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Supplemento Ordinario n. 1 al B.U. n. 32

Codice 25.7
D.D. 14 aprile 2006, n. 606

Torrente Sizzone in Comune di Maggiora (NO). Autorizzazione idraulica per occupazione temporanea area demaniale, per la durata complessiva di 9 (nove) giorni, per lo svolgimento di manifestazioni sportive. Richiedente: Associazione Sportiva Sport Club Maggiora

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

di autorizzare, ai soli fini idraulici, l’Associazione Sportiva Sport Club Maggiora, con sede in località Pragiarolo, 1-Maggiora (omissis) e di rilasciare ad essa la relativa concessione demaniale a titolo gratuito, per i periodi 6-7 maggio, 30 giugno-1-2 luglio, 22-23 luglio e 21-22 ottobre 2006, per lo svolgimento delle citate manifestazioni sportive comportanti anche l’interessamento di area demaniale del torrente Sizzone, nella posizione indicata nella planimetria catastale allegata all’istanza, debitamente vistata da questo Settore e subordinatamente all’osservanza delle seguenti condizioni:

1. le manifestazioni dovranno essere effettuate nelle date assegnate, fatta salva l’eventuale concessione di una variazione, nel caso in cui per giustificati motivi, le stesse, od una delle stesse,non potesse avere luogo nei termini previsti;

2. le sponde ed eventuali opere di difesa interessate dalle manifestazioni sportive in questione, dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d’arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;

3. dopo lo svolgimento di ogni manifestazione sportiva, si dovrà comunicare a questo Settore, l’avvenuta riduzione in pristino stato dell’area demaniale interessata dalla stessa, al fine di consentire eventuali accertamenti.

4. il concessionario non dovrà corrispondere alcun canone, ai sensi della L.R..12/2004, per l’occupazione temporanea di aree appartenenti al demanio fluviale, ma dovrà attenersi alle disposizioni contenute nel regolamento Regionale n. 14/R del 6.12.2004.

5. la concessione è accordata fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l’Amministrazione regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente concessione;

6. il concessionario, prima dell’inizio dei lavori, dovrà ottenere ogni autorizzazione necessaria secondo le vigenti leggi in materia (autorizzazioni di cui al D.lgs. n. 42/2004 - vincolo paesaggistico, alla L.R. 45/1989 - vincolo idrogeologico ecc.).

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure al Tribunale Regionale delle Acque con sede a Torino, secondo le rispettive competenze.

Il Dirigente responsabile
Piero Teseo Sassi