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Supplemento Ordinario n. 2 al B.U. n. 32

Legge regionale 7 agosto 2006, n. 29.

Proroga della destinazione a Parco naturale del Bosco delle Sorti della Partecipanza di Trino.

Il Consiglio regionale ha approvato.

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1.

(Proroga)

1. La destinazione a Parco naturale attribuita, ai sensi dell’articolo 1 della legge regionale 19 agosto 1991, n. 38 (Istituzione del Parco naturale del Bosco delle Sorti della Partecipanza di Trino), al territorio del Bosco delle Sorti della Partecipanza, individuato dall’articolo 2 della legge medesima, è prorogata fino al 19 settembre 2008.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 7 agosto 2006

p. Mercedes Bresso
Il Vice Presidente
Paolo Peveraro

LAVORI PREPARATORI

Proposta di legge n. 295.

- Presentata dai Consiglieri Alessandro Bizjak, Pier Giorgio Comella il 14 giugno 2006.

- Assegnata alla V Commissione in sede referente il 21 giugno 2006.

- Testo licenziato dalla Commissione referente il 20 luglio 2006 con relazione di Pier Giorgio Comella, Alessandro Bizjak.

- Approvata in Aula il 1° agosto 2006 con 39 voti favorevoli.

NOTE

Il testo delle note qui pubblicato è redatto al cura della Direzione Processo Legislativo del Consiglio Regionale al solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l’efficacia degli atti legislativi qui trascritti. I testi delle leggi regionali nella versione storica e nella versione coordinata vigente sono anche reperibili nella Banca Dati Arianna sul sito www.consiglioregionale.piemonte.it.


Note all’articolo 1

- Il testo dell’articolo 1 della l.r. 38/1991 è il seguente:

“Art. 1.(Istituzione del Parco naturale)

1. Ai sensi della legge regionale 22 marzo 1990, n. 12, e’ istituito con la presente legge il Parco naturale del Bosco delle Sorti della Partecipanza di Trino.

2. Ai confini del Parco naturale e’ istituita una Zona di salvaguardia a regime di tutela urbanistica e territoriale di cui all’art. 5, comma uno, sub d), della L.R. 12/90.".

- Il testo dell’articolo 2 della l.r. 38/1991 è il seguente:

“Art. 2. (Confini)

1. I confini del territorio del Parco naturale del Bosco delle Sorti della Partecipanza di Trino e della limitrofa Zona di salvaguardia, incidenti sul territorio del Comune di Trino, sono individuati nell’allegata planimetria, in scala 1:10.000, facente parte integrante della presente legge: la Zona di salvaguardia e’ individuata nella planimetria con la lettera A.

2. Il territorio del Parco e della Zona di Salvaguardia sono delimitati con opportuna segnaletica da porsi in modo visibile lungo il perimetro dell’area.

3. La segnaletica deve essere sempre mantenuta in buono stato di conservazione e di visibilita’.".