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Supplemento Ordinario n. 2 al B.U. n. 32

Deliberazione della Giunta Regionale 2 agosto 2006, n. 153-3673

Legge regionale 13 maggio 1980, nr. 39, modifica dell’art. 31 della legge regionale nr. 14/2006: “Repressione delle frodi: Sistema di rilevazione e controllo della produzione e del commercio dei prodotti vinicoli”. - Integrazione Istruzioni.

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi...

delibera

per l’applicazione della Legge Regionale 13 maggio 1980, nr. 39, modificata dall’art. 31 della Legge Regionale nr. 14/2006:" Repressione delle Frodi: Sistema di rilevazione e controllo della produzione e del commercio dei prodotti vinicoli", ad integrazione delle vigenti Istruzioni per l’Applicazione, approvate con D.G.R. n. 7-22589 del 6/10/1997 valgono le Istruzioni contenute nell’allegato alla presente deliberazione di cui fanno parte integrante.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto Regionale e dell’art. 14 D.P.G.R. 8/R 2002.

(omissis)

Allegato

ISTRUZIONI PER L’APPLICAZIONE DELL’ARTICOLO 3 QUATER DELLA L.R. N. 39/80

Titolo IX bis

Del sistema di controllo di cui all’art. 3 quater

Articolo 46: definizioni

Ai fini dell’attuazione del presente Titolo si intende per:

1. confezionamento: l’imbottigliamento di vino, al fine di porlo in vendita, in contenitori di capacità uguale o inferiore a 60 litri, muniti di sistema di chiusura ed etichettatura conformi alle vigenti norme Comunitarie e Nazionali.

2. confezionatore: la persona fisica o giuridica, o l’associazione di tali persone, che procede o fa procedere per proprio conto, al confezionamento di vini della cui rispondenza ai requisiti di legge risponde personalmente sino al momento in cui il sistema di chiusura è originale.

3. vino sottoposto al sistema di controllo: il vino a denominazione di origine controllata, certificato idoneo ai sensi del D.M. 25.07.2003 e s.m.i. per il quale, con provvedimento della Regione Piemonte, siano state attivate le procedure di cui all’articolo 3 quater della L.R. n. 39/80. Nell’ambito di una stessa Denominazione di origine il sistema di controllo può essere attivato solo per alcune tipologie individuate nel Decreto di riconoscimento.

Articolo 47: caratteristiche della fascetta di garanzia

La fascetta di garanzia è costituita da un rettangolo di carta di colore bianco, di dimensioni di mm 140 x 17, contenente le seguenti indicazioni obbligatorie, stampate con inchiostro di colore rosso:

1. lo stemma della Regione Piemonte inscritto in un cerchio realizzato con la tecnica dell’ologramma, conformemente al modello depositato presso l’Assessorato Agricoltura e qualità della Regione Piemonte,

2. la dicitura “REGIONE PIEMONTE”,

3. la sigla D.O.C.,

4. il nome della denominazione come risultante dall’articolo uno del relativo disciplinare di produzione, eventualmente seguita dalla tipologia nel caso in cui la stessa Denominazione di origine, nel Decreto di riconoscimento, ne preveda più d’una, con particolare riferimento all’indicazione del vitigno,

5. un codice alfanumerico costituito da tre lettere in stampatello maiuscolo (ad iniziare da AAA), seguito da un numero progressivo di otto caratteri (ad iniziare da 00000001),

6. la parola “LITRI”,

7. il volume nominale del recipiente, fatte salve le disposizioni di cui al successivo articolo 48.

Nel caso di imbottigliamento di vino ottenuto nella stessa azienda agricola nella quale sono state raccolte e trasformate le uve, la fascetta di garanzia può essere integrata dal logo contenente la dizione “IMBOTTIGLIATO DA ........”, conformemente al modello predisposto dall’Assessorato Agricoltura della Regione Piemonte e depositato presso lo stesso. Tuttavia l’apposizione di detto logo sulla fascetta di garanzia è posta a carico del confezionatore sul quale grava la responsabilità di utilizzare lo stesso logo esclusivamente per le partite di vino che ne hanno diritto, ai sensi dell’articolo 15 del Regolamento C.E. n. 753/2002.

Articolo 48: capacità utilizzate

Le fascette di garanzia sono stampate per le seguenti capacità: litri 0,250, litri 0,375, litri 0,5, litri 0,75, litri 1,5, litri 2, litri 3, litri 5.

La fascetta di garanzia stampata per la capacità di litri 54 avrà le indicazioni previste dal precedente articolo 47, dimensioni doppie e sarà realizzata il carta adesiva.

Su richiesta dei confezionatori, possono essere stampate fascette di garanzia per capacità diverse da quelle indicate nei commi 1 e 2 ; in tal caso i richiedenti dovranno assumere l’onere della maggiore spesa eventualmente sostenuta per il soddisfacimento della richiesta e sopportare i tempi tecnici necessari per la realizzazione delle fascette.

Viene inoltre stampata una fascetta di garanzia, in carta adesiva, avente le stesse caratteristiche descritte all’articolo 47, ma di dimensioni doppie, e contenente le indicazioni di cui all’articolo 47 - punti 1, 2, 3, 4, 5 e 6 seguita da una linea sulla quale il confezionatore dovrà indicare manualmente, all’atto dell’utilizzo della fascetta, il volume di vino confezionato.

Articolo 49: stampa della fascetta di garanzia

Alla stampa delle fascette di garanzia provvede la Regione Piemonte o l’Ente distributore se a ciò delegato dalla Regione, secondo gli ordinari sistemi utilizzati per le proprie forniture; a tal fine sono posti a disposizione i modelli depositati presso l’Assessorato agricoltura e qualità della Regione Piemonte. La Regione Piemonte può adottare e/o modificare i sistemi di anticontraffazione delle fascette di garanzia. I sistemi anticontraffazione adottati non sono pubblici.

Le spese sostenute per la stampa delle fascette regionali di garanzia sono recuperate tramite la vendita delle stesse con modalità fissate in appositi accordi stipulati con gli Enti distributori.

I nominativi delle ditte incaricate della stampa devono essere comunicati al Servizio Antisofisticazioni Vinicole.

Articolo 50: costi

Il costo di stampa e l’eventuale costo di trasporto delle fascette di garanzia, comprensivo delle imposte dovute, incrementato dalle spese sostenute per la gestione del sistema di controllo, è oggetto di ricupero mediante la vendita delle fascette di garanzia.

Sono ad esclusivo carico del confezionatore le spese sostenute per la prestazione di servizi espressamente richiesti connessi a esigenze particolari ed accordate dagli Enti che gestiscono il sistema di controllo.

La Regione Piemonte,- Direzione Sviluppo dell’Agricoltura - Struttura “Progetto Sistema Territorio”, fissa il valore di vendita delle fascette di garanzia, tenuto conto delle informazioni trasmesse dagli Enti distributori circa i costi da essi sostenuti per la gestione del sistema di controllo.

Il prezzo di cessione delle fascette di garanzia applicato al confezionatore è quello vigente al momento in cui le fascette sono materialmente cedute.

La gestione contabile dei costi, della ripetizione delle somme e degli eventuali trasferimenti di fondi è affidata ai singoli Enti secondo i rispettivi ordinamenti.

Articolo 51: disposizioni a carico dell’ente distributore

La contabilizzazione delle fascette di garanzia è effettuata dall’Ente distributore secondo una metodologia che, adottata nel rispetto del proprio ordinamento, consenta di conoscere, in qualsiasi momento: la quantità di fascette introdotte, distribuite, distrutte e giacenti, la sicura identità dei soggetti a cui le fascette sono state distribuite con riferimento ai numeri di serie assegnati.

Il rilascio delle fascette di garanzia avviene sulla base del certificato di idoneità rilasciato ai sensi del D.M. 25.07.2003 e s.m.i., previo accertamento dell’avvenuta iscrizione del confezionatore all’Albo degli imbottigliatori istituito ai sensi dell’art. 11 della Legge 10.02.1992, n. 164.

Il quantitativo di fascette di garanzia rilasciate dall’Ente distributore deve essere così determinato:

a) per le fascette di garanzia di cui ai commi 1 e 2 dell’art. 48 sulla base della disponibilità di vino da confezionare, così come risultante dal certificato di idoneità;

b) per le fascette di garanzia di cui all’ultimo comma dell’art. 48 su richiesta quantificata dal confezionatore, ma sempre in relazione ad un certificato di idoneità.

Le fascette sono accompagnate da un documento numerato redatto dall’Ente distributore secondo il proprio ordinamento, debitamente sottoscritto da chi riceve le stesse.

Particolari accorgimenti potranno essere assunti dagli Enti distributori al fine di agevolare il rilascio delle fascette di garanzia ai confezionatori che operano fuori dal territorio della Regione Piemonte, purché siano rispettate le condizioni di cui al primo e secondo comma.

Le fascette di garanzia assegnate ad un confezionatore e da questi inutilizzate dovranno essere restituite all’Ente distributore che ne curerà la distruzione attestata da apposito verbale; la restituzione non dà origine a diritto di rimborso o di sostituzione.

E’ ammessa la riassegnazione di fascette di garanzia deterioratesi nelle fasi del loro impiego a condizione che detta perdita non ecceda l’1% delle fascette assegnate; per le fascette riassegnate deve essere corrisposto il prezzo vigente al momento della loro consegna.

E’ ammessa la riassegnazione di fascette di garanzia, oltre il limite di cui al comma precedente e sempre previo pagamento del corrispettivo dovuto, a condizione che il Servizio Antisofisticazioni Vinicole della Provincia abbia a ciò acconsentito.

All’atto del primo rilascio delle fascette di garanzia l’Ente distributore provvede alla vidimazione di tutte le pagine del registro di carico e scarico delle fascette di garanzia di cui al successivo articolo 52; delle vidimazioni eseguite l’Ente distributore tiene nota nell’Albo degli imbottigliatori istituito ai sensi dell’art. 11 della Legge 10.02.1992, n. 164. La vidimazione è soggetta ai diritti di segreteria secondo l’ordinamento dell’Ente distributore che recupera anche il costo di stampa del registro ove vi provveda direttamente. Nel caso in cui il richiedente si avvalga della deroga di cui all’art. 52, punto uno - ultimo comma, l’Ente distributore acquisisce agli atti una dichiarazione dello stesso che precisa il codice ICRF attribuitogli e la volontà di avvalersi della deroga.

Mensilmente l’Ente distributore comunica al Servizio Antisofisticazioni Vinicole il numero delle fascette di garanzia di cui all’ultimo comma dell’articolo 48 distinte per soggetto a cui sono state assegnate.

Articolo 52: disposizioni a carico dei confezionatori

1) Il confezionatore mantiene aggiornato, per ciascun stabilimento di confezionamento, un registro di carico e scarico delle fascette di garanzia, preventivamente numerato e vidimato dall’Ente distributore; il registro è, conforme al modello adottato dalla Regione Piemonte.

Entro il primo giorno lavorativo successivo, rispettivamente all’entrata delle fascette di garanzia ed all’utilizzo delle stesse, devono essere registrati i carichi e gli scarichi delle fascette stesse; tuttavia la registrazione degli scarichi delle fascette di cui all’ultimo comma dell’art. 48 è contestuale all’utilizzo delle stesse.

Il documento giustificativo dei carichi delle fascette di garanzia è quello emesso dall’Ente distributore al momento della consegna delle stesse; per gli scarichi il documento giustificativo è costituito dal richiamo al numero d’ordine della registrazione effettuata sul registro di imbottigliamento tenuto a norma dell’articolo 14 - punto uno - del Regolamento CE n. 884/01.

Le iscrizioni sul registro di carico e scarico delle fascette devono essere fatte in carattere chiaro e facilmente leggibile, in continuazione, senza spazi in bianco e senza alterazioni o abrasioni. Le aggiunte, soppressioni o modificazioni eventuali debbono essere fatte in calce alla pagina ove si rendono necessarie, con nota di richiamo senza cancellare la parte soppressa o modificata.

In deroga alle disposizioni di cui al presente punto, sono dispensati dall’obbligo di tenuta del registro di carico e scarico delle fascette di garanzia coloro che,

a) utilizzando il registro di imbottigliamento tenuto a norma dell’art. 14 - punto uno - del Regolamento CE n. 884/01, sono in grado di far comparire sullo stesso tutte le indicazioni previste nel registro conforme al modello predisposto dalla Regione Piemonte; in tal caso può essere omessa la registrazione dei carichi delle fascette di garanzia che sarà desumibile dal complesso dei documenti emessi dall’Ente distributore a norma del precedente articolo 51;

b) sono confezionatori titolari del certificato di idoneità; in tal caso possono registrare le movimentazioni del vino sul verso dell’attestato di idoneità, secondo il modello predisposto dalla Regione Piemonte .

2) La cessione di fascette di garanzia tra privati è vietata. Il confezionatore che le ha ricevute è responsabile della loro conservazione e del loro corretto impiego. Ai fini dell’applicazione del presente punto non è considerata cessione la consegna delle fascette di garanzia all’imbottigliatore che effettui il confezionamento per conto del soggetto che ha ricevuto le fascette di garanzia, ai sensi dell’articolo 2 del Regolamento CE n. 884/01, a condizione che il reperimento e l’inventario delle fascette di garanzia sia reso possibile in ogni momento; nel caso qui contemplato le fascette di garanzia si intendono utilizzate nel momento in cui sono consegnate a chi effettua materialmente l’imbottigliamento.

3) La perdita per deterioramento di fascette di garanzia, oltre il limite dell’1% rispetto a quelle assegnate, è soggetta a denuncia da presentare al Servizio Antisofisticazioni Vinicole; il materiale cartaceo di risulta, costituito dalle fascette deteriorate, deve essere mantenuto a disposizione del Servizio Antisofisticazioni Vinicole sino al suo intervento.

La perdita di fascette di garanzia per distruzione, smarrimento o furto è soggetta a denuncia da presentare al Servizio Antisofisticazioni Vinicole entro il terzo giorno successivo a quello in cui l’evento si è palesato al confezionatore.

4) La cessione di partite di vino già certificato ai sensi del D.M. 25.07.2003 e s.m.i., ma non ancora confezionato, è oggetto di comunicazione all’Ente che ha rilasciato la certificazione; la comunicazione avviene mediante inoltro di copia del documento di trasporto utilizzato per il trasferimento, unitamente a copia del certificato di idoneità, entro le 24 ore successive all’inizio del trasporto. In tal caso l’Ente cui perviene la comunicazione esegue le opportune contabilizzazioni al fine di mantenere aggiornato il carico di ciascun detentore.

Nel caso in cui la partita ceduta sia il prodotto di un assemblaggio di partite già certificate idonee i documenti di cui al comma precedente sono inoltrati all’Ente che ha rilasciato l’attestazione, corredati della certificazione sottoscritta dall’enologo responsabile dell’assemblaggio, a norma della Comunicazione del Ministero delle Politiche agricole - Ispettorato centrale repressione frodi - Ufficio II - protocollo n. 21244 del 01.06.2004.

In deroga alle disposizioni di cui al presente punto la comunicazione ivi prevista è limitata alle sole cessioni ad operatori economici operanti fuori dal territorio della Regione Piemonte se l’Ente cui viene affidata la gestione del sistema di controllo è individuato nella Camera di commercio.

5) Le comunicazioni di cui all’art. 10 del D.M. 19.12.1994, n. 768 concernente le distruzioni, le perdite, i cali di vino già certificato ai sensi del D.M. 25.07.2003, che oltrepassino i limiti ivi fissati devono essere trasmesse all’Ente che ha rilasciato la certificazione entro le 24 ore successive a quelle in cui l’evento si è palesato al detentore. L’Ente ne informa il Servizio Antisofisticazioni Vinicole.

Restano impregiudicati gli obblighi di comunicazione all’Ispettorato centrale repressione frodi contemplati nel D.M. 19.12.1994, n. 768.

6) Nei casi previsti dai precedenti punti 4 e 5 le fascette di garanzia eventualmente già ottenute devono essere restituite all’Ente distributore a norma dell’articolo 51 - comma 4.

7) Le fascette di garanzia di cui all’ultimo comma dell’art. 48, inutilizzate all’esaurimento della partita per cui sono state rilasciate, devono essere restituite all’Ente distributore a norma dell’art. 51 - comma 4.

8) La fascetta di garanzia è applicata sulle chiusure in modo tale da impedirne il riuso. Le indicazioni di cui all’articolo 47 devono essere interamente leggibili sulle fascette applicate.

Articolo 53: disposizioni particolari a seguito di declassamenti e riclassificazioni

Ferme restando le disposizione Comunitarie e Nazionali che disciplinano la materia, ai fini dell’attuazione del presente articolo si intende per:

1. declassamento: la riqualificazione del vino a denominazione di origine controllata, certificato idoneo ai sensi del D.M. 25.07.2003 e s.m.i. e per il quale siano state attivate le procedure di cui all’articolo 3 quater della L.R. n. 39/80, a vino da tavola; l’operazione si intende eseguita quando risulti annotata nei registri e/o nelle documentazioni ufficiali previste dal Regolamento CE n. 1493/99 e sue norme attuative. Per declassamento si intende inoltre la riqualificazione del vino a denominazione di origine controllata, non ancora certificato idoneo, a vino da tavola.

2. riclassificazione: la riqualificazione del vino a denominazione di origine controllata, certificato idoneo ai sensi del D.M. 25.07.2003 e s.m.i. per il quale, con provvedimento della Regione Piemonte, siano state attivate le procedure di cui all’articolo 3 quater della L.R. n. 39/80 ad altro vino a Denominazione di origine; l’operazione si intende eseguita quando risulti annotata nei registri e/o nelle documentazioni ufficiali previste dal Regolamento CE n. 1493/99 e sue norme attuative.

Il detentore del vino che proceda alle operazioni di declassamento o riclassificazione è tenuto a darne comunicazione all’Ente che gestisce il sistema di controllo, entro il terzo giorno lavorativo successivo a quello in cui l’operazione è stata annotata nella documentazione ufficiale. In tal caso l’Ente incaricato della gestione del controllo esegue le opportune contabilizzazioni al fine di mantenere aggiornato il carico di ciascun detentore.

Le fascette di garanzia già assegnate ad un confezionatore per le partite di vino oggetto di declassamento o riclassificazione dovranno essere restituite all’Ente distributore che ne curerà la distruzione attestata da apposito verbale; la restituzione non dà origine a diritto di rimborso o di sostituzione.

Ove dalla riclassificazione si ottenga un vino a Denominazione di origine per il quale siano state attivate le procedure di cui all’articolo tre quater della L.R. n. 39/80, si procede a norma delle disposizioni contenute nel presente Titolo.

Articolo 54: modalità delle comunicazioni

Tutte le comunicazioni previste nel presente Titolo tra operatori del settore destinatari delle disposizioni ivi contenute e gli Enti investiti dell’attuazione del sistema di controllo, nonché quelle tra Enti si considerano utilmente assolte a condizione che:

1. sia consentita l’esatta identificazione del soggetto comunicante, sia esso persona fisica o giuridica, e sia certo il riferimento alla ditta di cui lo stesso è titolare o legale rappresentante; a tal fine si fa riferimento al numero di partita IVA o al codice fiscale in difetto del numero di partita IVA. In ogni caso gli Enti devono essere in grado di conoscere il luogo in cui il titolare o legale rappresentante ha eletto la propria residenza ed il luogo o i luoghi in cui lo stesso esercita le attività disciplinate nel presente Titolo, il recapito telefonico ed il numero di iscrizione all’Albo degli imbottigliatori istituito ai sensi del D.M. 21.05.2004;

2. sia certa la provenienza delle comunicazioni;

3. sia certa l’identità della persona destinataria dei provvedimenti assunti dagli Enti, con particolare riferimento al rilascio delle fascette di garanzia.

Le modalità di comunicazione utili ai fini dell’assolvimento degli obblighi di cui al comma precedente sono:

1. la consegna a mano;

2. la lettera raccomandata;

3. il telegramma;

4. il telefax;

5. l’invio telematico.

La Regione Piemonte - Direzione Sviluppo dell’Agricoltura - Struttura “Progetto Sistema Territorio” renderà disponibile al sito internet www.regione.piemonte.it/agri/osser_vitivin/ l’elenco degli indirizzi telematici cui far pervenire le comunicazioni destinate ai Servizi Antisofisticazioni Vinicole. La stessa Struttura stabilirà le procedure informatiche, le modalità e tempi di immissione nell’Osservatorio Vitivinicolo regionale dei dati relativi alla gestione del sistema di controllo e la fruibilità delle informazioni a coloro che ne hanno interesse.

Ai fini del rispetto dei termini previsti per l’inoltro delle comunicazioni farà fede la data di spedizione se l’inoltro è avvenuto tramite servizio postale o per via telematica, quella di ricezione se l’inoltro è avvenuto tramite telefax o per consegna a mano.

Articolo 55: disposizioni sulla vigilanza

I richiami al Servizio Antisofisticazioni Vinicole indicati nel presente Titolo si intendono relativi al Servizio Antisofisticazioni Vinicole della Provincia competente per territorio.

Ove sia richiesto l’intervento del Servizio Antisofisticazioni Vinicole lo stesso vi procede nel minor tempo possibile adottando la procedura usualmente adottata in materia di vigilanza amministrativa così come statuita dalla Legge 24.11.1981, n. 689. Per l’assolvimento dei compiti ad esso attribuiti il Servizio Antisofisticazioni Vinicole può richiedere la collaborazione di altri Enti o Amministrazioni Pubbliche.

In sede di redazione del programma di intervento di cui all’articolo 35 delle presenti Istruzioni sono annualmente specificati gli interventi volti a garantire adeguata vigilanza sull’applicazione delle disposizioni di cui al presente Titolo.

Ogni intervento del Servizio Antisofisticazioni Vinicole realizzato in attuazione delle disposizioni di cui al presente titolo sarà oggetto di tempestiva comunicazione all’Ufficio Regionale di Coordinamento SAV inserito nella Struttura Sistema Territorio.

Gli Enti che gestiscono il sistema di controllo, ove accertino inadempienze o violazioni alle disposizioni contenute nel presente titolo, ne danno comunicazione al Servizio Antisofisticazioni Vinicole e al all’Ufficio Regionale di Coordinamento SAV inserito nella Struttura “Progetto Sistema Territorio

Le documentazioni utilizzate per la gestione del sistema di controllo sono mantenute a disposizione degli organi di vigilanza per cinque anni successivi al loro ultimo utilizzo.

Articolo 56: disposizioni varie

L’individuazione dei vini a Denominazione di origine cui si applica il sistema di controllo è adottata con Deliberazione della Giunta Regionale; nello stesso provvedimento sono indicati la data da cui il sistema di controllo entra in vigore, le modalità di inventariazione delle giacenze del vino presso gli operatori del settore, l’eventuale esenzione dall’applicazione della fascetta di garanzia per le partite del vino detenute, al momento dell’entrata in vigore del sistema di controllo, dagli operatori di settore allo stato sfuso e/o imbottigliato ed ogni altra prescrizione che si renda utile nella fase di avviamento del sistema di controllo. Nella stessa Deliberazione sono individuati gli Enti cui viene affidata la gestione del sistema di controllo.

Gli Enti a cui viene affidata la gestione del sistema di controllo, qualora intendano affidare a terzi parti di essa, dovranno acquisire il parere favorevole della Regione Piemonte - Direzione Sviluppo Agricoltura - Struttura “Progetto Sistema Territorio”.

Tutte le fasi di gestione del sistema di controllo dovranno essere attuate nel rispetto delle disposizioni contenute nella Legge 31.12.1996, n. 675 e s.m.i. in materia di protezione dei dati personali. Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della Deliberazione della Giunta Regionale di cui al comma uno, gli Enti comunicano alla Regione il titolare dei dati personali raccolti.

E’ vietata ogni forma di comunicazione e diffusione dei dati a soggetti privati. A norma dell’articolo 19, punto 3, del Decreto Legislativo 30.06.2003, n. 196 è consentita la comunicazione dei dati personali raccolti alla Regione Piemonte, alle Province del Piemonte, alle Camere di Commercio ed alle autorità consolari del Ministero degli Affari Esteri, purché la conoscenza di tali dati sia finalizzata all’assolvimento dei rispettivi compiti istituzionali.

E’ consentita, a richiesta, la comunicazione dei dati che identificano il confezionatore in riferimento al numero ed alla serie delle fascette di garanzia utilizzate.

Le disposizioni di cui al presente titolo non modificano, innovano o disapplicano le disposizioni Comunitarie e Nazionali vigenti.

Articolo 57: modulistica

La Regione Piemonte - Direzione Sviluppo dell’Agricoltura - Struttura “Progetto Sistema Territorio” è autorizzata ad adottare la modulistica necessaria per l’applicazione delle norme di cui al presente titolo.



La legenda esplicativa relativa ai codici delle Direzioni e dei Settori è pubblicata a pagina del presente Bollettino (Ndr)

Giunta regionale