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Supplemento Ordinario n. 1 al B.U. n. 32

Codice 25.3
D.D. 4 aprile 2006, n. 540

Autorizzazione idraulica n. 4039 per l’esecuzione di interventi di adeguamento strutturale del ponte sul torrente Meletta situato lungo la ex S.S. n. 20 in Comune di Carmagnola. Ditta: Provincia di Torino

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

nelle more della verifica tecnico-amministrativa dell’esistente ponte sul T. Meletta di che trattasi di autorizzare, ai soli fini idraulici, la Provincia di Torino ad eseguire le opere in oggetto nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate e illustrate negli elaborati progettuali allegati all’istanza, che si restituiscono al richiedente vistati da questo Settore, e subordinatamente all’osservanza delle seguenti prescrizioni:

1. nessuna variazione agli interventi di ristrutturazione del ponte progettati ed alle opere provvisionali previste in alveo potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;

2. siano eseguiti accuratamente i calcoli di verifica della stabilità del manufatto di attraversamento tenuto conto delle previsioni progettuali, in relazione soprattutto all’eventuale sovraccarico determinato dall’esecuzione del nuovo piano viario in c.a. ed dall’ampliamento dell’impalcato mediante corridoi laterali a sbalzo, nei riguardi sia delle spinte dei terreni che delle pressioni e sotto spinte idrauliche indotte da eventi di piena, sia nei riguardi delle strutture di fondazione;

3. le previste opere provvisionali in alveo (ponteggi e rilevati) dovranno essere eseguite esclusivamente in periodo di magra del corso d’acqua, previa comunicazione a questo Settore della data prescelta di inizio lavori per l’effettuazione delle opportune verifiche; le stesse potranno essere mantenute in alveo solo durante il suddetto periodo di magra e limitatamente al tempo necessario per l’esecuzione dei lavori di ristrutturazione del ponte, corrispondente a 15 giorni per ognuna delle due fasi di cantiere, al termine del quale sia i ponteggi che i rilevati arginali dovranno essere completamente rimossi, avendo cura di dare tempestiva ulteriore comunicazione al Settore scrivente dell’avvenuta rimozione e del ripristino dello stato originario dei luoghi per gli accertamenti del caso;

4. i rilevati arginali (savanelle) provvisionali dovranno essere adeguatamente impostati e realizzati in alveo, secondo la disposizione e le dimensioni indicate negli elaborati di progetto, al solo scopo di consentire, durante il periodo di magra del corso d’acqua prescelto per l’esecuzione dei lavori, la deviazione del flusso della corrente a protezione dei ponteggi allestiti secondo le fasi di cantiere individuate; nello stesso arco di tempo sopra specificato, dovrà essere garantito il regolare deflusso del corso d’acqua al di sotto delle campate libere del ponte, ossia, non occupate dai ponteggi, con la condizione che in caso di eventi meteorici significativi (prolungati e/o intensi) previsti e/o prevedibili, ovvero in atto, dovranno essere accuratamente valutate le eventuali condizioni idrometriche anomale nel frattempo instauratesi, o comunque non caratteristiche del periodo stagionale di magra prescelto per l’esecuzione dei lavori, soprattutto in relazione alla possibilità di incremento delle portate del corso d’acqua, rispetto a quelle di progetto, non compatibili con la presenza dei ponteggi provvisori sia a monte che a valle dell’impalcato;

5. con riferimento al punto precedente, dovrà essere garantita la sorveglianza continua delle stesse opere provvisionali in alveo, sia durante la loro realizzazione, sia durante l’esecuzione dei lavori di ristrutturazione del ponte e per tutto il periodo della loro permanenza in alveo, avendo cura di provvedere all’immediata rimozione ed allontanamento delle medesime dall’alveo del corso d’acqua in caso di manifestazione degli eventi pluviometrici e/o di piena anomali sopra evidenziati;

6. i rilevati arginali (savanelle) provvisionali in alveo dovranno essere costituiti da materiale litoide facilmente disgregabile da eventuali portate di piena del corso d’acqua, poiché, ove a seguito di eventi improvvisi di piena non sia stato possibile procedere al tempestivo smantellamento degli stessi rilevati ed all’allontanamento del materiale dal corso d’acqua, occorre comunque garantire il corretto deflusso della corrente all’interno della sezione d’alveo e sotto l’attraversamento di che trattasi, prevenendo l’insorgere di fenomeni di rigurgito e di esondazione a monte, nonché eventuali danneggiamenti dello stesso manufatto;

7. nell’eventualità che si manifestassero le condizioni di cui al punto precedente, dovrà comunque essere garantita la rimozione e l’allontanamento dei ponteggi allestiti in corrispondenza dell’impalcato del ponte al fine di evitare ostruzioni in alveo;

8. lo sbocco del nuovo tratto di canale provvisorio a cielo aperto in terra, previsto in sponda sinistra a monte di quello già esistente, potrà essere mantenuto esclusivamente per il tempo necessario all’esecuzione dei lavori, sempre in periodo di magra del corso d’acqua e comunque in accordo con quanto già prescritto precedentemente al punto 3 per le opere provvisionali in alveo;

9. per quanto possibile e in accordo con la proprietà e/o ente gestore del fosso irriguo che confluisce nel T. Meletta in sponda sinistra appena a monte del l’attraversamento di cui è prevista la ristrutturazione, dovrà essere impedito il funzionamento di detto fosso durante l’esecuzione dei lavori; qualora si dovesse rendere necessaria la funzionalità del fosso durante le fasi di cantiere, lo scarico delle acque in alveo, attraverso il nuovo tratto di canale provvisorio, dovrà avvenire esclusivamente a monte del rilevato arginale previsto in sponda sinistra nella seconda fase di cantiere, evitando in ogni caso l’insorgere di incrementi di portata irrigua e/o pulsazioni della medesima incompatibili con i valori di riferimento o che possano pregiudicare la tenuta dei rilevati medesimi e, conseguentemente, le condizioni di sicurezza del ponteggio afferente;

10. il materiale di risulta proveniente dagli scavi in alveo dovrà essere usato esclusivamente per la colmatura di depressioni in alveo o di sponda, ove necessario, in prossimità dell’attraversamento di cui trattasi, mentre quello proveniente dalla eventuale demolizione di murature esistenti dovrà essere asportato dall’alveo;

11. le sponde, le eventuali opere di difesa e le aree demaniali interessate dall’esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d’arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;

12. durante la permanenza delle opere provvisionali in alveo e durante l’esecuzione dei lavori non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico del corso d’acqua;

13. la presente autorizzazione, relativamente alla sola esecuzione dei lavori di ristrutturazione del ponte, ha validità per mesi 18 (diciotto) dalla data di ricevimento del presente atto e pertanto i lavori in argomento dovranno essere eseguiti, a pena decadenza della stessa, entro il termine sopraindicato, con la condizione che una volta iniziati dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore quali eventi di piena, condizioni climatologiche avverse ed altre simili circostanze; è fatta salva l’eventuale concessione di proroga, su istanza del soggetto autorizzato, nel caso in cui, per giustificati motivi, l’inizio dei lavori non potesse avere luogo nei termini previsti;

14. il committente delle opere dovrà comunicare a questo Settore, a mezzo di lettera raccomandata, l’inizio e l’ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonché il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori; ad avvenuta ultimazione il committente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che gli interventi stessi sono stati eseguiti conformemente al progetto approvato;

15. l’autorizzazione si intende accordata con l’esclusione di ogni responsabilità dell’Amministrazione Regionale in ordine alla stabilità dei manufatti (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico del corso d’acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamento d’alveo) in quanto resta l’obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d’imposta dei manufatti mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione di questo Settore;

16. il soggetto autorizzato dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, sia dell’alveo che delle sponde, in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle dei manufatti, che si renderanno necessarie al fine di garantire il regolare deflusso delle acque, sempre previa autorizzazione di questo Settore;

17. questo Settore si riserva la facoltà di ordinare, a cura e spese del soggetto autorizzato, modifiche alle opere autorizzate, o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione, nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d’acqua o che le opere stesse siano, in seguito, giudicate incompatibile in relazione al buon regime idraulico del corso d’acqua interessato;

18. l’autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti i salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l’Amministrazione Regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi, e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;

19. il soggetto autorizzato, prima dell’inizio dei lavori in oggetto, dovrà ottenere ogni autorizzazione necessaria secondo le vigenti leggi in materia (concessione o autorizzazione edilizia, autorizzazioni di cui al D. Lgs. 42/2004-vincolo paesaggistico, alla L.R. 45/1989-vincolo idrogeologico - ecc);

20. dovrà essere richiesta, dai singoli enti/soggetti proprietari delle tubazioni esistenti a monte e a valle dell’impalcato del ponte, specifica autorizzazione idraulica e concessione demaniale, a norma rispettivamente del R.D. 523/1904 e della L.R. 12/2004, mediante apposita istanza in bollo corredata dagli elaborati progettuali di rito, da presentare al Settore scrivente, finalizzata al mantenimento e/o alla risistemazione delle tubazioni stesse nella nuova situazione di progetto che prevede il loro inserimento all’interno dei nuovi corridoi tecnici laterali a sbalzo.

Con il presente provvedimento è autorizzata l’occupazione del sedime demaniale per l’esecuzione degli interventi di che trattasi. Con eventuale successivo atto verrà rilasciato il provvedimento concessorio al fine della regolarizzazione amministrativa e fiscale dell’occupazione delle aree demaniali in questione.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore dalle Acque oppure innanzi al Tribunale Regionale delle Acque con sede in Torino, secondo le rispettive competenze.

Il Dirigente responsabile
Andrea Tealdi