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Bollettino Ufficiale n. 33 del 17 / 08 / 2006

Codice 12.5
D.D. 2 agosto 2006, n. 193

Deliberazione della Giunta Regionale n. 47-2279 del 27/2/2006 in applicazione del D.M. 15 dicembre 2005 n. 4432 riguardante il regime di condizionalita’. Individuazione delle norme e specificazione degli impegni in materia di prevenzione degli incendi e bruciatura delle stoppie e dei residui vegetali.

(omissis)

IL DIRETTORE

(omissis)

determina

in riferimento alla deliberazione della Giunta Regionale n. 47 del 27/2/2006, dal titolo: “Decreto15 dicembre 2005 n. 4432 del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali Disciplina del regime di condizionalità dei pagamenti diretti della PAC e abrogazione del decreto ministeriale 13 dicembre 2004 e successive modificazioni ed integrazioni - Attuazione adempimenti previsti dall’articolo 2, comma 1 - Disposizioni in merito alla DGR n. 15 - 14886 del 28.02.2005", sono individuate nell’allegato che fa parte integrante della presente determinazione le norme regionali e provinciali in tema di prevenzione degli incendi di bruciatura delle stoppie e dei residui colturali e i relativi impegni a carico degli agricoltori.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale ai sensi dell’articolo 61 dello Statuto e dell’articolo 16 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

Il Direttore regionale
Vito Viviano

Allegato A

La deliberazione della Giunta Regionale n. 47 del 27/2/2006, nel campo di condizionalità “buone condizioni agronomiche ed ambientali”, norma 2.1 (Gestione delle stoppie e dei residui colturali), stabilisce il divieto di bruciatura delle stoppie e dei residui colturali prevedendo una deroga per le superfici coltivate a risaia, con l’avvertenza che devono comunque essere fatte salve le norme per la prevenzione degli incendi e gli eventuali regolamenti locali in materia.

In proposito si individuano tali norme e gli impegni che ne conseguono a carico degli agricoltori.

a) Norme regionali:

L.R. n. 16 del 9/6/1994 “Interventi per la protezione dei boschi dagli incendi”, in base alla quale è previsto il seguente impegno:

1. E’ sempre vietata l’accensione di fuochi o l’abbruciamento diffuso di materiale vegetale ad una distanza inferiore a m. 50 dai terreni boscati o cespugliati.

b) Norme locali:

Regolamento provinciale approvato dal Consiglio provinciale di Vercelli con deliberazione n. 347 del 15 settembre 1998, in base al quale l’eliminazione mediante combustione delle stoppie e dei residui vegetali in genere è ammessa alle seguenti condizioni, che costituiscono altrettanti impegni a carico del proprietario o conduttore dei fondi interessati:

1. E’ effettuabile dal 1° marzo al 15 dicembre.

2. Deve essere effettuata ad una distanza superiore a m. 100 dal limite delle carreggiate delle strade provinciali e, comunque, di pubblico transito, nonché dalle case, dai boschi, dalle piantagioni, dalle siepi, dai mucchi di paglia, di fieno, di foraggio e da qualsiasi altro deposito di materia infiammabile o combustibile.

3. Deve essere effettuata in un luogo preventivamente circoscritto ed isolato con mezzi efficaci ad arrestare il fuoco.

4. Per ciascuna azienda di superficie fino a 100 ettari, può riguardare giornalmente una superficie non superiore ai 5 ha.

5. Per ciascuna azienda di superficie superiore a 100 ettari, non può superare 1/20 (un ventesimo) della superficie aziendale totale.

6. E’ consentita esclusivamente nelle ore diurne, in assenza di vento e di nebbia.

7. Deve esaurirsi inderogabilmente entro e non oltre le ore 17.00 o le ore 18.00 nel periodo dell’ora legale.