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Supplemento Ordinario n. 2 al B.U. n. 32

Deliberazione della Giunta Regionale 2 agosto 2006, n. 95-3616

Ritiri di mercato 2006 di ortofrutticoli - destinazione biodegradazione in campo - modalita’ operative.

A relazione dell’Assessore Taricco:

Visto il Reg. CE 2200/96 “Organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli”;

Visto il Reg. 103/04 “Modalità di applicazione del Reg. CE 2200/96" per il regime degli interventi e dei ritiri dal mercato nel settore degli ortofrutticoli;

Visto il D.M. 1204/2004 “Disposizioni nazionali di attuazione del Reg. CE 2200/96, e del Reg. CE 103/2004;

Visto il Manuale delle procedure per l’applicazione del Reg. CE 103/2004 - Attività delegate - AGEA, nel quale vengono dettagliate le varie attività previste dal regime di aiuti per i ritiri di ortofrutticoli dal mercato;

Vista la circolare AGEA n. DPTU/2005/3153 del 9/9/2005 inerente modalità di applicazione della biodegradazione in campo dei prodotti ortofrutticoli ritirati dal mercato, in cui vengono specificate le prescrizioni da seguire per poter effettuare tale pratica;

Vista la nota n. 8604/22.5 dell’11/07/06 dell’Assessorato all’ambiente Direzione Tutela e risanamento ambientale - programmazione gestione rifiuti, con la quale si evidenzia che la produzione di pesche e nettarine ritirate dal mercato che andrebbe ad essere distrutta dovrà essere considerata a tutti gli effetti un rifiuto (ai sensi della normativa comunitaria e nazionale in materia) che per natura e caratteristiche va ricondotto al codice CER 020304 “Scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione”;

Preso atto che con la suddetta nota dell’Assessorato all’ambiente Direzione Tutela e risanamento ambientale - programmazione gestione rifiuti, si conferma la possibilità di praticare la biodegradazione in campo dei prodotti ortofrutticoli ritirati dal mercato, solo qualora esigenze legate alla capacità operativa degli impianti di compostaggio o di trattamento anaerobico presenti sul territorio regionale, ovvero di necessaria tempestività nelle operazioni di allontanamento dai centri di raccolta, impedissero concretamente il conferimento della frutta ritirata a tali impianti di trattamento.

Preso atto che la suddetta nota evidenzia che tale pratica prevede una apposita autorizzazione, concedibile ai sensi della normativa vigente in materia, dalla Provincia sui cui terreni si intende conferire la frutta ritirata;

Riscontrata la necessità di normare tale possibilità di ricorrere alla biodegradazione in campo dei prodotti ortofrutticoli ritirati dal mercato.

La Giunta Regionale unanime,

delibera

di fornire alle Organizzazioni dei Produttori le indicazioni di tipo operativo, come da allegato A, che è parte integrante del presente atto, secondo quanto previsto dalla circolare AGEA e dal Manuale delle procedure e secondo le indicazioni della nota n. 8604/22.5 dell’11/07/06 dell’Assessorato all’ambiente Direzione Tutela e risanamento ambientale - programmazione gestione rifiuti, con l’obiettivo di definire una pratica che consenta di trovare una destinazione praticabile ai prodotti ritirati dal mercato.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U della Regione Piemonte, ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art 14 del DPGR. n. 8/R/2002.

(omissis)

Allegato A

La produzione ortofrutticola ritirata dal mercato che va distrutta dovrà essere considerata a tutti gli effetti un rifiuto (ai sensi della normativa comunitaria e nazionale in materia). Considerato l’elevato grado di fermentescibilità e l’alto tasso zuccherino che conferiscono al rifiuto stesso un potenziale attrattivo estremamente elevato, si ritiene che prima della destinazione agricola tale rifiuto sia da sottoporre ad apposito trattamento presso impianti di compostaggio o di trattamento anaerobico autorizzati allo scopo di annullarne sia gli effetti odorigeni che quelli igienicamente critici. Solo qualora esigenze legate alla capacità operativa di tali impianti ovvero di necessaria tempestività nelle operazioni di allontanamento dai centri di raccolta, impedissero concretamente il conferimento dei rifiuti in oggetto a tali impianti di trattamento, potrà essere presa in considerazione la pratica dello spandimento sul terreno agricolo; si rammenta che per tale pratica è necessaria comunque apposita autorizzazione rilasciata dalla Provincia sui cui terreni si intende conferire il rifiuto in oggetto.

La Regione o Ente delegato controlla che le O.P. effettuino la distruzione omogenea del prodotto, preferibilmente sul terreno dei propri soci e la sua denaturazione nel più breve tempo possibile (fermo restando le esigenze di valutazione qualitativa da parte delle commissioni preposte al controllo). La denaturazione deve avvenire al fine di rendere assolutamente non asportabile il prodotto per il consumo fresco e favorire la riduzione dell’umidità del prodotto stesso.

La Regione o Ente delegato deve verificare che la distribuzione sul terreno avvenga in assenza di colture in atto ed in corrispondenza della fase delle lavorazioni principali del terreno, preparatorie alla semina della coltura successiva.

Le quantità ammesse alla biodegradazione sono indicativamente le seguenti:

1 - per le pesche, nettarine e susine ton. 100 circa per ha

2 - per le ciliegie ed albicocche ton. 50 circa per ha

3 - per le pomacee (mele pere ed altre) ton. 150 circa per ha

4 - per le orticole (cipolla pomodori ed altre) ton. 100 circa per ha

5 - per tutte le altre (kiwi kaki ed altri) ton. 100 circa per ha

6 - agrumi ton. 100 circa per ha

La Regione o Ente delegato verifica che:

ai fini del piano di concimazione, il produttore agricolo che coltiva il terreno in cui avviene la biodegradazione consideri i quantitativi di elementi minerali apportati in rapporto alle successive rotazioni colturali; inoltre, in relazione alla natura dei materiali, caratterizzati il più delle volte da un’alta fermentescibilità, la Regione o Ente delegato controlla che l’interramento sia eseguito nell’arco delle 48 ore successive allo spandimento. Tale limite di tempo va comunque inteso come limite massimo ed anticipato ogni qualvolta si paventino rischi di pioggia, di eccessiva presenza di insetti o sgradevoli odori.

La Regione o Ente delegato controlla che la biodegradazione non sia effettuata nei seguenti casi:

a) a meno di cinque metri dai canali e fossi di scolo delle acque superficiali. Deve comunque essere evitata ogni forma di percolazione sulla rete idrica di scolo o di inquinamento delle falde idriche;

b) in aree immediatamente adiacenti ai centri urbani e alle grandi vie di comunicazione (strade di grande scorrimento e linee ferroviarie);

c) in aree golenali o comunque soggette a vincoli stabiliti dalla vigente normativa in materia di tutela e salvaguardia delle risorse idriche;

d) in caso di pioggia o imminente pioggia;

e) in terreni già interessati ad altra forma di spandimento di altre sostanze quali ad esempio: liquami zootecnici, pollina, fanghi di depurazione biologica, acque di vegetazione dei frantoi ecc....;

f) in ogni caso devono essere rispettate eventuali, ulteriori prescrizioni e vincoli previsti dalla vigente normativa per quel terreno.

Il trasporto del prodotto proveniente dai centri di ritiro deve essere effettuato con mezzi adeguati, al fine di evitare qualsiasi possibile perdita o percolazione del prodotto medesimo sia di eventuale frazione liquida.

La Regione o Ente delegato competente controlla tutte le operazioni di biodegradazione e inoltre, verifica la documentazione in possesso dell’O.P. prevista dal Regolamento (CE) 2200/96 contenente, tra l’altro, le seguenti indicazioni:

a) la specie;

b) il quantitativo di prodotto;

c) la planimetria del terreno ove si intende procedere a biodegradare il prodotto, la rete scolante, l’individuazione dell’appezzamento di terreno interessato nonché il rispetto delle norme di cui sopra sulla base delle dichiarazioni di coloro che hanno la disponibilità dei terreni.

La Regione o Ente delegato verifica il registro di carico e scarico, che l’azienda agricola è tenuta a compilare indicando sia il quantitativo di prodotto biodegradato sia il terreno ove è avvenuta l’operazione, allegando copia delle mappe catastali del terreno stesso.

La Regione o Ente delegato verifica l’avvenuto smaltimento del prodotto ritirato nel rispetto dell’ambiente e predispone l’apposito documento giustificativo previsto dal par. 3 dell’art. 7 del Reg. 103/2004, che dovrà essere contenuto nel fascicolo di domanda di pagamento dell’O.P. interessata, unitamente alla documentazione attestante la destinazione finale del prodotto ritirato.

Per consentire una corretta programmazione dell’attività di controllo, le OP devono comunicare, entro le ore 16 del giovedì della settimana antecedente il ritiro, con eventuale modifica, entro le ore 13 del martedì della settimana in cui avvengono i ritiri ed a valere dalle 48 ore successive, oltre alle notizie normalmente richieste per le altre destinazioni, la descrizione, corredata dei dati catastali, del luogo su cui avverrà la biodegradazione.