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Bollettino Ufficiale n. 33 del 17 / 08 / 2006

Codice 12.3
D.D. 9 agosto 2006, n. 203

Applicazione in Piemonte del Decreto Ministeriale del 23 febbraio 2006: “Misure per la lotta obbligatoria contro il cinipide del castagno Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu”.

Il D.Lgs. 19 agosto 2005 n. 214 “Attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l’introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali e ai prodotti vegetali” definisce, tra l’altro, le competenze del Servizio Fitosanitario centrale e dei Servizi Fitosanitari regionali attribuendo a questi ultimi anche l’istituzione di zone caratterizzate da uno specifico status fitosanitario e la prescrizione per tali zone di tutte le misure fitosanitarie ritenute idonee a prevenire la diffusione di organismi nocivi.

La D.C.R. n. 442 - 14210 del 30 settembre 1997 attribuisce, tra l’altro, al Settore Fitosanitario regionale il coordinamento degli interventi correlati all’attuazione della legislazione regionale, nazionale, comunitaria e internazionale nel campo fitosanitario.

La D.G.R. n. 38-2271 del 27 febbraio 2006 affida alla Direzione 12 - Settore Fitosanitario regionale i compiti attribuiti dal D. Lgs. 19 agosto 2005, n. 214 ai Servizi Fitosanitari regionali.

Nel 2002 è stata accertata in Piemonte la presenza di Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu: un imenottero cinipide considerato tra le più dannose avversità del castagno. Tale insetto sta producendo in provincia di Cuneo gravi danni nei castagneti da frutto come nei boschi e pertanto occorre adottare specifiche misure per contenerne la diffusione.

Il Decreto Ministeriale del 23 febbraio 2006: “Misure per la lotta obbligatoria contro il cinipide del castagno Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n° 61 del 14 marzo 2006, prevede tra l’altro che i Servizi Fitosanitari regionali accertino annualmente la presenza dell’insetto nei territori di propria competenza, definendo, ai sensi degli articoli 5 e 6, lo status delle zone infestate come focolaio o insediamento ed individua le misure fitosanitarie da adottare per l’eradicazione o il contenimento con particolare riferimento alla necessità di evitare la diffusione del cinipide con il materiale di moltiplicazione.

A seguito dei monitoraggi disposti dal Settore Fitosanitario regionale sul territorio piemontese è stato possibile accertare che il cinipide galligeno del castagno, a causa della sua diffusione non solo negli impianti da frutto ma soprattutto nei boschi e per i livelli raggiunti dalle popolazioni, non può più essere eradicato nei seguenti territori delle provincia di Cuneo:

Comunità Montane: Bisalta, Valli Gesso e Vermenagna, Valle Stura, Valle Grana, Valle Maira, Valle Varaita, Valli Monregalesi, Valli Mongia, Cevetta e Langa Cebana, Alta Val Tanaro, Alta Langa, Langa delle Valli Belbo, Bormida e Uzzone;

Comuni singoli: Cuneo, Centallo, Tarantasca, Sant’Albano Stura, Trinità, Magliano Alpi, Rocca de’ Baldi, Mondovì, Morozzo, Montanera, Castelletto Stura, Margarita;

che pertanto devono essere classificati come zone di insediamento.

Inoltre è stata è stata accertata la presenza di un focolaio nel comune di Barge (CN) su un numero limitato di ibridi eurogiapponesi sottoposti a interventi di potatura, raccolta e immediata distruzione delle parti infestate.

Occorre ora procedere ai sensi del citato decreto ministeriale di lotta obbligatoria alla istituzione delle zone di insediamento e delle zone focolaio ed alla definizione delle misure fitosanitarie obbligatorie per contenere o eradicare Dryocosmus kuriphilus.

Occorre inoltre abrogare formalmente le Determinazioni dirigenziali della Direzione 12 n° 65 del 21/04/2005 e n° 270 del 16/11/2005 della Direzione 12 Sviluppo dell’agricoltura - Settore Fitosanitario, con le quali per gli anni 2005-2006, prima dell’entrata in vigore del Decreto ministeriale di lotta obbligatoria, erano state normate in Piemonte la produzione e la commercializzazione del materiale vivaistica di castagno, al fine di evitare la diffusione di Dryocosmus kuriphilus.

tutto ciò premesso:

IL DIRIGENTE

visto l’art. 22 della L.R. 51/97;

visto gli artt. 4 e 17 del D.lgs. n. 165/01:

determina

- di istituire in provincia di Cuneo, ai sensi dell’art. 5 del Decreto Ministeriale 23 febbraio 2006: “Misure per la lotta obbligatoria contro il cinipide del castagno Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu”, una “zona focolaio” dell’insetto comprendente un’area di raggio di 0,5 km attorno a un punto di infestazione nel comune di Barge, località Gustin, via Comba Carle, individuato nell’allegato cartografico alla presente determinazione per farne parte integrante;

- di istituire in provincia di Cuneo, ai sensi dell’art. 6 del sopra citato decreto ministeriale 23 febbraio 2006, una “zona di insediamento” dell’insetto comprendente il territorio delle seguenti Comunità montane: Bisalta, Valli Gesso e Vermenagna, Valle Stura, Valle Grana, Valle Maira, Valle Varaita, Valli Monregalesi, Valli Mongia, Cevetta e Langa Cebana, Alta Val Tanaro, Alta Langa, Langa delle Valli Belbo, Bormida e Uzzone

e dei seguenti Comuni: Cuneo, Centallo, Tarantasca, Sant’Albano Stura, Trinità, Magliano Alpi, Rocca de’ Baldi, Mondovì, Morozzo, Montanera, Castelletto Stura, Margarita;

- ai sensi dell’art. 7 del sopra citato D. M. è vietato il trasporto di rami recisi, fronde per ornamento e materiali di moltiplicazione di Castanea sp., ad eccezione delle sementi, al di fuori delle zone in cui è presente D. kuriphilus, siano esse di focolaio o di insediamento;

- ai sensi dell’art. 8 del sopra citato D. M. le piante madri di materiale di moltiplicazione di castagno e i campi di produzione di giovani piante di castagno (piantonai) sono ubicati in zone distanti almeno 10 km dalle zone nelle quali è presente D. kuriphilus, siano esse focolaio o insediamento. In fase di commercializzazione dei materiali di Castanea sp., i vivaisti notificano tempestivamente al Servizio Fitosanitario regionale ogni movimentazione di piante e di materiale di moltiplicazione, escluse le sementi, compresi i dati identificativi degli acquirenti;

- nella zona focolaio gli interessati ad ogni titolo procedono entro il 15 maggio di ogni anno alla raccolta e distruzione delle parti di piante con sintomi di infestazione.

Sono abrogate le Determinazioni dirigenziali della Direzione 12 n° 65 del 21/04/2005 e n° 270 del 16/11/2005 della Direzione 12 Sviluppo dell’agricoltura - Settore Fitosanitario.

Fatta salva l’applicazione dell’art. 500 del codice penale, chiunque non osservi le disposizioni emanate è passibile della sanzione amministrativa prevista dall’art. 54, comma 23, del D.Lgs. 19 agosto 2005 n. 214.

La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U.R. della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 16 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

Contro la presente determinazione è possibile ricorrere davanti al T.A.R. entro 60 gg. dalla pubblicazione.

Il Dirigente responsabile Vicario
Giacomo Michelatti

Allegato