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Supplemento Ordinario n. 2 al B.U. n. 32

Deliberazione della Giunta Regionale 2 agosto 2006, n. 104-3625

L. r. 70/96 - Approvazione dei piani di prelievo selettivo agli ungulati nei Comprensori Alpini e negli Ambiti Territoriali di Caccia stagione venatoria 2006-07. Integrazioni e modifiche della D.G.R. n. 51-3143 del 12/06/2006 di approvazione del calendario venatorio regionale e della D.G.R. n. 44-15252 del 30/03/05 di approvazione dei Piani di Programmazione per la Gestione degli Ungulati selvatici.

A relazione dell’Assessore Taricco:

Vista la L.R. 4 settembre 1996 n. 70;

vista la D.G.R. n. 51-3143 del 12/06/2006 con la quale è stato approvato il calendario venatorio per l’intero territorio regionale relativo alla stagione 2006/2007;

considerato che il calendario venatorio prevede l’esercizio dell’attività venatoria alle specie camoscio, cervo, capriolo, muflone e daino esclusivamente sulla base di piani di prelievo selettivo e subordinatamente all’effettuazione di censimenti quantitativi e qualitativi, volti a determinare la densità delle popolazioni e la composizione delle stesse in termini di rapporti percentuali tra maschi, femmine e giovani;

visto l’art. 7, lett. C) dell’allegato alla D.G.R. n. 10-26362 del 28 dicembre 1998 in base al quale il Comitato di gestione “promuove ed organizza le attività di ricognizione delle risorse ambientali e della consistenza faunistica; provvede, sulla base di appositi censimenti, a formulare le proposte dei piani di abbattimento selettivo agli ungulati e li sottopone all’approvazione della Giunta regionale”;

vista la D.G.R. n. 21-6685 del 22 luglio 2002, con cui la Giunta regionale istituisce ed avvia l’Osservatorio regionale sulla fauna selvatica, ai sensi dell’art. 27 della L.R. 70/96, per le attività di supporto tecnico alla Giunta nel coordinamento della pianificazione faunistica, territoriale e ambientale;

vista la D.G.R. n. 53-11899 del 2 marzo 2004 di approvazione della revisione delle Linee guida per la gestione, l’organizzazione e la realizzazione dei piani di prelievo degli ungulati selvatici ruminanti, che stabilisce che i piani di prelievo annuali sono approvati dalla Giunta regionale, previa istruttoria tecnica dell’Osservatorio regionale sulla fauna selvatica;

considerato che la suddetta Deliberazione prevedeva “in via sperimentale per due anni, in deroga a quanto previsto nell’allegato ”B", al punto 1, “modalità di attuazione della caccia di selezione”, che il prelievo secondo la modalità c), ove deliberato dal Comitato di gestione, possa essere ammesso per un periodo superiore a dieci giornate consecutive e/o sia limitato solo ad alcune specie oggetto del prelievo selettivo. Tale scelta dovrà essere opportunamente giustificata sul piano tecnico e gestionale, e dovrà prevedere opportuni monitoraggi sui prelievi e sull’interazione con le altre specie di fauna selvatica";

dato atto che, alla luce dei risultati ottenuti, tale deroga è ammissibile ancora per un anno, ma solo per la specie capriolo in quanto consente di ridurre gli errori di tiro alle diverse classi, in attesa di una revisione delle suddette Linee guida;

vista la D.G.R. n. 44-15252 del 30/3/05, con la quale sono stati approvati i Piani di Programmazione per la Gestione degli Ungulati selvatici (PPGU) negli Ambiti Territoriali di Caccia (ATC) e nei Comprensori Alpini (CA), relativi al quadriennio 2005-2008;

viste le proposte con le quali i Presidenti dei CA e degli ATC richiedono:

- l’autorizzazione all’abbattimento selettivo delle specie: cervo, capriolo, daino, muflone e cinghiale nel territorio di competenza;

- l’anticipazione e la posticipazione del periodo dell’attività venatoria agli stessi ungulati;

- la variazione del carniere stagionale di cui all’art. 46, comma 3, della l.r. 70/96;

viste, altresì, le relazioni pervenute dall’Istituto per le Piante da Legno e l’Ambiente S.p.A. (IPLA), a cui è stato affidato il coordinamento dei tecnici faunistici con Convenzione n. 8680/03, ove si attesta che le metodiche di censimento applicate nonché i criteri seguiti per la formulazione dei piani di prelievo sono conformi a quanto previsto dalle succitate Linee guida;

considerato che, ai fini della modifica dei periodi dell’attività venatoria agli ungulati, i nuovi termini sono comunque contenuti nel rispetto dei limiti dell’arco temporale massimo indicati dall’art. 44, comma 1, lett. f) della citata L.R. 70/96, fermo restando il divieto all’esercizio venatorio nelle giornate di domenica del mese di agosto;

considerato che, ai sensi della D.G.R. n. 53-11899 del 2 marzo 2004, uno degli obiettivi della gestione degli ungulati è il raggiungimento del piano, e che la percentuale di realizzazione è un elemento fondamentale per la determinazione del piano dell’anno successivo;

considerato che, con la succitata D.G.R. n. 37-9266 del 5 maggio 2003, la Giunta regionale ha inoltre stabilito che gli ATC e CA, nella predisposizione delle proposte dei piani di prelievo selettivo agli ungulati, debbano tenere altresì conto dell’obbiettivo della riduzione dei danni alle produzioni agricole ed alle altre attività antropiche, nonché alla circolazione stradale;

considerata l’istruttoria tecnica dell’Osservatorio regionale sulla fauna selvatica, come previsto dalla D.G.R. n. 53-11899 del 2 marzo 2004, che ha valutato le richieste dei piani di prelievo, delle variazioni di carniere e dei periodi per l’esercizio del prelievo, ed ha verificato la corrispondenza delle richieste stesse con le Linee Guida per il prelievo degli ungulati approvate con D.G.R. n. 53-11899 del 2/3/2004, e con i Piani di Programmazione per la Gestione degli Ungulati selvatici, approvati con D.G.R. 44-15252 del 30/3/05;

sentito in merito il Comitato regionale di coordinamento delle attività venatorie e per la tutela della fauna selvatica nella riunione del 26 luglio 2006;

considerato quindi che è necessario che tutti i Comitati di Gestione si adoperino con l’intento di completare il piano di abbattimento proposto e che comunque, in caso di mancato completamento del piano è anche fondamentale che il prelievo sia equamente distribuito fra le tre classi concesse (maschi, femmine e piccoli) e dato atto che tali parametri (completamento del piano e suddivisione delle classi prelevate) saranno oggetto di valutazione per l’approvazione del piano di prelievo dell’anno successivo;

sentito in merito alle proposte dei piani di prelievo l’Istituto Nazionale sulla fauna selvatica (INFS) in data 17/07/06, che ha espresso il suo parere con lettera del 21/7/06, prot 5412;

considerato che a seguito dell’approvazione dei Piani di Programmazione per la Gestione degli Ungulati (PPGU) relativi al quadriennio 2000-2003 e della piena operatività delle linee guida, in attuazione dell’art. 6 (allegato A), i piani sono sottoposti annualmente all’INFS mediante la semplice presentazione di una scheda riassuntiva, ai fini di consentire un’analisi critica dell’evoluzione delle popolazioni di ungulati e di proporre variazioni o modifiche nei criteri di gestione, ove queste si rendessero necessarie;

dato comunque atto che per i piani di gestione del cervo, camoscio, daino e muflone l’INFS non rileva particolari problematiche, considerati anche i contenuti dei PPGU approvati e delle Linee guida ungulati di cui sopra;

considerato che alcune delle indicazioni pervenute dall’INFS relative all’abbassamento dei capi di capriolo prelevabili sono parzialmente condivisibili in quanto superano il 40% dei capi censiti (così come previsto dalle Linee guida ungulati), pur considerando le difficoltà di censimento in aree boscate e le metodiche di censimento utilizzate nei singoli casi, ma considerando l’andamento dei danni alle colture e l’aumento generale degli incidenti stradali causati dalla specie si è ritenuto di mantenere i piani di prelievo proposti;

ritenuto pertanto di autorizzare, così come riportato nell’allegato A della presente deliberazione per farne parte integrante:

* i piani di prelievo selettivo degli ungulati selvatici per la stagione 2006-2007

* la modifica dei termini del periodo dell’esercizio dell’attività venatoria;

* la variazione del carniere stagionale di cui all’art. 46, comma 3, della l.r. 70/96;

* la variazione nel carniere stagionale della specie cinghiale;

atteso che è necessario prevedere specifiche disposizioni per l’organizzazione e le modalità di prelievo della caccia di selezione agli ungulati, nonché per la caccia al cinghiale, contenute nell’Allegato B, allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante;.

ritenuto, in particolare, di stabilire che, per i cacciatori ammessi al prelievo selettivo negli ATC e CA di cui sopra, il carniere giornaliero debba comunque intendersi limitato ad un capo al giorno;

ritenuto di stabilire che il cacciatore che esercita l’attività venatoria in più ATC è ammesso al prelievo selettivo agli ungulati in un solo ambito;

ritenuto inoltre opportuno, al fine di consentire il prelievo in condizioni di massima sicurezza, in relazione all’orografia del territorio nonché alle condizioni di copertura boschiva e vegetativa, che i Comitati di gestione possano prevedere la predisposizione di appostamenti per il prelievo selettivo agli ungulati; ai sensi dell’art. 5 comma 5 della legge 157/1992, tali strutture non sono da considerarsi appostamenti fissi, bensì un ausilio tecnico utile alla realizzazione del prelievo selettivo;

dato atto che è necessario provvedere alla variazione di alcuni distretti previsti nei P.P.G.U. 2004-2008 (Piani di programmazione e gestione ungulati) approvati con D.G.R. n. 53-11899 del 2/3/04, relativamente al CA TO3, ATC AT2 e ATC AL4, in quanto tali variazioni consentono una gestione più funzionale di alcune specie di ungulati, considerato anche l’evolversi del loro areale di distribuzione; tali variazioni sono contenute nell’allegato C, che sostituisce integralmente le medesime schede approvata con la D.G.R. n. 53-11899 del 2/3/04;

viste le note prot. n. 1338/06 del 14.7.2006 dell’ATC VC2 e prot. n. 217/06 del 19.7.2006 dell’ATC VC2 con le quali richiedono l’apertura anticipata dell’esercizio venatorio alla specie cinghiale alla data del 17.9.2006 in modo da evitare “che la pressione venatoria esercitata nelle zone limitrofe provochi uno spostamento delle popolazioni residenti all’interno dei confini dei due ambiti provocando un impatto significativo sull’agricoltura predominante della zona che è monocoltura agricola” e considerata quindi la necessità di modificare e integrare tali periodi approvati con la D.G.R. n. 51-3143 del 12/06/2006 (approvazione calendario venatorio regionale 2006/2007);

considerato che i Comitati di gestione dei CA e degli ATC autorizzati devono provvedere a dare adeguata pubblicizzazione dei provvedimenti attuativi derivanti dal presente piano di abbattimento selettivo prima dell’inizio delle attività di prelievo, e della chiusura dell’attività venatoria a quelle classi e specie il cui piano di prelievo sia stato completato, con le procedure previste al punto 7 “Pubblicità degli atti” del calendario venatorio approvato con D.G.R. n. 51-3143 del 12/06/2006;

la Giunta regionale, con voti unanimi espressi nelle forme di legge,

delibera

* di approvare i piani di abbattimento selettivo agli ungulati, le variazioni del carniere stagionale (fermo restando il limite di un solo capo al giorno, ad eccezione del cinghiale) e le variazioni del periodo di prelievo, così come riportato nell’Allegato A, allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante;

* di approvare le disposizioni per l’organizzazione e le modalità di prelievo contenute nell’Allegato B, allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante;

* di modificare, relativamente al CA TO3, ATC AT2 e ATC AL4, i distretti previsti nei P.P.G.U. 2004-2008 (Piani di programmazione e gestione ungulati) approvati con D.G.R. n. 53-11899 del 2/3/04, così come riportato nell’Allegato C, allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante, che sostituisce integralmente le medesime schede approvate con la suddetta D.G.R.;

* di integrare la D.G.R. n. 51-3143 del 12/06/2006 di approvazione calendario venatorio regionale 2006/2007 con l’anticipo dell’apertura alla specie cinghiale nell’ATC VC1 e ATC VC2 al 17/09/2006.

* di dare mandato alla Direzione Territorio Rurale di definire uno studio di fattibilità per la cattura, a titolo sperimentale, di 100 esemplari di capriolo nell’ATC AL4 per l’eventuale successiva liberazione in altre aree. Contestualmente il piano di prelievo di tale specie nel suddetto ATC viene ridotto di 100 unità.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)

Allegato