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Supplemento Ordinario n. 2 al B.U. n. 32

Legge regionale 7 agosto 2006, n. 30.

Istituzione del Consiglio delle Autonomie locali (CAL) e modifiche alla legge regionale 20 novembre 1998, n. 34 (Riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi della Regione e degli Enti locali).

Il Consiglio regionale ha approvato.

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Capo I
IL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI

Art. 1.

(Finalità)

1. In applicazione degli articoli 88 e 89 dello Statuto, la presente legge disciplina il Consiglio delle autonomie locali (CAL), con sede presso il Consiglio regionale, quale organo di raccordo e consultazione permanente tra la Regione e il sistema delle autonomie locali.

2. La presente legge modifica altresì la l.r. 34/1998 per quanto attiene alla composizione e alle competenze della Conferenza Permanente Regione-Autonomie Locali, quale organismo di concertazione tra la Regione ed il sistema delle autonomie locali.

Art. 2.

(Composizione)

1. Il CAL è composto da:

a) i presidenti delle province della Regione;

b) i sindaci dei comuni capoluogo di provincia;

c) 5 presidenti di comunità montane;

d) 2 Presidenti di comunità collinari;

e) 13 rappresentanti di comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, di cui almeno 3 rappresentanti di comuni montani, o rappresentanti di consigli provinciali;

f) 20 rappresentanti di comuni con popolazione inferiore o uguale a 5.000 abitanti, di cui 11 rappresentanti di comuni montani e 9 rappresentanti di comuni non montani;

g) i presidenti regionali delle associazioni rappresentative degli enti locali: ANCI, ANPCI, Lega Autonomie Locali, UNCEM, UPP qualora non ricoprano una delle cariche di cui alle lettere a), b), c), d) e), f).

2. I componenti di cui al comma 1, lettere c), d), e) ed f) sono eletti secondo le modalità descritte all’articolo 4.

3. Alle sedute del CAL partecipano senza diritto di voto il Presidente della Giunta regionale e il Presidente del Consiglio regionale, l’assessore regionale competente in materia di enti locali, gli assessori competenti nelle materie all’ordine del giorno della seduta e i presidenti delle commissioni consiliari interessate.

Art. 3.

(La partecipazione delle autonomie funzionali)

1. Alle sedute del CAL partecipano, senza diritto di voto e su invito del suo Presidente, nei casi in cui siano all’esame del Consiglio stesso leggi e provvedimenti su materie di loro specifico interesse, i seguenti rappresentanti delle autonomie funzionali:

a) un rappresentante designato da Unioncamere Piemonte;

b) un rappresentante dell’Università degli Studi di Torino;

c) un rappresentante dell’Università degli Studi Piemonte orientale;

d) un rappresentante del Politecnico di Torino;

e) un rappresentante dell’Università di Scienze gastronomiche del Piemonte.

Art. 4.

( Modalità di elezione)

1. I componenti di cui all’articolo 2, comma 1, lettere c), d), e), f) sono eletti in collegio unico regionale sulla base di sezioni elettorali provinciali con sistema proporzionale su liste uniche regionali, una per ciascuna categoria. L’assegnazione dei seggi avviene con il sistema dei quozienti elettorali interi e dei più alti resti.

2. Sono elettori i sindaci dei comuni del Piemonte, i consiglieri comunali e provinciali e i presidenti delle comunità montane e collinari.

3. Sono eleggibili i sindaci, gli assessori, i consiglieri comunali e provinciali e i presidenti delle comunità montane e collinari.

4. Le elezioni di cui al comma 1 si svolgono entro centoventi giorni dalle intervenute elezioni per il rinnovo del Consiglio regionale, su convocazione del Presidente del Consiglio regionale. L’atto di convocazione definisce le modalità di svolgimento delle elezioni.

5. In attuazione dell’articolo 13, comma 2, dello Statuto, ogni lista elettorale comprende, a pena di inammissibilità, candidati di entrambi i sessi nella percentuale minima di un terzo.

6. Il Consiglio regionale, con la deliberazione di cui all’articolo 5, comma 2, disciplina i casi in cui non sia oggettivamente possibile garantire il rispetto dei limiti previsti dal comma 5.

Art. 5.

(Modalità di svolgimento delle elezioni)

1. Ogni elettore esprime una sola preferenza.

2. Con deliberazione del Consiglio regionale, su proposta dell’Ufficio di Presidenza, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di svolgimento delle elezioni, il numero delle sezioni elettorali per ogni provincia e quanto non previsto dalla presente legge. In particolare, sono disciplinate le modalità di presentazione e formazione delle liste, il numero minimo di candidati per ogni lista e il numero massimo che non può comunque essere superiore al doppio degli eleggibili, le modalità di proclamazione degli eletti e le eventuali surrogazioni.

3. Risultano eletti i candidati che hanno riportato il maggior numero di preferenze. A parità di voti, prevale il candidato più anziano di età.

Art. 6.

( Nomina e insediamento)

1. Il Presidente del Consiglio regionale, sulla base delle elezioni di cui all’articolo 4, nomina con proprio decreto i componenti del CAL e ne convoca la seduta di insediamento.

2. Le successive sedute sono convocate dal Presidente del CAL, che presiede l’assemblea, ne dirige i lavori ed esercita le funzioni secondo le modalità stabilite dal regolamento di cui all’articolo 9.

Art. 7.

( Durata in carica, rinnovo, decadenza e surroga)

1. Il CAL rimane in carica quanto il Consiglio regionale. I suoi componenti restano in carica sino alla nomina dei loro successori e decadono nell’ipotesi di perdita della qualifica ricoperta nell’ambito dell’ente locale. La decadenza non opera nel caso in cui siano riconfermati nella carica precedentemente ricoperta o qualora assumano una carica diversa nell’ambito di un ente locale dello stesso livello amministrativo, ferma restando la distribuzione numerica di cui all’articolo 2, comma 1.

2. La decadenza opera automaticamente in caso di assenza ingiustificata per più di tre sedute consecutive.

3. Il Presidente del Consiglio regionale nomina, in sostituzione del componente dichiarato decaduto, il nuovo titolare della carica nelle ipotesi di componente di diritto. Nelle ipotesi di componente elettivo, è nominato il primo dei non eletti nella lista di appartenenza.

Art. 8.

(Delega )

1. I componenti di cui all’articolo 2, comma 2, lettere a) e b), possono di volta in volta delegare a rappresentarli nelle singole sedute, amministratori dei rispettivi enti in ragione della materia da trattare.

2. I componenti di cui all’articolo 2, comma 1, lettera g) possono delegare a rappresentarli, in via permanente, un componente designato dall’associazione rappresentativa degli enti locali a cui appartengono.

3. La delega non è ammessa per gli altri componenti del CAL.

Art. 9.

(Organizzazione e funzionamento )

1. Il CAL, nella sua prima seduta, elegge fra i suoi componenti, con voto separato e limitato, il Presidente, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, e l’ufficio di presidenza.

2. In sede di prima applicazione della presente legge, l’ufficio di presidenza è composto dal Presidente, da due vice Presidenti e da tre segretari. Il regolamento del CAL stabilisce la composizione definitiva.

3. Il CAL delibera con l’intervento di almeno la metà più uno dei suoi componenti e a maggioranza dei presenti, salvo che il proprio regolamento disponga diversamente.

4. Le sedute del CAL sono pubbliche.

5. Le modalità di convocazione e di svolgimento delle sedute, le condizioni per la validità delle deliberazioni, le procedure di funzionamento e di organizzazione dei lavori del CAL sono disciplinate dal regolamento interno adottato a maggioranza dei suoi componenti, in conformità allo Statuto e alla presente legge.

6. Prima dell’approvazione, la proposta di regolamento è trasmessa al Consiglio regionale che può formulare, entro trenta giorni, eventuali osservazioni attinenti al raccordo procedurale e funzionale tra CAL e Consiglio regionale.

7. Il Consiglio regionale assicura il funzionamento del CAL, che si avvale di locali, risorse materiali e personale del Consiglio stesso.

8. Il CAL si riunisce presso il Consiglio regionale. Può altresì riunirsi presso le singole province qualora la materia da trattare sia di specifico interesse del territorio, secondo modalità stabilite dal regolamento interno.

Art. 10.

(Rimborso spese)

1. Per la partecipazione dei componenti alle sedute del CAL e del suo ufficio di presidenza è previsto un gettone di presenza, pari a trenta euro, ed il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, secondo le modalità previste dall’articolo 3 della legge regionale 2 luglio 1976, n. 33 (Compensi ai componenti Commissioni, Consigli, Comitati e Collegi operanti presso l’Amministrazione Regionale).

Art. 11.

(Funzioni)

1. Il CAL esprime parere obbligatorio:

a) sui progetti di legge e sulle proposte di regolamento relativi a materie che riguardano gli enti locali;

b) sulle leggi di conferimento delle funzioni amministrative;

c) sulla legislazione che disciplina l’esercizio delle funzioni attribuite agli enti locali;

d) su ogni altra questione ad esso demandata dalle leggi.

2. Le proposte di regolamento di competenza della Giunta regionale sono inviate al CAL prima dell’approvazione da parte della Giunta stessa.

3. Il CAL esercita inoltre le seguenti funzioni:

a) esprime parere sulle proposte di bilancio e sugli atti di indirizzo e di programmazione della Regione, secondo le modalità previste dal Regolamento del Consiglio regionale;

b) esprime osservazioni sui progetti di legge depositati in Consiglio regionale, se richiesto dalla Giunta o dal Consiglio regionale ovvero di propria iniziativa;

c) propone al Presidente della Giunta regionale di promuovere la questione di legittimità costituzionale nei confronti delle leggi e degli atti aventi forza di legge dello Stato che ritiene invasive delle competenze degli enti locali;

d) a maggioranza assoluta dei suoi componenti, può richiedere alla Commissione di garanzia di pronunciarsi sulla conformità delle leggi regionali allo Statuto;

e) designa, secondo i principi stabiliti dalla legge dello Stato, un componente ad integrazione della sezione regionale di controllo della Corte dei Conti;

f) esprime parere in merito all’esercizio dei poteri sostitutivi di cui all’articolo 8, comma 3, della legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 ).

Art. 12.

(Termini, effetti ed esito dei pareri)

1. Il parere obbligatorio di cui all’articolo 11 deve essere redatto per iscritto ed espresso entro trenta giorni. Decorso tale termine, gli organi regionali possono comunque procedere.

2. Nel caso in cui il parere del CAL sia contrario o condizionato all’accoglimento di specifiche modifiche, può essere disatteso dall’organo regionale competente, con motivazione espressa.

3. Il decorso dei termini di cui al comma 1 è sospeso di diritto dal 1° al 31 agosto di ogni anno.

Art. 13.

(Seduta congiunta)

1. Il Consiglio regionale ed il CAL si riuniscono annualmente in seduta congiunta per una valutazione dello stato del sistema delle autonomie locali. La seduta può concludersi con la approvazione di linee di indirizzo di politica generale.

Capo II.
MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 20 NOVEMBRE 1998, N. 34.

Art. 14.

(Sostituzione dell’articolo 6 della l.r. 34/1998)

1. L’articolo 6 della l. r. 34/1998 è sostituito dal seguente:

“ Art. 6. (Conferenza Permanente Regione-Autonomie Locali)

1. È istituita la Conferenza Permanente Regione-Autonomie Locali, quale organo di concertazione, cooperazione e coordinamento tra la Regione e le Associazioni rappresentative degli enti locali.

2. La Conferenza Permanente Regione-Autonomie Locali:

a) esprime pareri obbligatori e formula proposte, di norma in via preventiva, sugli atti amministrativi di competenza della Giunta regionale, a carattere generale che incidono in modo strutturale sul sistema regionale delle autonomie locali, nonché in merito a quelli che trasferiscono beni e risorse necessari per il relativo conferimento delle funzioni amministrative;

b) esprime pareri in merito alla semplificazione ed armonizzazione delle procedure amministrative.

3. La Conferenza Permanente Regione-Autonomie Locali ha sede presso la Presidenza della Giunta ed è assistita da una segreteria tecnica interistituzionale.

4. I pareri richiesti alla Conferenza sono espressi entro il termine di quindici giorni dalla richiesta, prorogabile una sola volta di ulteriori quindici giorni su richiesta della Conferenza stessa. Decorsi inutilmente i suddetti termini il parere si intende favorevole.".

Art. 15.

(Modifica dell’articolo 7 della l.r. 34/1998)

1. Il comma 1 dell’articolo 7 della l.r. 34/1998 è sostituito dal seguente:

“1. La Conferenza Permanente Regione-Autonomie Locali è composta dal Presidente della Giunta regionale e dalle Associazioni regionali degli enti locali, UPP, ANCI, UNCEM, Lega delle autonomie locali e ANPCI”.

2. Il comma 3 dell’articolo 7 della l.r. 34/1998 è abrogato.

Art. 16.

(Introduzione dell’articolo 8 bis nella l.r. 34/1998)

1. Dopo l’articolo 8 della l.r. 34/1998, è inserito il seguente:

“Art. 8 bis (Accordi tra Regione ed enti locali).

1. La Giunta regionale e gli enti locali, per il tramite delle associazioni regionali degli stessi, in attuazione del principio di leale collaborazione e nel perseguimento di obiettivi di funzionalità, economicità ed efficacia dell’azione amministrativa, possono concludere, in sede di Conferenza Permanente Regione-Autonomie Locali, accordi al fine di coordinare l’esercizio delle rispettive competenze e svolgere attività di interesse comune.

2. Gli accordi si perfezionano con l’espressione di assenso degli organi della Regione e degli enti locali cui spetta l’adozione del provvedimento per il quale si è concluso l’accordo.".

Art. 17.

(Norma finanziaria)

1. Per l’attuazione della presente legge, la spesa per il biennio 2007-2008 ammonta a 120.000,00 euro annui.

2. Per il biennio finanziario 2007-2008, agli oneri pari a 120.000,00 euro annui, in termini di competenza, stanziati nell’unità previsionale di base (UPB) 09001 (Bilanci e finanze Spese del Consiglio regionale - Titolo I - spese correnti) del bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2006-2008, si fa fronte con le risorse finanziarie individuate secondo le modalità previste dall’articolo 8 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte) e dall’articolo 30 della legge regionale 4 marzo 2003, n. 2 (Legge finanziaria per l’anno 2003).

Capo III.
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI.

Art. 18.

(Norma transitoria)

1. In sede di prima applicazione della presente legge, il CAL è eletto entro centoventi giorni dall’approvazione della deliberazione di cui all’articolo 5, comma 2, e dura in carica fino all’ordinaria scadenza di cui all’articolo 7, comma 1.

2. Entro e non oltre trenta giorni dall’insediamento del CAL, viene ricostituita la Conferenza Permanente Regione-Autonomie Locali nella composizione di cui all’articolo 7 della l.r. 34/1998, come modificato dall’articolo 15 della presente legge e per l’esercizio delle funzioni di cui all’articolo 6 della l.r. 34/1998, come sostituito dall’articolo 14 della presente legge.

3. Dalla data di insediamento del CAL, le funzioni attribuite alla Conferenza Permanente Regione-Autonomie Locali dalle leggi regionali vigenti al momento dell’entrata in vigore della presente legge sono esercitate dal CAL o dalla Conferenza, sulla base delle rispettive funzioni previste dagli articoli 11, 14 e 16.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 7 agosto 2006

p. Mercedes Bresso
Il Vice Presidente
Paolo Peveraro

LAVORI PREPARATORI

Proposta di legge n. 128.

- Presentata dai Consiglieri Luigi Sergio Ricca in data 19 luglio 2005

- Assegnata alla VIII commissione in sede referente in data 4 agosto 2005

- Testo licenziato dalla commissione referente il 24 luglio 2006 con relazione di Luigi Sergio Ricca, Mariangela Cotto

- Rinviata in commissione ex art.81 del regolamento consiliare

- Testo licenziato dalla commissione referente il 31 luglio 2006 con relazione di Mariangela Cotto, Luigi Sergio Ricca

- Approvata in aula il 1 agosto 2006, con emendamenti sul testo, con 40 voti favorevoli e 1 non votante

- Testo congiunto dei progetti di legge 80067 - 80081 - 80095

NOTE

Il testo delle note qui pubblicato è redatto a cura della Direzione Processo Legislativo del Consiglio regionale al solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l’efficacia degli atti legislativi qui trascritti. I testi delle leggi regionali, nella versione storica e nella versione coordinata vigente, sono anche reperibili nella Banca Dati ARIANNA sul sito www.consiglioregionale.piemonte.it.


Note all’articolo 1

- Il testo dell’articolo 88 dello Statuto è il seguente:

“ Art. 88 (Consiglio delle autonomie locali)

1. Il Consiglio delle autonomie locali è l’organo di consultazione tra la Regione e il sistema delle autonomie locali.

2. Il Consiglio esprime parere obbligatorio :

a) sulle leggi e sui provvedimenti relativi a materie che riguardano gli enti locali;

b) sulle leggi di conferimento delle funzioni amministrative;

c) sulla legislazione che disciplina l’esercizio delle funzioni attribuite agli enti locali;

d) su ogni altra questione ad esso demandata dalle leggi.

3. Il Consiglio esprime altresì parere sulle proposte di bilancio e sugli atti di programmazione della Regione.".

- Il testo dell’articolo 89 dello Statuto è il seguente:

“ Art. 89 (Modalità di elezione e funzionamento)

1. Il Consiglio delle autonomie locali è composto dai Presidenti delle Province, dai sindaci dei Comuni capoluogo delle stesse e da rappresentanti degli enti locali.

2. Il Consiglio delle autonomie locali è rinnovato all’inizio di ogni legislatura e ha sede presso il Consiglio regionale del Piemonte.

3. Le norme sulla composizione, sull’organizzazione e sul funzionamento del Consiglio delle autonomie locali sono contenute nella legge regionale.".


Nota all’articolo 4

- Il testo dell’articolo 13 dello Statuto è il seguente:

“ Art. 13 (Pari opportunità)

1. La Regione garantisce le pari opportunità tra donne e uomini e opera per rimuovere, con apposite leggi e provvedimenti, ogni ostacolo che impedisce la piena parità nella vita sociale, politica, culturale ed economica.

2. La legge assicura uguali condizioni di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive nonché negli enti, negli organi e in tutti gli incarichi di nomina del Consiglio e della Giunta regionale.".


Note all’articolo 10

- Il testo dell’articolo 3 della l. r. 33/ 1976 è il seguente:

“ Art. 3.

Alle persone indicate nei precedenti articoli, che per partecipare alle sedute debbono recarsi in Comune diverso da quello di residenza, sono corrisposti il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute, oppure l’indennità per il proprio mezzo di trasporto con le modalità e nella misura chilometrica prevista dall’articolo 15 della legge 18-12-1973, n. 836, e l’indennità di trasferta nella misura prevista per i dipendenti dello Stato con qualifica di dirigente superiore e con le modalità di cui agli artt. 1 e 3 della medesima legge.

Per i dipendenti della Regione Piemonte e degli altri Enti pubblici si applicano, in connessione con la qualifica rivestita, le norme che ne regolano il trattamento economico di missione.".


Nota all’articolo 11

- Il testo dell’articolo 8, comma 3, della l. 131/2003 è il seguente:

“ Art. 8 (Attuazione dell’articolo 120 della Costituzione sul potere sostitutivo)

3. Fatte salve le competenze delle Regioni a statuto speciale, qualora l’esercizio dei poteri sostitutivi riguardi Comuni, Province o Città metropolitane, la nomina del commissario deve tenere conto dei princìpi di sussidiarietà e di leale collaborazione. Il commissario provvede, sentito il Consiglio delle autonomie locali qualora tale organo sia stato istituito.".


Nota all’articolo 15

- Il testo dell’articolo 7 della l. r . 34/1998, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“ Art. 7 (Composizione e funzionamento)

1. La Conferenza Permanente Regione-Autonomie Locali è composta dal Presidente della Giunta regionale e dalle Associazioni regionali degli enti locali, UPP, ANCI, UNCEM, Lega delle Autonomie locali e ANPCI.

2. Il Presidente della Giunta regionale presiede la Conferenza senza diritto di voto; alle sedute della Conferenza partecipano senza diritto di voto l’Assessore agli enti locali e l’Assessore competente per la materia all’ordine del giorno.

3. (abrogato).

4. La Conferenza Permanente Regione-Autonomie locali approva, entro 1 mese dalla prima seduta, a maggioranza assoluta dei componenti, un proprio regolamento interno per disciplinare le modalità di convocazione e di svolgimento delle sedute, le procedure interne di funzionamento, l’organizzazione dei lavori e della segreteria tecnica, le modalità di voto e di validità delle sedute.

5. La Conferenza Permanente Regione-Autonomie locali presta la sua attività a titolo gratuito.

6. La Conferenza Permanente Regione-Autonomie locali si articola in Comitati per materia integrati, su decisione della Conferenza medesima, da membri di comprovata esperienza, anche esterni, da rappresentanti delle Associazioni o di organismi di categoria e sindacali, con lo specifico compito di svolgere le funzioni previste o rese necessarie dai decreti legislativi di conferimento in esecuzione della l. 59/1997 e dalle leggi regionali attuative.

7. Ciascuna legge regionale attuativa di settore individua gli organi previsti dai singoli decreti legislativi che non possono qualificarsi come Comitati della Conferenza Permanente Regione-Autonomie Locali, ai sensi del comma 7, armonizzandoli con le previsioni di cui al presente Titolo.".


Note all’articolo 17

- Il testo dell’articolo 8 della l.r. 7/2001 è il seguente:

“ Art. 8 (Legge finanziaria)

1. Unitamente al bilancio annuale e pluriennale, la Giunta presenta al Consiglio, per l’approvazione, il progetto di legge finanziaria.

2. La legge finanziaria, in coerenza con gli obiettivi stabiliti nel documento di cui all’articolo 5 ed in connessione con lo sviluppo della fiscalità regionale, dispone annualmente il quadro di riferimento finanziario per il periodo compreso nel bilancio pluriennale e provvede, per il medesimo periodo:

a) alle variazioni delle aliquote e di tutte le altre misure che incidono sulla determinazione del gettito dei tributi di competenza regionale, con effetto dal 1° gennaio dell’anno cui essa si riferisce;

b) al rifinanziamento, per un periodo non superiore a quello considerato nel bilancio pluriennale, delle leggi di spesa regionale;

c) alla riduzione, per ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale, di autorizzazioni legislative di spesa;

d) alla determinazione, per le leggi regionali che dispongono spese a carattere permanente o pluriennale, delle quote destinate a ciascuno degli anni considerati.

3. La legge finanziaria può disporre, per ciascuno degli anni compresi nel bilancio pluriennale, nuove o maggiori spese correnti o riduzioni di entrata nei limiti delle nuove o maggiori entrate di sicura acquisizione e delle riduzioni permanenti di autorizzazioni di spesa corrente. In ogni caso, le nuove o maggiori spese disposte con la legge finanziaria non possono concorrere a determinare tassi di evoluzione delle spese medesime che risultino incompatibili con le linee stabilite nel documento di cui all’articolo 5.

4. La legge finanziaria è approvata nella stessa sessione di approvazione del bilancio annuale e pluriennale, approvando, nell’ordine, la legge finanziaria e il bilancio annuale.".

- Il testo dell’articolo 30 della l. r. 2/2003 è il seguente:

“ Art. 30 (Norma finale)

1. A partire dall’esercizio 2004, la legge finanziaria stabilisce, in attuazione dell’articolo 8 della l.r. 7/2001, l’autorizzazione della spesa per tutte le leggi o provvedimenti regionali vigenti, la cui copertura finanziaria non sia esplicitamente disposta da una norma relativa all’esercizio di riferimento, o che rimandino per la copertura finanziaria alla legge di bilancio.

2. L’autorizzazione della spesa di cui al comma 1 può disporre la riduzione o l’aggiornamento degli stanziamenti originariamente previsti.

3. In relazione a ciascun esercizio la legge di bilancio non può prevedere finanziamenti di leggi o provvedimenti regionali per cui non sia stata autorizzata la spesa in sede di legge finanziaria.".


Nota all’articolo 18

- Per il testo dell’articolo 7 della l.r. 34/1998 vedi nota all’articolo 15.

- Per il testo dell’articolo 6 della l.r. 34/1998 vedi nota all’articolo 14.