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Supplemento Ordinario n. 2 al B.U. n. 32
Legge regionale 7 agosto 2006, n. 31.
Disposizioni di principio per lautorizzazione alla deroga delle distanze legali lungo le ferrovie in concessione ai sensi dellarticolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica n. 753 del 1980.
Il Consiglio regionale ha approvato.
LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga
la seguente legge:
Art. 1.
(Oggetto)
1. La presente legge definisce i criteri per il rilascio delle autorizzazioni in deroga alle distanze legali per la costruzione o lampliamento di manufatti, entro la fascia di rispetto delle linee e delle infrastrutture ferroviarie in concessione, ai sensi dellarticolo 105 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 in materia di conferimento di funzioni alle regioni ed agli enti locali e dellarticolo 96 della legge regionale 26 aprile 2000, n. 44 di attuazione del d.lgs. 112/1998.
Art. 2.
(Autorizzazione)
1. Per le ferrovie in concessione la Regione Piemonte, attraverso la competente struttura regionale, rilascia le autorizzazioni in deroga alle distanze legali ai sensi dellarticolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980 n. 753 (Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dellesercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto).
2. Lautorizzazione di cui al comma 1 è rilasciata previo parere tecnico-urbanistico del comune competente per territorio e previo parere della società concessionaria, acquisito il nulla-osta da parte del competente Ministero ai fini della sicurezza dellesercizio del trasporto.
3. La realizzazione degli interventi è comunque subordinata al rilascio del titolo abilitativo edilizio da parte del comune.
4. Decorsi inutilmente trenta giorni dalla richiesta degli atti di cui al comma 2, il responsabile della struttura regionale competente indice una conferenza di servizi, ai sensi della articolo 20, comma 2, della legge regionale 4 luglio 2005, n. 7 (Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).
Art. 3.
(Criteri per il rilascio dellautorizzazione)
1. Il rilascio dellautorizzazione in deroga è subordinato ai seguenti criteri generali:
a) mantenimento della sicurezza della ferrovia;
b) conservazione della ferrovia;
c) natura dei terreni;
d) possibilità di ampliamento e raddoppio della ferrovia, da valutare in vista di future esigenze di esercizio, qualora previsti negli atti di programmazione regionale;
e) possibilità di eseguire opere sostitutive di passaggi a livello;
f) possibilità di apportare migliorie in genere allinfrastruttura ferroviaria ed ai suoi annessi;
g) possibilità di eseguire interventi di soccorso;
h) gli interventi non devono determinare servitù nei confronti della infrastruttura ferroviaria.
Art. 4.
(Disposizioni di attuazione)
1. Ai sensi dellarticolo 27, comma 2, dello Statuto, la Giunta regionale entro sessanta giorni dallentrata in vigore della presente legge definisce con regolamento, sentita la Commissione consiliare competente, le condizioni e le modalità procedurali per il rilascio dellautorizzazione, secondo i criteri individuati allarticolo 3.
2. Ai fini del rilascio dellautorizzazione di cui allarticolo 2, per lampliamento di manufatti esistenti, la Giunta regionale con deliberazione valuta le particolari circostanze locali, con attenzione agli aspetti economico-occupazionali ed ambientali.
Art. 5.
(Sanzioni)
1. Lesecuzione di opere in assenza di autorizzazione in deroga è soggetta alla sanzione amministrativa da euro 1.500,00 a euro 4.500,00.
2. Lesecuzione di opere in difformità dellautorizzazione in deroga è soggetta alla sanzione amministrativa da euro 800,00 a euro 2.400,00.
3. Lesecuzione di opere in violazione delle condizioni fissate nellautorizzazione in deroga è soggetta alla sanzione amministrativa da euro 1.000,00 a euro 3.000,00.
4. Fermo restando le sanzioni previste ai commi 1, 2 e 3, qualora lopera realizzata violi i criteri di cui allarticolo 3, è fatto obbligo di demolire e ripristinare lo stato dei luoghi.
5. Le funzioni di accertamento delle violazioni e di riscossione delle sanzioni sono delegate alla società concessionaria delle ferrovie, che introita i relativi proventi.
6. I proventi derivanti dallapplicazione delle sanzioni sono versati su un conto appositamente istituito ed il loro utilizzo è disposto dalla Regione al termine di ogni anno, a presentazione del consuntivo da parte della società concessionaria delle ferrovie.
7. Laccertamento delle violazioni e lapplicazione delle sanzioni sono effettuati secondo le procedure previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).
8. Nei casi di cui ai commi 2 e 3, la struttura regionale competente può disporre la sospensione o la revoca dellautorizzazione, dandone comunicazione al sindaco del comune in cui ricadono gli interventi.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Data a Torino, addì 7 agosto 2006
p. Mercedes Bresso
Il Vice Presidente
Paolo Peveraro
LAVORI PREPARATORI
Proposta di legge n. 273.
- Presentata dai Consiglieri Angelo Auddino, Marco Bellion, Alessandro Bizjak, Enrico Costa, Giorgio Ferraris, Davide Gariglio, Rocchino Muliere, Mariano Rabino, Aldo Reschigna, Luigi Sergio Ricca, Elio Rostagno, Bruno Rutallo, Mariano Turigliatto, Michele Giovine il 21 aprile 2006
- Assegnata alla II commissione in sede referente il 26 aprile 2006
- Testo licenziato dalla commissione referente il 19 luglio 2006 con relazione di Luigi Sergio Ricca
- Approvata in Aula il 1° agosto 2006 con 42 voti favorevoli
NOTE
Il testo delle note qui pubblicato è redatto a cura della Direzione Processo Legislativo del Consiglio regionale al solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e lefficacia degli atti legislativi qui trascritti. I testi delle leggi regionali nella versione storica e nella versione coordinata vigente sono anche reperibili nella Banca Dati ARIANNA sul sito www.consiglioregionale.piemonte.it.
Nota al titolo della legge
- Il testo dellarticolo 60 del d.p.r. 753/1980 è il seguente:
Art. 60
Quando la sicurezza pubblica, la conservazione delle ferrovie, la natura dei terreni e le particolari circostanze locali lo consentano, possono essere autorizzate dagli uffici lavori compartimentali delle F.S., per le ferrovie dello Stato, e dai competenti uffici della M.C.T.C., per le ferrovie in concessione, riduzioni alle distanze prescritte dagli articoli dal 49 al 56.
I competenti uffici della M.C.T.C., prima di autorizzare le richieste riduzioni delle distanze legali prescritte, danno, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, comunicazione alle aziende interessate delle richieste pervenute, assegnando loro un termine perentorio di giorni trenta per la presentazione di eventuali osservazioni.
Trascorso tale termine, i predetti uffici possono autorizzare le riduzioni richieste.".
Note allarticolo 1
- Il testo coordinato vigente dellarticolo 105 del d.lgs. 112/1998 è il seguente:
Art. 105 (Funzioni conferite alle regioni e agli enti locali)
1. Sono conferite alle regioni e agli enti locali tutte le funzioni non espressamente indicate negli articoli del presente capo e non attribuite alle autorità portuali dalla legge 28 gennaio 1994, n. 84 , e successive modificazioni e integrazioni.
2. Tra le funzioni di cui al comma 1 sono, in particolare, conferite alle regioni le funzioni relative:
a) al rilascio dellautorizzazione alluso in servizio di linea degli autobus destinati al servizio di noleggio con conducente, relativamente alle autolinee di propria competenza;
b) al rifornimento idrico delle isole;
c) allestimo navale;
d) alla disciplina della navigazione interna;
e) alla programmazione, pianificazione, progettazione ed esecuzione degli interventi di costruzione, bonifica e manutenzione dei porti di rilievo regionale e interregionale delle opere edilizie a servizio dellattività portuale;
f) al conferimento di concessioni per linstallazione e lesercizio di impianti lungo le autostrade ed i raccordi autostradali;
g) alla gestione del sistema idroviario padano-veneto;
h) al rilascio di concessioni per la gestione delle infrastrutture ferroviarie di interesse regionale;
i) alla programmazione degli interporti e delle intermodalità con esclusione di quelli indicati alla lettera g) del comma 1 dellarticolo 104 del presente decreto legislativo;
l) al rilascio di concessioni di beni del demanio della navigazione interna, del demanio marittimo e di zone del mare territoriale per finalità diverse da quelle di approvvigionamento di fonti di energia; tale conferimento non opera nei porti finalizzati alla difesa militare ed alla sicurezza dello Stato, nei porti di rilevanza economica internazionale e nazionale, nonché nelle aree di preminente interesse nazionale individuate con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 136 del 12 giugno 1996, e successive modificazioni. Nei porti di rilevanza economica regionale ed interregionale il conferimento decorre dal 1° gennaio 2002.
3. Sono attribuite alle province, ai sensi del comma 2 dellarticolo 4 della legge 15 marzo 1997, n. 59 , le funzioni relative:
a) alla autorizzazione e vigilanza tecnica sullattività svolta dalle autoscuole e dalle scuole nautiche;
b) al riconoscimento dei consorzi di scuole per conducenti di veicoli a motore;
c) agli esami per il riconoscimento dellidoneità degli insegnanti e istruttori di autoscuola;
d) al rilascio di autorizzazione alle imprese di autoriparazione per lesecuzione delle revisioni e al controllo amministrativo sulle imprese autorizzate;
e) al controllo sullosservanza delle tariffe obbligatorie a forcella nel settore dellautotrasporto di cose per conto terzi;
f) al rilascio di licenze per lautotrasporto di merci per conto proprio;
g) agli esami per il conseguimento dei titoli professionali di autotrasportatore di merci per conto terzi e di autotrasporto di persone su strada e dellidoneità ad attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto su strada;
h) alla tenuta degli albi provinciali, quali articolazioni dellalbo nazionale degli autotrasportatori.
4. Sono, inoltre, delegate alle regioni ai sensi del comma 2 dellarticolo 4 della legge 15 marzo 1997, n. 59 , le funzioni relative alle deroghe alle distanze legali per costruire manufatti entro la fascia di rispetto delle linee e infrastrutture di trasporto, escluse le strade e le autostrade.
5. In materia di trasporto pubblico locale, le regioni e gli enti locali conservano le funzioni ad essi conferite o delegate dagli articoli 5, 6 e 7 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 .
6. Per lo svolgimento di compiti conferiti in materia di diporto nautico e pesca marittima le regioni e gli enti locali si avvalgono degli uffici delle capitanerie di porto.
7. Lattività di escavazione dei fondali dei porti è svolta dalle autorità portuali o, in mancanza, è conferita alle regioni. Alla predetta attività si provvede mediante affidamento a soggetti privati scelti attraverso procedura di gara pubblica.".
- Il testo coordinato vigente dellarticolo 96 della l.r. 44/2000 è il seguente:
Art. 96 (Funzioni della Regione)
1. Competono alla Regione le funzioni amministrative relative:
a) alla disciplina della navigazione interna lacuale e fluviale nonché allapprovazione dei relativi progetti di intervento;
b) allindividuazione dei porti di interesse turistico regionale o comunale, sulla base di criteri determinati con apposito provvedimento della Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare;
c) al rilascio di concessioni per lutilizzo dei beni e delle aree del demanio della navigazione interna (lacuale e fluviale), in acqua ed a terra, quando lutilizzazione prevista abbia finalità turistiche, ricreative e commerciali di interesse regionale;
d) alla definizione dei criteri ed alla predisposizione dello schema tipo di atto di concessione per la gestione di porti di interesse turistico regionale a imprese pubbliche, private o miste costituite in conformità alle norme del codice civile ed alle disposizioni previste dalla legge 17 maggio 1983, n. 217 (Legge quadro per il turismo e interventi per il potenziamento e la qualificazione dellofferta turistica), nonché a consorzi pubblici, privati e misti e ad enti pubblici da affidare con gara ad evidenza pubblica;
e) alla regolamentazione del sistema idroviario Padano-Veneto e dei servizi pubblici di linea per il lago Maggiore, da effettuarsi anche tramite consorzi o società cui possono partecipare gli enti locali interessati;
f) alla regolamentazione dellutilizzo del demanio lacuale e fluviale, sentiti i comuni rivieraschi, stabilendo vincoli e limiti duso dei beni e delle aree ed indicando le vocazioni, le compatibilità ed i criteri di valutazione degli interventi;
g) alla programmazione degli interporti e dellintermodalità, con esclusione di quelli indicati allarticolo 104, comma 1, lettera g) del d.lgs. n. 112/1998;
h) al rilascio di concessioni per la gestione delle infrastrutture ferroviarie di interesse regionale;
i) alle deroghe alle distanze legali per costruire manufatti entro la fascia di rispetto delle linee e infrastrutture ferroviarie;
l) alla programmazione e finanziamento in materia di realizzazione di piste e percorsi ciclabili di interesse regionale, interregionale, interprovinciale, intercomunale;
m) alla programmazione e finanziamento in materia di parcheggi finalizzati allinterscambio con sistemi di trasporto collettivo e previsti dai piani urbani del traffico;
n) agli interventi per assicurare il corretto esercizio delle vie navigabili ivi compresa la segnaletica;
o) allapprovazione di progetti per la realizzazione di nuovi impianti a fune e per lammodernamento di impianti esistenti, nonché allapprovazione del regolamento di esercizio e del piano di soccorso, allassenso alla nomina del direttore e del responsabile di esercizio e al benestare per lapertura al pubblico esercizio degli impianti funiviari stessi.
2. Le funzioni di cui al comma 1, lettera o) sono esercitate dalla Regione fino alla approvazione di successiva deliberazione della Giunta regionale di trasferimento alle Comunità montane, da adottarsi entro dodici mesi dallentrata in vigore della presente legge.".
Note allarticolo 2
- Il testo dellarticolo 60 del d.p.r. 753/1980 è riportato in nota al titolo della legge.
- Il testo dellarticolo 20 della l.r. 7/2005 è il seguente:
Art. 20 (Ricorso alla conferenza di servizi)
1. La Regione indice di regola una conferenza di servizi, qualora sia opportuno effettuare un esame contestuale di vari interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo di competenza regionale.
2. Fermo restando quanto disposto dallarticolo 3, comma 2, la conferenza di servizi è sempre indetta quando la Regione deve acquisire intese, concerti, nulla-osta o assensi comunque denominati di altre amministrazioni pubbliche.
3. Lamministrazione regionale può convocare la conferenza di servizi anche per lesame contestuale di interessi coinvolti in più procedimenti amministrativi connessi, riguardanti medesime attività o risultati. Lindizione della conferenza può essere richiesta da qualsiasi altra amministrazione coinvolta.
4. Quando lattività del privato sia subordinata ad atti di consenso, comunque denominati, di competenza di più amministrazioni pubbliche, la conferenza di servizi è convocata, anche su richiesta dellinteressato, dalla Regione se competente per ladozione del provvedimento finale.
5. La conferenza di servizi su istanze o progetti preliminari è disciplinata dallarticolo 14-bis, commi 1, 2, 3-bis, 4 e 5, della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), come da ultimo modificato dallarticolo 9 della legge 11 febbraio 2005, n. 15 (Modifiche ed integrazioni alla legge 7 agosto 1990, n. 241 concernenti norme generali sullazione amministrativa).".
Nota allarticolo 4
- Il testo dellarticolo 27 dello Statuto regionale è il seguente:
Art. 27 (Esercizio della potestà regolamentare)
1. La Regione esercita la potestà regolamentare.
2. Nelle materie di competenza legislativa regionale la potestà regolamentare spetta alla Giunta regionale, secondo i principi e le modalità dettati dalla legge regionale, salvo nei casi in cui essa sia riservata dalla legge al Consiglio regionale.
3. Il Consiglio esercita la potestà regolamentare delegata alla Regione nelle materie di competenza esclusiva statale.
4. I regolamenti di attuazione e di esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dellUnione europea sono approvati dalla Giunta previo parere obbligatorio della Commissione consiliare competente.
5. Il Consiglio, nelle materie non riservate alla legge regionale dalla Costituzione o dallo Statuto, ha facoltà di autorizzare la Giunta ad adottare regolamenti di delegificazione. La legge che determina le norme generali regolatrici della materia individua quali disposizioni di legge sono abrogate, con effetto dallentrata in vigore del regolamento. Le materie oggetto di legislazione concorrente non possono essere delegificate.
6. Nellesercizio della potestà regolamentare la Regione rispetta lautonomia normativa degli enti locali.
7. I regolamenti sono pubblicati entro dieci giorni dalla loro emanazione ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione, salvo che, per ragioni durgenza, il regolamento stesso stabilisca un termine diverso.".