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Supplemento Ordinario n. 1 al B.U. n. 32

Codice 25.4
D.D. 13 aprile 2006, n. 595

Ditta Settore Gestione Proprietà Forestali Regionali e Vivaistiche - Regione Piemonte. Autorizzazione idraulica (P.I. n. 519 T.Gorzente) per recupero materiale litoide in sponda T.Gorzente in Comune di Bosio (loc. guado SP 165)

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

di autorizzare, ai soli fini idraulici, il Settore Gestione proprietà Forestali Regionali e Vivaistiche della Regione Piemonte, Via Pirandello 8 Vercelli, ad eseguire gli interventi in oggetto secondo le caratteristiche e modalità indicate nella richiesta e subordinatamente all’osservanza delle seguenti condizioni:

1) le opere devono essere realizzate nel rispetto delle prescrizioni tecniche di cui in premessa e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore

2) le sponde e le opere di difesa eventualmente interessate dall’esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d’arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;

3) I lavori di recupero dovranno svolgersi in maniera da evitare qualsiasi perturbamento idraulico in caso di morbide o piene del corso d’acqua e danni alle pubbliche e private proprietà;

4) la presente autorizzazione ha validità per giorni 20 (venti) e pertanto i lavori in argomento dovranno essere eseguiti, a pena di decadenza della stessa, entro il termine sopraindicato, con la condizione che una volta iniziati dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore. È fatta salva l’eventuale concessione di proroga nel caso in cui, per giustificati motivi, l’inizio dei lavori non potesse avere luogo nei termini previsti;

5) il committente dell’opera dovrà comunicare al Settore OO.PP. e Difesa Assetto Idrogeologico di Alessandria l’inizio e l’ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonché il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori;

6) l’autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l’Amministrazione Regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;

7) il soggetto autorizzato prima dell’inizio dei lavori, dovrà ottenere ogni autorizzazione necessaria secondo le vigenti leggi in materia.

Con il presente provvedimento è autorizzata l’occupazione del sedime demaniale per la realizzazione delle opere.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di legge innanzi agli organi giurisdizionali competenti.

Il Dirigente responsabile
Mauro Forno