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Supplemento Ordinario n. 2 al B.U. n. 32

Legge regionale 7 agosto 2006, n. 28.

Modifica alla legge regionale 26 aprile 1993, n. 11 (Nuovo ordinamento degli enti operanti nel settore dell’edilizia residenziale pubblica sovvenzionata. Abrogazione legge regionale 16 dicembre 1987, n. 65).

Il Consiglio regionale ha approvato.

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1.

(Modifica all’articolo 6 della l.r. 11/1993)

1. Il comma 6 dell’articolo 6 della l.r. 11/1993 è sostituito dal seguente:

“ 6. Il collegio sindacale delle ATC è nominato dal Consiglio regionale ed è composto da tre sindaci, di cui uno con funzioni di presidente, scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili.”.

Art. 2.

(Disposizioni transitorie)

1. In sede di prima applicazione della presente legge, i collegi sindacali precedentemente nominati restano in carica fino al 31 dicembre 2006. Entro la stessa data il Consiglio regionale, ferma restando la nomina dei due componenti in carica già designati dal Consiglio regionale, procede alla nomina del terzo sindaco in sostituzione di quello già designato dal Ministero del tesoro.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 7 agosto 2006

p. Mercedes Bresso
Il Vice Presidente
Paolo Peveraro

LAVORI PREPARATORI

Proposta di legge n. 176.

- Presentata dai Consiglieri Oscar Bertetto, Andrea Buquicchio, William Casoni, Ugo Cavallera, Sergio Dalmasso, Enzo Ghigo, Michele Giovine, Francesco Guida, Stefano Lepri, Maurizio Lupi, Rocchino Muliere, Luigi Sergio Ricca, Oreste Rossi, Maria Cristina Spinosa, Mariano Turigliatto il 17 novembre 2005.

- Assegnata alla II Commissione in sede referente il 23 novembre 2005.

- Testo licenziato dalla II Commissione referente il 19 luglio 2006 con relazione di Ugo Cavallera.

- Approvata in Aula il 1° agosto 2006, con emendamento sul testo, con 42 voti favorevoli e 2 non votanti.

NOTE

Il testo delle note qui pubblicato è redatto a cura della Direzione Processo Legislativo del Consiglio regionale al solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l’efficacia degli atti legislativi qui trascritti. I testi delle leggi regionali nella versione storica e nella versione coordinata vigente sono anche reperibili nella Banca Dati Arianna sul sito www.consiglioregionale.piemonte.it.


Nota all’articolo 1

- Il testo dell’articolo 6 della l.r. 11/1993, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 6 (Organi delle ATC)

1. Sono organi delle ATC: il Presidente, il Consiglio di Amministrazione, il Collegio sindacale.

2. Gli organi di cui al comma 1 durano in carica per lo stesso periodo del Consiglio Regionale e, per la nomina, sono soggetti alla legge regionale 18 febbraio 1985, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni.

3. Il Consiglio di Amministrazione delle ATC è composto da:

a) tre membri eletti dal Consiglio Provinciale competente per territorio, dei quali uno in rappresentanza delle minoranze;

b) quattro membri nominati dal Consiglio Provinciale dei quali uno su proposta delle organizzazioni provinciali degli imprenditori industriali, uno scelto tra i nominativi designati dalle organizzazioni sindacali provinciali più rappresentative dei lavoratori dipendenti, uno fra i nominativi designati dalle associazioni provinciali più rappresentative degli assegnatari, uno fra i nominativi designati dalle organizzazioni sindacali provinciali più rappresentative dei lavoratori autonomi.

3-bis. Il Consiglio di amministrazione delle ATC si intende regolarmente costituito quando, oltre ai membri eletti di cui alla lettera a), risultino nominati almeno due membri di cui alla lettera b).

4. La Giunta Regionale nomina il Presidente ed il Vice Presidente delle ATC tra i componenti eletti dal Consiglio Provinciale, indicati nel comma 3, lettera a).

5. I Consiglieri delle ATC sono scelti tra soggetti particolarmente qualificati in materia di edilizia residenziale pubblica e con rilevanti esperienze nell’amministrazione di aziende pubbliche e private.

6. Il collegio sindacale delle ATC è nominato dal Consiglio regionale ed è composto da tre sindaci, di cui uno con funzioni di presidente, scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili.

7. Il Consiglio di Amministrazione è tenuto a presentare alla Giunta Regionale una relazione di valutazione, anche con specificazioni dei singoli componenti, della attività e della operatività della Agenzia. La relazione è allegata al rapporto di cui al comma 3 dell’articolo 2.".