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Supplemento Ordinario n. 1 al B.U. n. 32

Codice 25.4
D.D. 7 aprile 2006, n. 561

Autorizzazione idraulica per attraversamento del corso d’acqua pubblica denominato Rio Morsone con un impianto elettrico sotterraneo alla tensione di 1500/400 volt in Comune di Voltaggio - localita’ Fonte Sulfurea. Richiedente: ENEL S.p.A. - Divisione Infrastrutture e Reti - Area di Business Rete Elettrica - Zona di Alessandria

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

di autorizzare l’ENEL S.p.A. - Divisione Infrastrutture e Reti - Area di Business Rete Elettrica - Zona di Alessandria, (omissis), ai soli fini idraulici, salvo quanto previsto dalla Legge 8/8/1985, n. 431 (Beni Ambientali), ad attraversare il corso d’acqua pubblica denominato Rio Morsone in Comune di Voltaggio - località Fonte Solfurea, con un impianto elettrico sotterraneo alla tensione di 15000/400 Volt secondo le modalità tecniche previste nei disegni allegati all’istanza, che si restituiscono al richiedente vistati da questo Settore subordinatamente all’osservanza di quanto previsto nell’Atto di sottomissione generale citato in premessa ed alle seguenti condizioni:

1. gli attraversamenti dovranno risultare eseguiti nel rispetto delle norme di legge vigenti alla data dell’autorizzazione dell’impianto; in particolare per quanto concerne l’attraversamento citato in premessa effettuato sottopassando il corso d’acqua pubblica, dovrà essere eseguito come da progetto con una profondità maggiore di m. 1,00 sotto la quota di fondo del canale e per tutta la larghezza dell’alveo (delimitazione catastale);

2. in corrispondenza dell’attraversamento dovranno essere poste in opera, sulle sponde, delle paline in ferro ben visibili sulle quali occorrerà indicare il dislivello esistente fra il ,piano di basamento della palina, il fondo dell’alveo e la profondità della tubazione cioè la distanza tra la generatrice superiore del cavo e il fondo dell’acqua;

3. eventuale variante agli attraversamenti e alle condutture elettriche potrà essere apportata previa autorizzazione da parte di questo Settore;

4. verificandosi il disuso delle linee, l’ENEL dovrà, a sua completa cura e spese, provvedere alla rimozione degli impianti ed al ripristino dei fondi precedentemente interessati;

5. di accordare l’autorizzazione ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l’Amministrazione Regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;

6. in riconoscimento del Pubblico Demanio, l’ENEL dovrà corrispondere all’Amministrazione Regionale il canone annuo disposto ai sensi della Legge Regionale 18 maggio 2004, n. 12 art. 1, comma 2, lett. C - Tabella Allegato A;

7. di dare atto che il presente provvedimento costituisce titolo per la concessione ai sensi e per gli effetti ai sensi di cui all’art. 11 del regolamento regionale n. 14/R del 2004. Il soggetto autorizzato, per il rilascio della concessione, dovrà comunque ottenere ogni autorizzazione necessaria secondo le vigenti leggi in materia.

Il presente atto verrà inviato alla Direzione Regionale Opere Pubbliche della Regione Piemonte ai sensi della L.R. 51/97.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di sessanta giorni innanzi all’organo giurisdizionale competente.

Il Dirigente responsabile
Mauro Forno