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Supplemento Ordinario n. 1 al B.U. n. 32

Codice 25.3
D.D. 16 maggio 2006, n. 752

R.D. n. 523/1904. Autorizzazione idraulica n. 4050 per la realizzazione di attraversamenti del Rio Malatrait e del Rio Cavallone nel Comune di Ala di Stura, in relazione alla costruzione di una pista di miglioramento fondiario per l’accesso ai fondi e fabbricati rurali in localita’ Pansnis. Ditta: Sigg. Alasonatti Giovanna e Geninatti Chiolero Battista.

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

di autorizzare, ai soli fini idraulici, i Sigg. Alasonatti Giovanna e Geninatti Chiolero Battista, ad eseguire le opere in oggetto, nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate e illustrate negli elaborati progettuali allegati all’istanza, che si restituiscono al richiedente vistati da questo Settore, e subordinatamente all’osservanza delle seguenti prescrizioni:

1. le opere potranno essere realizzate solo dopo il conseguimento del formale atto di concessione;

2. nessuna variazione delle opere progettate potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;

3. siano eseguiti accuratamente i calcoli di verifica della stabilità delle soglie, delle platee e delle scogliere previste a monte e a valle degli attraversamenti sui corsi d’acqua in argomento, nei riguardi sia delle spinte dei terreni che delle pressioni e sottospinte idrauliche indotte da eventi di piena; il piano di appoggio delle strutture di fondazione, dovrà essere posto ad una quota comunque inferiore di almeno 1 m rispetto alla quota più depressa del fondo alveo nelle sezioni trasversali interessate;

4. il paramento esterno delle scogliere in progetto dovrà essere raccordato senza soluzione di continuità con il profilo spondale esistente;

5. i manufatti di difesa spondale dovranno essere mantenuti ad una quota non superiore all’esistente piano di campagna;

6. i massi costituenti le scogliere in progetto dovranno essere posizionati in modo da offrire reciprocamente garanzie di stabilità. Non dovranno essere prelevati dall’alveo dei corsi d’acqua ma provenire da cava. Essi dovranno essere a spacco di struttura compatta, non geliva né lamellare: dovranno avere volume non inferiore a mc 0,40 e peso superiore a q.li 8,00, inoltre dovrà essere verificata analiticamente l’idoneità della dimensione dei massi impiegati a non essere mobilitati dalla corrente, tenendo conto degli opportuni coefficienti di sicurezza;

7. gli scavi in alveo dovranno essere praticati con le dovute cautele e sorveglianze del caso, in periodo di magra dei corsi d’acqua; durante il corso dei lavori è fatto divieto assoluto di depositi, anche temporanei, di materiale che determinino la pregiudizievole restrizione della sezione idraulica dei rii, nonché l’utilizzo dei materiali medesimi ad interruzione del regolare deflusso delle acque;

8. le sponde e le aree demaniali interessate dall’esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d’arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;

9. durante l’esecuzione delle opere non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico dei corsi d’acqua;

10. la presente autorizzazione ha validità per mesi 18 (diciotto) dalla data di ricevimento del presente atto e pertanto i lavori in argomento dovranno essere eseguiti, a pena decadenza della stessa, entro il termine sopraindicato, con la condizione che una volta iniziati dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore quali eventi di piena, condizioni climatologiche avverse ed altre simili circostanze; è fatta salva l’eventuale concessione di proroga, su istanza del soggetto autorizzato, nel caso in cui, per giustificati motivi, l’inizio dei lavori non potesse avere luogo nei termini previsti;

11. il committente dell’opera dovrà comunicare a questo Settore, a mezzo di lettera raccomandata, l’inizio e l’ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonché il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori; ad avvenuta ultimazione il committente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto approvato;

12. l’autorizzazione si intende accordata con l’esclusione di ogni responsabilità dell’Amministrazione in ordine alla stabilità dei manufatti (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico dei corsi d’acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamento d’alveo) in quanto resta l’obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d’imposta dei manufatti mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione di questo Settore;

13. il soggetto autorizzato dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, sia dell’alveo che delle sponde, in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle dei manufatti, che si renderanno necessarie al fine di garantire il regolare deflusso delle acque, sempre previa autorizzazione di questo Settore;

14. questo Settore si riserva la facoltà di ordinare, a cura e spese del soggetto autorizzato modifiche alle opere autorizzate, o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione, nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni dei corsi d’acqua o che le opere stesse siano, in seguito, giudicate incompatibili in relazione al buon regime idraulico del corso d’acqua interessato;

15. l’autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti i salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l’Amministrazione Regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi, e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;

16. il soggetto autorizzato, prima dell’inizio dei lavori in oggetto, dovrà ottenere ogni autorizzazione necessaria secondo le vigenti leggi in materia (autorizzazione edilizia, autorizzazioni di cui al vincolo paesaggistico, alla L.R. 45/1989-vincolo idrogeologico-ecc).

Il presente provvedimento costituisce titolo per la concessione ai sensi della L.R. 12/2004.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore dalle Acque oppure innanzi al Tribunale Regionale delle Acque con sede in Torino, secondo le rispettive competenze.

Il Dirigente responsabile
Andrea Tealdi