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Supplemento Ordinario n. 1 al B.U. n. 32

Codice 25.1
D.D. 30 maggio 2006, n. 854

L.E. 481ex L.E. 183 - Autorizzazione all’ENEL - Divisione Generazione ed Energy Management - Unita’ di Domodossola, alla demolizione e ricostruzione sullo stesso tracciato, dell’impianto elettrico a 15000 Volt, riguardante il tratto di linea “Campliccioli - Camposecco, in Comune di Antrona Schieranco (VB)

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Art. 1 - L ‘ENEL - Divisione Generazione ed Energy Management - Unità di Domodossola, viste le motivazioni ed i considerati indicati in premessa, è autorizzata alla demolizione e ricostruzione sullo stesso tracciato, dell’impianto elettrico a 15000 Volt, riguardante il tratto di linea “Campliccioli - Camposecco, costituita da una linea elettrica aerea e un tratto cavo interrato, in Comune di Antrona Schieranco (VB) alle condizioni di cui ai pareri in premessa.

Art. 2 - Ai sensi dell’Art. 9 del D.P.R. 18.03.1965 n. 342, la presente autorizzazione ha efficacia di dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle opere occorrenti per la ricostruzione, demolizione ed esercizio dell’impianto elettrico autorizzato di cui all’art. 1.

Art. 3 - Entro due anni dalla data della presente determinazione, la Società ENEL - Divisione Generazione ed Energy Management - Unità di Domodossola deve presentare al Settore Regionale competente ai sensi degli Artt. 13 e 14 della L. R. 26.04.1984 n. 23, i piani particellari con l’elenco dei proprietari, di quei tratti di linea e relativi impianti di trasformazione, interessanti la proprietà privata, rispetto ai quali è necessario procedere a termini della legge 25.06.1865 n. 2359 e successive modificazioni, ed entro tre anni deve iniziare i lavori.

Le espropriazioni/asservimenti ed i lavori dovranno essere condotti a termine entro cinque anni dalla data della presente determinazione.

Art. 4 - Le opere dovranno essere costruite secondo le modalità tecniche previste nel progetto allegato all’istanza di autorizzazione, e alle condizioni sottoscritte nel relativo atto di sottomissione citato in premessa, sotto l’osservanza delle vigenti disposizioni di legge in materia di impianti elettrici.

Art. 5 - La Società ENEL - Divisione Generazione ed Energy Management - Unità di Domodossola è responsabile per qualunque danno che, in conseguenza della demolizione ricostruzione e dell’esercizio dell’ impianto autorizzato venga eventualmente arrecato a persone o beni pubblici o privati, restando l’Amministrazione Regionale indenne da qualsiasi azione o molestia.

Art. 6 - La Società ENEL - Divisione Generazione ed Energy Management - Unità di Domodossola resta obbligata ad eseguire durante la demolizione, ricostruzione e l’esercizio dell’impianto, tutte quelle nuove opere o modificazioni che, a norma di legge, venissero prescritte per la tutela dei pubblici o privati interessi, entro i termini che saranno all’uopo stabiliti e con le comminatorie di legge in caso di inadempienza. La Società ENEL - Divisione Generazione ed Energy Management - Unità di Domodossola, inoltre, entro un anno dalla messa in esercizio del nuovo allacciamento, resta obbligata alla demolizione di tutte le opere e manufatti insistenti sul territorio attinenti alla linea di sua competenza con ripristino dei luoghi allo stato naturale.

Art. 7 - Tutte le spese inerenti alla presente autorizzazione sono a carico della Società ENEL - Divisione Generazione ed Energy Management - Unità di Domodossola.

Art. 8 - La Società ENEL - Divisione Generazione ed Energy Management - Unità di Domodossola è altresì autorizzata, per le necessità di costruzione e di esercizio degli impianti elettrici indicati in premessa, ad abbattere gli alberi ricadenti a meno di:

- metri 2,5 per parte asse linea aerea;

- metri 2,5 per parte asse linea sotterranea.

Art. 9 - Il Settore Decentrato OO.PP. e Difesa Assetto Idrogeologico di Verbania è incaricato di accertare la rispondenza delle opere costruite a quanto progettato e prescritto, e di redigere il certificato di collaudo, così come disposto dall’Art. 3.1.03 del D. M. 21.03.1988 e s.m.i., pubblicato sul supplemento ordinario alla G.U. n. 79 del 05.04.1988, nonché alle avvenute demolizioni, così come previste dal presente provvedimento.

Art. 10 - La Società ENEL - Divisione Generazione ed Energy Management - Unità di Domodossola dovrà fornire alla Direzione Opere Pubbliche - Settore Opere Pubbliche tutti i dati informatici relativi all’impianto in questione, al fine di aggiornare il Catasto Linee Elettriche regionale.

Avverso la presente determinazione può essere presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni.

Il Dirigente responsabile
Claudio Tomasini