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Bollettino Ufficiale n. 33 del 17 / 08 / 2006

ANNUNCI LEGALI


Comune di Vinadio (Cuneo)

Estratto della deliberazione del Consiglio Comunale del 22 giugno 2006 n. 26 ad oggetto “Approvazione modifica del vigente Regolamento Edilizio ai sensi dell’ art. 3, comma 10, legge regionale 8 luglio 1999 n. 19.”

Il Consiglio comunale

(omissis)

delibera

1.) Di approvare, ai sensi dell’ art. 3, comma 10, Legge Regionale n. 19/1999 le modifiche all’ art. 2 del vigente Regolamento Edilizio Comunale come disposto al successivo “punto 2"

2.) L’ art. 2 del Regolamento Edilizio Comunale è stralciato e sostituito dal seguente:

“Art. 2 - Formazione della Commissione Edilizia

1.) la Commissione Edilizia è l’ organo tecnico - consultivo comunale nel settore urbanistico ed edilizio;

2.) La Commissione Edilizia è composta dal Responsabile dei Servizi dell’ Area Tecnica che la presiede e da 4 (quattro) membri di cui uno scelto tra persone indicate dalla Comunità Montana, eletti dal Consiglio Comunale;

3.) I membri sono scelti tra i cittadini di maggiore età ammessi all’ esercizio dei diritti politici che abbiano competenza provata dal possesso di adeguato titolo di studio e dimostrabile esperienza nelle materie attinenti all’ architettura, all’ urbanistica, alla attività edilizia, all’ ambiente, allo studio ed alla gestione dei suoli. Un congruo numero di membri elettivi dovrà essere in possesso del diploma di laurea;

4.) Non possono far parte della Commissione Edilizia contemporaneamente i fratelli, gli ascendenti, i discendenti , gli affini di primo grado, l’ adottante e l’ adottato. Parimenti non possono fra parte della Commissione Edilizia i soggetti che per legge, in rappresentanza di altre Amministrazioni, Organi o Istituti, devono esprimere pareri obbligatori sulle stesse pratiche sottoposte alla Commissione Edilizia. Non possono altresì far parte della Commissione Edilizia il Sindaco, i membri della Giunta Comunale e del Consiglio Comunale salvo nel caso in cui il Sindaco o Assessore siano Responsabili dell’ Area Tecnica;

5.) La Commissione Edilizia resta in carica fino al rinnovo dell’ Organo Comunale che l’ ha designata pertanto, al momento di un nuovo insediamento del predetto Organo, la Commissione Edilizia conserva le sue competenze e le sue facoltà per non più di 45 (quarantacinque) giorni ed entro tale periodo deve essere ricostituita;

6.) I componenti della Commissione Edilizia possono rassegnare le proprie dimissioni in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta al Presidente. In tal caso restano in carica fino a che non siano stati sostituiti;

7.) I componenti della Commissione Edilizia decadono per:

a) incompatibilità, ove siano accertate situazioni contemplate al precedente comma 4;

b) assenze ingiustificate a 3 (tre) sedute consecutive;

8.) la decadenza è dichiara dal Consiglio Comunale;

9.) I componenti della Commissione Edilizia decaduti o dimissionari devono essere sostituiti entro 45 (quarantacinque) giorni dalla data di dichiarazione di decadenza o da quella di ricevimento della lettera di dimissioni;

3). Di dichiarare che il testo approvato conforme al Regolamento Edilizio tipo formato dalla Regione Piemonte ed approvato con D.C.R. 29 luglio 1999, n. 548 - 9691;

4.) Di dare atto che la presente deliberazione, divenuta esecutiva ai sensi di legge, assumerà efficacia con la pubblicazione per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione , ai sensi dell’ art. 3, comma 3, della Legge Regionale 8 luglio 1999, n. 19;

5.) Di dare atto che la presente deliberazione sarà trasmessa, ai sensi dell’ art. 3, comma 4, Legge Regionale 8 luglio 1999, n. 19, alla Giunta Regionale - Assessorato all’ Urbanistica;

6.) Di incaricare il Responsabile del Procedimento per gli adempimenti di legge.