Bollettino Ufficiale n. 34 del 24 / 08 / 2006
ANNUNCI LEGALI
Comunità Montana dello Strona e Basso Toce - Valstrona (Verbano Cusio Ossola)
Statuto (Approvato con Deliberazione del Consiglio della Comunità n. 15 del 23.06.2006)
TITOLO I
PRINCIPI
Capo I
Comunità montana
Articoli:
1 - Denominazione, natura giuridica e ruolo
1. La Comunità Montana dello Strona e Basso Toce, ricompresa nella zona omogenea montana n. 43 di cui allart. 2 della Legge Regionale n. 16 del 02/07/99, quale unione dei comuni montani di Casale Corte Cerro, Germagno, Gravellona Toce, Loreglia, Massiola e Valstrona, è ente locale sovracomunale.
2. La Comunità Montana promuove, programma e attua le politiche a favore del territorio e a tutela degli interessi della popolazione, raccordandosi, sia a livello strategico che organizzativo, con i comuni membri.
2 - Territorio e sede
1. Il territorio della Comunità Montana è costituito dallinsieme dei territori dei Comuni compresi nella zona montana omogenea di cui allart. 1.
2. La Comunità Montana ha sede presso il comune di Valstrona.
3 - Finalità e obiettivi
1. La Comunità Montana, nellambito delle finalità generali ad essa assegnate dalla legge, persegue prioritariamente i seguenti obiettivi settoriali:
a) tutela delle popolazioni di montagna,
b) tutela delle risorse paesaggistiche,
c) valorizzazione delle tradizioni,
d) conservazione del patrimonio monumentale e dei centri storici,
e) promozione delloccupazione,
f) organizzazione servizi pubblici,
g) promozione di servizi associati fra i comuni membri.
4 - Assetto funzionale
1. La Comunità Montana è titolare di funzioni proprie attribuite dalla legge e dagli interventi speciali per la montagna stabiliti dallUnione europea e dalle leggi statali e regionali.
2. Costituisce la sede naturale della localizzazione di funzioni delegate ed attribuite dai comuni membri, dalla provincia e dalla regione.
3. E titolare dellesercizio associato delle funzioni dei comuni membri e dellesercizio associato di funzioni regionali ad essi delegate.
4. Promuove lesercizio associato di funzioni e servizi.
5 - Programmazione e cooperazione interistituzionale
1. La Comunità Montana adotta il metodo e gli strumenti della programmazione sia nello svolgimento del ruolo di promozione, impulso e sviluppo ordinato e armonico del territorio sia nello svolgimento del ruolo di organizzazione e razionalizzazione delle strutture, risorse e servizi.
2. I rapporti con gli altri soggetti pubblici sono informati ai principi della cooperazione per la realizzazione di strategie comuni e di azioni congiunte e coordinate.
Capo II
Segni distintivi
6 - Stemma e gonfalone
1. La Comunità Montana negli atti e nel sigillo si identifica con il nome Comunità Montana dello Strona e Basso Toce e con lo stemma riportato in calce al presente statuto.
2. La Comunità Montana, è dotata di un Gonfalone approvato con deliberazione consiliare n. 11 del 07.07.2004.
3. Luso e la riproduzione di tali simboli sono vietati per fini non istituzionali.
7 - Albo pretorio e pubblicità delle informazioni
1. Nel palazzo adibito a sede della comunità montana lorgano esecutivo destina un apposito spazio facilmente accessibile ad albo pretorio per la pubblicazione degli atti, avvisi e documenti previsti dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti.
2. La pubblicazione avviene in modo da garantire la facilità di lettura.
3. La Comunità Montana pubblica periodicamente e diffonde, anche per via telematica, notizie di interesse generale e quelle relative agli appalti e alle forniture.
TITOLO II
AUTONOMIA NORMATIVA
Capo I
Statuto
8 - Carattere e contenuto
1. Lo statuto stabilisce le norme fondamentali regolanti lassetto organizzativo della Comunità Montana.
2. In particolare lo statuto disciplina:
a) il funzionamento degli organi politici, la loro composizione, le rispettive competenze;
b) le modalità di elezione dellorgano esecutivo;
c) lordinamento degli uffici e dei servizi;
d) lattività di programmazione;
e) le forme di collaborazione con i comuni associati e gli altri enti operanti nel territorio;
f) le modalità di gestione dei servizi;
g) la partecipazione della popolazione alle politiche a favore del territorio montano;
9 - Interpretazione
1. Le norme dello statuto si interpretano secondo i criteri fissati nellarticolo 12 delle disposizioni sulla legge in generale.
2. E escluso il ricorso allinterpretazione analogica con riferimento allo statuto di altre comunità montane ed è parimenti esclusa linterpretazione autentica.
3. E ammesso il ricorso allintenzione del normatore scaturente in maniera non equivoca dai verbali del consiglio.
4. Sono ammesse sia linterpretazione estensiva che quella restrittiva.
10 -. Modifiche e abrogazioni
1. Le modifiche dello statuto possono essere proposte dall Organo Esecutivo o da un quinto dei consiglieri assegnati o da quattro comuni membri con delibere adottate a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.
2. Le proposte di modifiche, accompagnate da una relazione illustrativa, sono sottoposte allesame del consiglio entro trenta giorni dalla presentazione.
3. Le norme statutarie obbligatorie non possono essere abrogate ma solo sostituite.
4. Labrogazione dellintero statuto può essere disposta esclusivamente con latto di approvazione di un nuovo statuto.
11 - Pubblicazione
1. Lo statuto e le sue modifiche sono pubblicate, oltre che sul bollettino ufficiale della Regione, allalbo pretorio della comunità montana e a allalbo pretorio dei comuni membri.
Capo II
Regolamenti
12 - Caratteri e materie
1. La Comunità Montana può emanare regolamenti in tutte le materie di sua competenza.
2. I regolamenti contengono norme generali, astratte e sintetiche ed evitano di riprodurre disposizioni già in vigore.
13 - Formazione, approvazione, pubblicazione e modifiche
1. Salvo le deroghe previste dalla legge, lesercizio della potestà regolamentare spetta allOrgano Rappresentativo che la esercita su iniziativa dellOrgano Esecutivo o di un quinto dei consiglieri in carica.
2. La delibera di approvazione del regolamento è adottata a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.
3. I regolamenti sono pubblicati allalbo pretorio per quindici giorni consecutivi dopo ladozione della delibera di approvazione e per altri quindici giorni dopo lesecutività della stessa.
4. Per le modifiche dei regolamenti, da formulare in modo esplicito, si applicano le disposizioni dei commi precedenti.
14 - Interpretazione
1. I regolamenti si interpretano in base agli stessi criteri fissati dallarticolo 9 per linterpretazione dello statuto.
TITOLO III
ORDINAMENTO STRUTTURALE
Capo I
Organi politici
Sezione I
Articolazione degli organi
15 - . Definizione degli organi
1. La Comunità Montana è dotata di un Organo Rappresentativo, di un Organo Esecutivo e di un Presidente.
a) il Presidente dellOrgano Esecutivo prende il nome di Presidente della Comunità Montana.
b) I membri dellOrgano Rappresentativo assumono il nome di Consiglieri della Comunità Montana.
c) I membri dellOrgano Esecutivo quello di Assessori della Comunità Montana.
Sezione II
Organo rappresentativo
16 - Composizione, durata ed elezione
1. LOrgano Rappresentativo è composto dai rappresentanti di ciascuno dei Comuni di cui allart. 1, in numero di tre per ogni Comune, di cui due designati dalla maggioranza del Consiglio Comunale e uno dalla minoranza.
2. I rappresentanti devono essere scelti tra i Sindaci o i Consiglieri dei Comuni membri.
3. La nomina dei rappresentanti deve essere effettuata entro quarantacinque giorni dalla elezione della Giunta Comunale. In caso di inadempienza, si procederà alla formale diffida ad adempiere entro il termine perentorio di ulteriori quarantacinque giorni. Scaduto lulteriore termine si riterranno validi i rappresentanti uscenti.
4. Il Sindaco di ogni Comune facente parte della Comunità Montana è tenuto a comunicare tempestivamente e comunque non oltre tre giorni dalla esecutività della deliberazione consiliare di nomina, i nominativi dei rappresentanti del Comune nella Comunità Montana.
5. I rappresentanti di ciascuno dei Comuni devono essere eletti con il sistema del voto limitato ad una preferenza , in modo da garantire la rappresentatività delle minoranze, ai sensi dellart. 27, comma 2, del D.L.vo 267/2000.
6. LOrgano rappresentativo della Comunità Montana si intende rinnovato con lavvenuta designazione dei rappresentanti di almeno quattro quinti dei Comuni interessati.
7. La convocazione della prima seduta dellOrgano Rappresentativo è disposta dal Presidente uscente entro trenta giorni dal completamento delle comunicazioni di nomina dei rappresentanti da parte dei Comuni.
8. La seduta di cui al comma 7 è presieduta dal Consigliere più anziano di età.
9. LOrgano Rappresentativo procede nella prima seduta, nellordine, alla convalida della nomina dei propri membri, alla elezione del Presidente , del Vice Presidente e dei componenti dellOrgano Esecutivo, sulla base di un documento programmatico sottoscritto da almeno un terzo dei Consiglieri assegnati.
10. In caso di scioglimento di un consiglio comunale, i rappresentanti del Comune restano in carica fino alla surrogazione da parte del nuovo consiglio comunale e ciò anche nel caso di gestione commissariale ma non di fusione di comuni facenti parte della Comunità Montana.
11. LOrgano Rappresentativo della Comunità Montana rimane in carica fino al suo rinnovo, che avviene a seguito del rinnovo della maggioranza dei Consigli dei Comuni della Comunità Montana.
12. Per quanto non previsto dal presente Statuto si richiamano le vigenti leggi in materia.
17 - Sedute
1. Le sedute Consiliari sono pubbliche, salvo i casi previsti dalla legge.
18 - Convocazione
1. Il Presidente convoca lOrgano Rappresentativo su propria iniziativa o a richiesta di almeno un quinto dei Consiglieri assegnati alla Comunità Montana; ovvero su richiesta del Revisore dei Conti qualora siano riscontrate gravi irregolarità nella gestione.
2. La documentazione relativa agli argomenti posti allordine del giorno da trattare deve essere messa a disposizione dei Consiglieri almeno quattro giorni prima della seduta dellOrgano Rappresentativo . Il termine è ridotto a 24 ore per le convocazioni durgenza.
3. Latto scritto di convocazione contenente il luogo di svolgimento della seduta e gli argomenti iscritti allordine del giorno deve essere spedito a mezzo del servizio postale con raccomandata, oppure a mezzo fax, oppure mediante linoltro in posta elettronica, oppure mediante telegramma postale, cinque giorni prima della seduta. Il termine è ridotto a 24 ore per le convocazioni durgenza.
4. Contestualmente allinoltro ai Consiglieri dellordine del giorno di convocazione, lo stesso dovrà essere trasmesso ai Comuni membri per laffissione, fino al giorno in cui si tiene la seduta dellOrgano Rappresentativo , ai rispettivi albi pretori comunali.
19 - Presidenza
1. Le sedute dellOrgano Rappresentativo sono presiedute dal Presidente della Comunità Montana ovvero, in sua assenza, dal Vice Presidente. Qualora anche questultimo fosse assente le sedute sono presiedute dal Consigliere più anziano di età presente.
2. Nella seduta di insediamento del nuovo Organo Rappresentativo , la presidenza è assunta dal Consigliere più anziano detà, fino ad avvenuta elezione del nuovo Presidente.
20 - Validità delle sedute
1. Le sedute dellOrgano Rappresentativo sono valide in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei consiglieri assegnati allEnte, in seconda convocazione le sedute si ritengono valide con la presenza di almeno un terzo dei Consiglieri assegnati senza computare a tal fine il Presidente.
2. LOrgano Rappresentativo delibera o tratta solo su argomenti inseriti nellordine del giorno di convocazione.
21 - Votazioni
1. Le votazioni, quando non sia diversamente disposto dalla legge o dal presente Statuto, avvengono per alzata di mano, ivi compresa quella per la nomina del Presidente dellOrgano Esecutivo o per ogni singolo suo componente, salvo quando sia prevista la votazione per appello nominale.
2. La votazione segreta è obbligatoria in tutte le questioni riguardanti persone quando non sia altrimenti disposto dalla Legge.
22 - Ruolo e Competenza
1. LOrgano Rappresentativo è lorgano di indirizzo e di controllo politico-amministrativo.
2. LOrgano Rappresentativo provvede alla convalida dei propri membri nonché alla elezione del Presidente e dellOrgano Esecutivo e ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali:
a) Statuto dellEnte, delle aziende speciali ed istituzioni;
b) regolamenti, ad esclusione di quelli gestionali di competenza dellOrgano Esecutivo;
c) piano pluriennale di sviluppo socio-economico e suoi aggiornamenti, con le indicazioni urbanistiche relative, programma pluriennale di opere ed interventi e relativi aggiornamenti annuali;
d) relazioni previsionali e programmatiche, piani finanziari, programmi triennali ed elenco annuale dei lavori pubblici, bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, rendiconto;
e) convenzioni con la Provincia, i Comuni od altri Enti Locali, costituzione e modificazione di altre forme associative, nonché decisioni in tema di esercizio associato delle funzioni comunali di cui allart. 4 del presente Statuto;
f) organizzazione di pubblici servizi, costituzione di istituzioni e di aziende speciali, concessione di pubblici servizi, partecipazione dellente locale a società di capitali, affidamento di attività o servizi mediante convenzione, se non già previsti in atti fondamentali e programmi di attuazione;
g) indirizzi da osservare da parte di aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;
h) contrazione di mutui non previsti espressamente in atti fondamentali dellOrgano Rappresentativo ed emissione dei prestiti obbligazionari;
i) spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;
l) acquisti e alienazioni immobiliari, relative permute, appalti e concessioni che non siano previsti espressamente in atti fondamentali dellOrgano Rappresentativo o che non ne costituiscano mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nellordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza dell Organo Esecutivo, dei dirigenti o dei responsabili dei servizi;
m) definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti della Comunità Montana presso enti, aziende ed istituzioni, nonché nomina dei rappresentanti dellOrgano Rappresentativo presso enti, aziende ed istituzioni ad essa espressamente riservata dalla Legge.
3. Le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui al presente articolo non possono essere adottate in via durgenza da altri organi della Comunità Montana, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio che possono essere assunte dallOrgano Esecutivo e sottoposte a ratifica dellOrgano Rappresentativo entro 60 giorni dalla data di adozione.
4. Le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui al presente articolo, con esclusione di quelli di cui al comma 2, lettere a), c), d) ed m), possono essere adottate direttamente dallOrgano Esecutivo qualora gli elementi determinanti o i criteri generali siano già previsti in atti fondamentali dellOrgano Rappresentativo.
23 - Verbalizzazione
1. I processi verbali delle deliberazioni sono stesi dal Segretario-Direttore; essi debbono indicare i Consiglieri intervenuti alla discussione ed il numero dei voti resi a favore e contro ogni proposta ed i nomi degli astenuti.
2. Nei processi verbali le dichiarazioni dei Consiglieri devono essere sinteticamente riassunte a cura del Segretario-Direttore.
3. Nel caso di richiesta di messa a verbale della propria dichiarazione, il Consigliere deve consegnare lintervento scritto al Segretario prima della votazione del punto allordine del giorno e comunque entro il termine della seduta dellOrgano Rappresentativo.
4. Le deliberazioni dellOrgano Rappresentativo e dellOrgano Esecutivo devono essere firmate dal Presidente e dal Segretario-Direttore.
5. I tempi e le modalità di pubblicazione sono stabiliti dalla Legge.
24 - Commissioni
1. LOrgano Rappresentativo istituisce le Commissioni permanenti, composte da un numero minimo di sei Consiglieri, per lesame preliminare delle proposte di deliberazione o di altre questioni di rilevanza istituzionale. Può altresì istituire Commissioni temporanee per lo studio di specifici problemi, fissandone nella deliberazione istitutiva la composizione, le competenze ed i termini entro cui riferire.
2. I Capigruppo consiliari di cui al successivo art. 25 fanno parte di unapposita Commissione denominata Conferenza dei Capigruppo, presieduta dal Presidente della Comunità Montana o da suo delegato.
3. Nella composizione delle Commissioni permanenti e temporanee deve essere garantita una adeguata rappresentanza della minoranza.
25 - Gruppi consiliari
1. Ciascun Consigliere può appartenere ad un gruppo politico,o movimento, non è previsto un numero minimo per la formazione di un gruppo consiliare.
2. I Consiglieri che dichiarano di non appartenere ad alcun gruppo costituiscono il gruppo misto di fatto e di diritto.
3. Dellavvenuta costituzione dei gruppi e della elezione dei rispettivi capigruppo è data comunicazione allOrgano Rappresentativo nella seduta successiva allelezione del Presidente e dellOrgano Esecutivo.
26 - Status
1. I Consiglieri della Comunità Montana entrano in carica al momento della convalida degli eletti. Lo stato giuridico è stabilito dalla legge.
2. Il Consigliere rappresenta lintera Comunità Montana ed esercita le proprie funzioni senza vincolo di mandato, ha diritto ad ogni iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio. Ha diritto di accesso agli uffici con diritto di ottenere, nei limiti fissati dal regolamento sullaccesso agli atti amministrativi, tutte le notizie e le informazioni per lespletamento del proprio mandato. Lo stesso diritto di accesso riguarda gli atti delle aziende od istituzioni a cui partecipa la Comunità Montana.
27 -. Regolamento per il funzionamento dellorgano rappresentativo
1. LOrgano Rappresentativo adotta a maggioranza assoluta dei suoi componenti il regolamento per il funzionamento dei lavori consiliari.
Sezione III
Organo esecutivo
28 - Composizione
1. L Organo Esecutivo della Comunità Montana è composto dal Presidente, da un Vice Presidente e da un numero massimo di quattro membri denominati Assessori.
2. Sono eleggibili alla carica di Presidente della Comunità Montana esclusivamente i Sindaci e i Consiglieri in carica dei Comuni appartenenti alla Comunità Montana stessa.
3. Il Presidente può delegare agli Assessori, ed eccezionalmente a Consiglieri, esclusivamente funzioni istruttorie rispetto alle deliberazioni dellOrgano Esecutivo.
4. LAssessore delegato dal Presidente a svolgere funzioni vicarie assume la qualifica di Vicepresidente e lo sostituisce in caso di assenza o impedimenti.
29 - Elezione, durata in carica
1. Il Presidente ed i componenti del Organo Esecutivo sono eletti dallOrgano Rappresentativo subito dopo la convalida dei rappresentanti dei Comuni.
2. Lelezione avviene sulla base di un documento programmatico, sottoscritto da almeno un terzo dei Consiglieri assegnati alla Comunità Montana, depositato almeno cinque giorni prima presso la Segreteria della Comunità Montana contenente la lista dei candidati alle cariche di Presidente della Comunità Montana, di Vice Presidente e di Assessore, a seguito di un dibattito sulle dichiarazioni rese dal candidato alla carica di Presidente.
3. Lelezione avviene a scrutinio palese ed a maggioranza assoluta dei voti; a tal fine vengono indette tre successive votazioni, da tenersi in distinte sedute, entro il termine di sessanta giorni dalla convalida dei componenti dellOrgano Rappresentativo. Qualora in nessuna di esse si raggiunga la maggioranza predetta, lOrgano Rappresentativo è sciolto.
4. Le dimissioni del Presidente o di oltre metà dei componenti dellOrgano Esecutivo, comportano la decadenza dellintero Organo Esecutivo.
5. Il Presidente e lOrgano Esecutivo restano comunque in carica sino a quando non sia divenuta esecutiva lelezione dei successori.
30 - Mozione di sfiducia
1. Il Presidente della Comunità Montana e lOrgano Esecutivo cessano dalla loro carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia costruttiva per appello nominale, con voto palese espresso dalla maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.
2. La mozione deve essere sottoscritta da almeno un terzo dei Consiglieri assegnati e può essere proposta nei confronti dellintero Organo Esecutivo; contiene la proposta di nuove linee politico-amministrative, di un nuovo Presidente della Comunità Montana e di un nuovo Organo Esecutivo.
3. La mozione viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.
4. Lapprovazione della mozione di sfiducia comporta lelezione del nuovo Presidente e del nuovo Organo Esecutivo proposto.
31 - Dimissioni , Revoca e surroga degli assessori
1. Alla sostituzione dei singoli componenti della Giunta dimessosi o revocati dal Presidente, provvede in apposita seduta lOrgano Rappresentativo su proposta del Presidente, che deve essere convocato entro dieci giorni dalla intervenuta revoca e/o dalle dimissioni.
2. Le dimissioni degli Assessori non sono soggette ad accettazione, non possono essere ritirate, ed, entrano subito in vigore dalla data di acquisizione al protocollo dellEnte.
32 - Funzionamento
1. LOrgano Esecutivo della Comunità Montana si riunisce preferibilmente in una seduta fissata periodicamente .
2. Può riunirsi inoltre, su convocazione del Presidente, ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o lo richiedano almeno un terzo dei suoi componenti.
3. LOrgano Esecutivo è presieduto dal Presidente o in sua assenza dal Vicepresidente, inoltre , qualora anche questi risultasse assente, la presidenza spetta allAssessore più anziano detà.
4. LOrgano Esecutivo è validamente costituito quando siano presenti almeno la maggioranza dei suoi membri e delibera a maggioranza dei presenti.
5. Le riunioni dellOrgano Esecutivo non sono pubbliche.
33 - Attribuzioni
1. LOrgano Esecutivo opera attraverso deliberazioni collegiali.
2. AllOrgano Esecutivo compete ladozione di tutti gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla Legge e dallo Statuto allOrgano Rappresentativo e che non rientrino nelle competenze del Presidente, del Segretario-Direttore e dei Responsabili dei Servizi.
3. LOrgano Esecutivo svolge funzioni propositive e dimpulso nei confronti dellOrgano Rappresentativo.
4. E altresì di competenza dellOrgano Esecutivo ladozione dei regolamenti sullordinamento degli uffici e dei servizi e regolamenti o direttive meramente gestionali, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dallOrgano Rappresentativo.
34 - Presidente
1. Il Presidente è il legale rappresentante della Comunità Montana .
2. Il Presidente è lOrgano responsabile dellAmministrazione della Comunità Montana, convoca e presiede lOrgano Esecutivo e lOrgano Rappresentativo, sovraintende al funzionamento dei servizi e degli uffici nonché allesecuzione degli atti
3. Il Presidente esercita le funzioni ed emana gli atti che gli sono attribuiti dalla Legge, dallo Statuto e dai Regolamenti.
4. Impartisce ai componenti dellOrgano Esecutivo le direttive politiche ed amministrative relative allindirizzo generale dellEnte ed a specifiche deliberazioni dellOrgano Rappresentativo e dellOrgano Esecutivo, nonché allattuazione delle leggi e delle direttive della Comunità Europea;
5. Coordina e stimola lattività di singoli componenti dellOrgano Esecutivo; viene da questi informato di ogni iniziativa che influisca sullindirizzo politico-amministrativo dellEnte ; può in ogni momento sospendere lesecuzione di atti dei componenti dellOrgano Esecutivo da lui delegati per sottoporli allesame dellOrgano Esecutivo;
6. riceve le interrogazioni, le mozioni, le istanze e le petizioni da sottoporre allOrgano Rappresentativo;
7. indice i referendum previsti nel Regolamento.
Capo II
Tecnostrutture
35 - Principi organizzativi
1. La Comunità Montana uniforma lorganizzazione dei propri uffici ai seguenti criteri:
a) creazione in collaborazione coi comuni membri di poli di servizio specializzati, diretti da dirigenti qualificati, realizzati anche attraverso lutilizzo di professionalità e risorse esistenti presso i medesimi comuni al fine di conseguire vantaggi sul piano tecnologico, dello svolgimento delle attività, sia di supporto che di produzione e erogazione dei servizi, e dellapprovvigionamento delle risorse;
b) organizzazione del lavoro non per singoli atti ma per programmi e progetti realizzabili e compatibili con le risorse finanziarie disponibili;
c) razionalizzazione e semplificazione delle procedure operative, curando lapplicazione di nuove tecniche e metodologie di lavoro e lintroduzione di adeguate tecnologie telematiche ed informatiche;
d) efficacia, efficienza e qualità dei servizi erogati da gestire prevalentemente con affidamenti allesterno mediante formule appropriate;
e) superamento del sistema gerarchico-funzionale mediante lorganizzazione del lavoro a matrice, per funzioni e programmi, con lintroduzione della massima flessibilità delle strutture e mobilità orizzontale del personale.
2. Il regolamento, sulla base dei suddetti principi, disciplina:
a) le forme, i termini e le modalità di organizzazione delle tecnostrutture;
b) la dotazione organica e la modalità di accesso allimpiego;
c) il segretario generale-direttore;
d) la dirigenza;
e) i responsabili dei servizi;
f) le procedure per ladozione delle determinazioni;
g) i casi di incompatibilità;
h) gli organi collegiali;
i) gli ulteriori aspetti concernenti lorganizzazione e il funzionamento degli uffici.
36 - Rapporti tra organi politici e dirigenza
1. Gli organi politici della Comunità Montana, nellambito delle rispettive competenze, definiscono gli obiettivi e i programmi da attuare e verificano la rispondenza dei risultati della gestione amministrativa alle direttive generali impartite.
2. Alla dirigenza della comunità montana e ai responsabili dei servizi spetta in modo autonomo e con responsabilità di risultato la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa, compresa ladozione degli atti che impegnano lamministrazione verso lesterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane e strumentali e di controllo.
3. I rapporti tra organi politici e dirigenza sono improntati ai principi di lealtà e di cooperazione.
37 - Ufficio promozione e organizzazione dellesercizio associato di funzioni
1. Al fine di promuovere e organizzare lesercizio associato di funzioni, la Comunità Montana istituisce, con il contributo finanziario e la collaborazione dei comuni membri, un apposito ufficio col compito di elaborare il piano pluriennale dei servizi da gestire in forma associata, di curarne lattuazione attraverso la progettazione esecutiva e di valutare i risultati conseguiti.
38 - Segretario generale-direttore
1. Il segretario generale-direttore ha la direzione complessiva dellattività gestionale della comunità montana e in tale veste esercita la funzione di raccordo tra gli organi politici e la struttura tecnica.
2. Svolge compiti di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi politici in ordine alla conformità dellazione amministrativa alle leggi, allo statuto e ai regolamenti. Partecipa, in tale veste, alle riunioni dellOrgano Rappresentativo e dellOrgano Esecutivo , ne dirige lattività di assistenza e verbalizzazione.
3. Se in possesso dei requisiti di cui allarticolo 8 della legge 23 marzo 1981, n. 93, può rogare tutti i contratti nei quali la comunità montana è parte ed autenticare scritture private ed atti unilaterali nellinteresse della stessa.
4. Esercita ogni altra funzione dirigenziale attribuitagli dai regolamenti o conferitagli dal Presidente.
5. Coordina lattività gestionale tesa alla gestione associata di funzioni comunali.
6. In caso di assenza o impedimento temporaneo del segretario generale-direttore, un dirigente designato dallOrgano Esecutivo può essere incaricato di specifiche funzioni vicarie.
39 - Responsabili dei servizi
1. Ciascun servizio, individuato dal regolamento, è affidato dal Presidente, sentito il parere del segretario generale-direttore, a un responsabile di servizio che svolge le funzioni ad esso attribuite dalla legge e dal regolamento.
2. In caso di assenza o impedimento temporaneo del responsabile del servizio lincarico della sostituzione è attribuito con determinazione dal segretario generale-direttore.
40 - Incarichi di dirigenza e di alta specializzazione
1. LOrgano Esecutivo può deliberare, anche al di fuori della dotazione organica, lassunzione a tempo determinato di personale dirigenziale e di alta specializzazione, a condizione che detto personale non sia presente allinterno delle tecnostrutture.
Capo III
Atti amministrativi
41 - Forma degli atti amministrativi
1. Gli atti amministrativi dellOrgano Rappresentativo e dellOrgano Esecutivo sono adottati, nellambito delle competenze ad essi attribuite, nella forma delle deliberazioni.
2. Gli atti amministrativi del Presidente e dei dirigenti sono adottati, nellambito delle competenze ad essi attribuite, nella forma rispettivamente di decreti e determinazioni.
3. Le determinazioni, distinte per singoli uffici, sono, su base annua, numerate progressivamente secondo lordine cronologico.
Capo IV
Organo di revisione
42 - Revisore
1. La revisione economico-finanziaria è affidata ad un solo revisore.
2. Le proposte finalizzate alla scelta del revisore sono corredate da dettagliato curriculum da depositare presso la segreteria generale almeno venti giorni prima della data della seduta dellOrgano Rappresentativo relativa alla sua elezione.
TITOLO IV
STRUMENTI E RISORSE PER LA REALIZZAZIONE DEI FINI ISTITUZIONALI
Capo I
Programmazione e cooperazione
43 - Obiettivi della programmazione e della cooperazione
1. Per la realizzazione dei fini istituzionali la comunità montana assume, in attuazione dei principi contenuti nellarticolo 5, il metodo della programmazione e della cooperazione con altri soggetti pubblici e privati operanti nel territorio e in primo luogo con i comuni membri con i quali opera in stretto raccordo.
2. Tale modalità esplicativa dellazione della comunità montana è mirata a:
a) consentire ai comuni membri, specialmente quelli di minore dimensione, di cogliere opportunità che diversamente sarebbero loro precluse;
b) attuare una raccolta organica di dati e informazioni sulla popolazione e sul territorio per consentire decisioni consapevoli;
c) attivare procedure decisionali e operative tese a realizzare un soddisfacente equilibrio tra partecipazione e autonomia dei singoli comuni membri e coordinamento delle loro azioni;
d) favorire la circolazione delle conoscenze e delle informazioni sui vari aspetti concernenti la zona omogenea;
e) armonizzare lazione della comunità montana con quella della regione, degli organi periferici dello stato e degli organismi e enti operanti sul territorio di competenza;
e) formulare procedure per la tempestiva individuazione dei bisogni collettivi e per la consultazione degli operatori economici e sociali;
f) rendere flessibile luso delle risorse e strutture organizzative.
3. In particolare:
a) la cooperazione coi comuni membri è esercitata attraverso il loro coordinamento da attuare con la creazione di strutture e meccanismi standardizzati di raccordo;
b) la programmazione deve servire ad innovare rispetto alle tendenze spontanee e inerziali, ad ottenere un grado di consapevolezza delle conseguenze degli interventi, a stabilire regole decisionali e a controllare i risultati.
44 - Documenti programmatici
1. Sono strumenti di programmazione della Comunità Montana il piano pluriennale di sviluppo socio-economico, il piano dei servizi dei comuni membri gestiti in forma associate e i programmi annuali operativi di attuazione.
45 - Piano pluriennale di sviluppo socio-economico
1. Il Piano di sviluppo socio-economico, individua gli obiettivi e le priorità degli interventi, indica le iniziative più opportune per lo sviluppo dei settori produttivi e la salvaguardia del territorio, promuove il coordinamento degli interventi e delle relative spese degli enti locali e degli altri enti che concorrono allattuazione del piano medesimo.
2. Il piano ha come finalità principali il consolidamento e lo sviluppo delle attività economiche ed il miglioramento dei servizi, individua le priorità di intervento di salvaguardia dellambiente mediante il riassetto idrogeologico nel suo complesso.
3. Il piano pluriennale di sviluppo socio -economico deve tener conto delle previsioni degli strumenti urbanistici a livello comunale, della pianificazione territoriale e di settore vigenti, nonché delle indicazioni derivanti dalla consultazione dei Comuni interessati.
4. Il piano pluriennale di sviluppo socio-economico ha durata quinquennale. Nel corso della sua validità può essere variato ed aggiornato.
5. LOrgano Esecutivo predispone il piano esecutivo tenendo conto di quanto previsto anche dagli strumenti urbanistici esistenti a livello comunale e sovracomunale.
6. Il piano quando adottato viene affisso per 30 giorni allalbo pretorio dellEnte e di tutti i Comuni membri per estratto. Nei successivi trenta giorni, chiunque ne abbia interesse può presentare delle osservazioni, esaminate le quali viene trasmesso alla Provincia per lapprovazione di competenza. Decorsi 60 giorni dalla presentazione alla Provincia il piano si intende approvato se non pervengono richieste di chiarimenti e/o integrazioni.
46 - Piano dei servizi dei comuni membri gestiti in forma associata
1. Ogni anno, entro il mese di aprile, lOrgano Esecutivo, sentiti i Sindaci dei Comuni membri, determina i settori di intervento per i servizi da gestire in forma associata.
2. LOrgano Esecutivo provvede allattivazione dei servizi associati ritenuti indispensabili e promuove ogni forma di finanziamento prevista per tali specifiche attività.
47 - Programmi annuali operativi di attuazione
1. I piani pluriennali si realizzano attraverso i programmi annuali operativi di attuazione contenenti le opere e le iniziative da porre in essere nel corso dellesercizio.
2. Il programma annuale operativo è trasmesso alla Regione.
3. Per lattuazione dei programmi annuali operativi la Comunità Montana ricerca ogni possibile collaborazione con gli altri Enti operanti sul territorio di competenza, anche attraverso accordi di programma.
Capo II
Servizi pubblici e forme associative
.
48 - Forme di gestione
1. La Comunità Montana organizza e gestisce i servizi pubblici, compatibilmente con il loro oggetto e le loro finalità, con criteri imprenditoriali nelle forme che assicurino un elevato grado di efficacia e di efficienza.
2. Le deliberazioni consiliari per lassunzione e la scelta delle forme più idonee di gestione dei servizi sono corredate da uno studio di fattibilità, che evidenzi i costi da sostenere con riferimento ai proventi, ricavi o benefici attesi.
3. La Comunità Montana impianta e gestisce i servizi pubblici nelle seguenti forme:
a) in economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non è opportuno costituire unistituzione o unazienda;
c) in concessione a terzi, per ragioni tecniche economiche e di opportunità sociale;
d) mediante aziende speciali, per servizi di notevole rilevanza economica e imprenditoriale;
e) mediante istituzioni, per servizi sociali senza alcuna rilevanza imprenditoriale;
f) mediante società di capitali quando sia opportuna, in relazione alla natura dei servizi da erogare, la partecipazione di altri soggetti pubblici e privati;
g) in associazione con altri enti in rapporto alla dimensione ottimale dei bacini dutenza.
49 - Collaborazione con altri enti e organismi pubblici
1. La comunità montana può promuovere forme di cooperazione e di associazione con altri enti e organismi pubblici, (ivi compreso lente parco), per lesercizio coordinato di funzioni o di servizi, ovvero per la gestione comune di servizi avvalendosi degli strumenti previsti dagli articoli 24 e 27 dellordinamento degli enti locali.
Capo III
Norme finanziarie
50 - Entrate
1. La Comunità Montana dispone di entrate proprie provenienti dalla gestione dei servizi attivati e di entrate trasferite sia dallo stato sia da altri enti e organismi pubblici e privati.
51 - Ordinamento finanziario e contabile
1. La Comunità Montana adotta il regolamento di contabilità, le cui norme sono improntate alla semplificazione delle procedure.
52 - Tesoriere
1. Il servizio di tesoreria è affidato mediante gara ad evidenza pubblica ad un istituto bancario per un periodo non superiore a quanto previsto dalle leggi vigenti.
2. Il regolamento di contabilità disciplina il contenuto della convenzione da stipulare con il tesoriere.
TITOLO V
DIRITTI DEI CITTADINI
Capo I
Individuazione dei diritti
53 - Diritti
1. La Comunità Montana, al fine di ampliare la tutela del cittadino utente nei confronti dellamministrazione, rafforza i seguenti diritti: diritto allinformazione, diritto alluguaglianza e imparzialità, diritto di accesso agli atti e di partecipazione al procedimento amministrativo, diritto di consultazione e diritto di controllo sociale.
Capo II
Garanzie e gli strumenti
54 - Difensore civico
1. La Comunità Montana può promuovere la costituzione di un ufficio di Difensore Civico per la tutela dei cittadini appartenenti al territorio dellEnte.
2. Il Difensore Civico svolge le proprie funzioni anche per i Comuni che hanno dato specifica delega alla Comunità Montana, previa convenzione che definisca tempi, modi e condizioni finanziarie approvata dal Consiglio e dai Consigli Comunali interessati.
3. Il Regolamento di funzionamento dellufficio del Difensore Civico è adottato dal Consiglio Comunitario a maggioranza assoluta dei membri assegnati.
55 - Diritto allinformazione
1. A ciascun cittadino utente è garantita una informazione dettagliata sul funzionamento dei servizi, sullindicazione delle condizioni e dei requisiti per accedervi, sulle procedure da seguire, sullo stato degli atti e delle procedure che lo riguardano.
2. La Comunità Montana mette a disposizione, a termini dellart. 24 della legge sulla montagna, il proprio personale per offrire al cittadino un servizio di partecipazione e di informazione, documentazione e consulenza sulla pubblica amministrazione e sui pubblici servizi, avvalendosi di strumenti informatici e telematici.
56 - Diritto di uguaglianza e imparzialità
1. Laccesso ai servizi pubblici e la loro erogazione sono ispirati al principio di uguaglianza di tutti gli utenti, senza alcuna distinzione, e di imparzialità da parte dei soggetti preposti.
57 - Diritti di accesso e di partecipazione al procedimento amministrativo
1. E garantito a chiunque vi abbia interesse il diritto di accesso agli atti amministrativi nei modi e termini stabiliti dalla legge e dai regolamenti di attuazione.
2. E altresì garantita, negli stessi modi e termini di cui al comma 1, la partecipazione al procedimento amministrativo nelle dovute forme stabilite dalla Legge .
58 - Diritti di consultazione e controllo sociale
1. Per consentire ai cittadini di far conoscere i propri pareri, esigenze e suggerimenti o di esercitare il controllo sociale, il regolamento individua e disciplina forme di consultazione e di controllo adeguate alle funzioni svolte dalla Comunità Montana.
TITOLO V I
NORME TRANSITORIE E FINALI
59 - Entrata in vigore dello Statuto
1. Lo Statuto è deliberato dallOrgano Rappresentativo della Comunità Montana, con il voto favorevole dei due terzi dei componenti dellOrgano Rappresentativo stesso. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, in prima e seconda convocazione, in sedute con un intervallo non superiore a trenta giorni, lo Statuto si intende approvato se ottiene il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti assegnati. Le disposizioni del presente comma si applicano anche alle modifiche statutarie.
2. Lo Statuto della Comunità Montana è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ed affisso per trenta giorni consecutivi allalbo della Comunità Montana e dei Comuni facenti parte della medesima; decorso tale termine, entra in vigore.