblica a seguito di approvazione di regolare convenzione, approvata dall’Assemblea. Valgono in materia le leggi vigenti.

Art. 28
INTERPRETAZIONE DELLO STATUTO

1) Lo Statuto del Consorzio costituisce atto normativo destinato a disciplinare in modo stabile l’organizzazione, la struttura e l’attività dell’Ente, nell’ambito dei principi fissati dalla legge.

2) Esso esplica efficacia nei confronti del Consorzio e dei soggetti che vengano a trovarsi a contatto con l’Ente.

3) Lo Statuto deve essere interpretato secondo i criteri contenuti nelle disposizioni di legge ed in conformità con gli artt. 5 e 128 della Costituzione.

Art .29
REVISIONE DELLO STATUTO

1) Le deliberazione di revisione, totale o parziale, dello Statuto, sono adottate dall’Assemblea del Consorzio con la stessa procedura prevista dallo Statuto per l’approvazione dello Statuto medesimo, fatte salve le modifiche dipendenti da norme di legge intervenute.

2) Le iniziative di revisione statutaria respinte dall’Assemblea non possono essere riproposte nel corso della durata in carica dell’Assemblea stessa, prima che siano trascorsi 2 anni.

3) La proposta di revisione, totale o parziale, del testo statutario non può essere presa in esame se non è accompagnata da quella di un nuovo testo che sostituisca il precedente.

4) Sono fatte salve le proposte conseguenti a modifiche legislative.

Art. 30
NORMA TRANSITORIA

In via transitoria, nelle more della definitiva sistemazione della sede in Frassino, da parte della Comunità Montana Valle Varaita, il Consorzio mantiene la sua sede in Sampeyre.

Art. 31
ENTRATA IN VIGORE DELLO STATUTO

Lo Statuto è pubblicato sul B.U.R. della Regione Piemonte e affisso all’Albo dell’Ente per trenta giorni consecutivi. Lo Statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all’Albo dell’Ente.

Art. 32
REGOLAMENTI DI ATTUAZIONE

1) Sino all’entrata in vigore dei regolamenti previsti dallo Statuto, continuano ad applicarsi le norme regolamentari vigenti alla data di entrata in vigore dello Statuto stesso, in quanto compatibili con le disposizioni di legge e con le norme del presente Statuto.

2) L’Assemblea e/o la Deputazione del Consorzio deliberano i regolamenti di cui al comma 1, entro il termine di mesi 12 dall’entrata in vigore dello Statuto, fatto salvo il rispetto dei termini espressamente previsti dalla legge.