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Supplemento Ordinario n. 2 al B.U. n. 32
Legge regionale 7 agosto 2006, n. 29.
Proroga della destinazione a Parco naturale del Bosco delle Sorti della Partecipanza di Trino.
Il Consiglio regionale ha approvato.
LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga
la seguente legge:
Art. 1.
(Proroga)
1. La destinazione a Parco naturale attribuita, ai sensi dellarticolo 1 della legge regionale 19 agosto 1991, n. 38 (Istituzione del Parco naturale del Bosco delle Sorti della Partecipanza di Trino), al territorio del Bosco delle Sorti della Partecipanza, individuato dallarticolo 2 della legge medesima, è prorogata fino al 19 settembre 2008.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Data a Torino, addì 7 agosto 2006
p. Mercedes Bresso
Il Vice Presidente
Paolo Peveraro
LAVORI PREPARATORI
Proposta di legge n. 295.
- Presentata dai Consiglieri Alessandro Bizjak, Pier Giorgio Comella il 14 giugno 2006.
- Assegnata alla V Commissione in sede referente il 21 giugno 2006.
- Testo licenziato dalla Commissione referente il 20 luglio 2006 con relazione di Pier Giorgio Comella, Alessandro Bizjak.
- Approvata in Aula il 1° agosto 2006 con 39 voti favorevoli.
NOTE
Il testo delle note qui pubblicato è redatto al cura della Direzione Processo Legislativo del Consiglio Regionale al solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e lefficacia degli atti legislativi qui trascritti. I testi delle leggi regionali nella versione storica e nella versione coordinata vigente sono anche reperibili nella Banca Dati Arianna sul sito www.consiglioregionale.piemonte.it.
Note allarticolo 1
- Il testo dellarticolo 1 della l.r. 38/1991 è il seguente:
Art. 1.(Istituzione del Parco naturale)
1. Ai sensi della legge regionale 22 marzo 1990, n. 12, e istituito con la presente legge il Parco naturale del Bosco delle Sorti della Partecipanza di Trino.
2. Ai confini del Parco naturale e istituita una Zona di salvaguardia a regime di tutela urbanistica e territoriale di cui allart. 5, comma uno, sub d), della L.R. 12/90.".
- Il testo dellarticolo 2 della l.r. 38/1991 è il seguente:
Art. 2. (Confini)
1. I confini del territorio del Parco naturale del Bosco delle Sorti della Partecipanza di Trino e della limitrofa Zona di salvaguardia, incidenti sul territorio del Comune di Trino, sono individuati nellallegata planimetria, in scala 1:10.000, facente parte integrante della presente legge: la Zona di salvaguardia e individuata nella planimetria con la lettera A.
2. Il territorio del Parco e della Zona di Salvaguardia sono delimitati con opportuna segnaletica da porsi in modo visibile lungo il perimetro dellarea.
3. La segnaletica deve essere sempre mantenuta in buono stato di conservazione e di visibilita.".