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Supplemento Ordinario n. 1 al B.U. n. 32

Codice 25.9
D.D. 30 marzo 2006, n. 516

Ordinanza Ministeriale n. 3051/2000, n. 3157/2001 e n. 3240/2002. Conferenza dei Servizi di Verbania. Comunita’ Montana Valle Ossola. Interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico. Lavori di adeguamento briglia esistente in apice di conoide e formazione nuova briglia in alveo montano sul rio Casella in comune di Pallanzeno (VB). D.D. 1770/25.02 del 14/11/2005 - utilizzo economie. Importo: 282.707,78 Euro

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Di approvare il progetto dei Lavori di adeguamento briglia esistente in apice di conoide e formazione nuova briglia in alveo montano sul Rio casella in comune di Pallanzeno (VB), dell’importo di Euro 282.707,78= così suddiviso:

Importo lavori a base d’asta: Euro 196.887,79

Oneri per la sicurezza euro 7.144,37

Somme a disposizione dell’Amministrazione:

- I.V.A. sui lavori (20%) 40.806,43

- spese tecniche 22.792,73

- Oneri responsabile del procedimento 1.632,02

- c.n.p.a.i.a. (2%) 1.506,60

- contributo per consulenza geologica 6.725,90

- I.V.A. su spese tecniche e c.n.p.a.i.a. 5.105,57

- espropri 100,00

- Arrotondamenti 6,13

Totale somme a disposizione 78.675,62

Sommano 78.675,62

Totale euro 282.707,78

A condizione che:

- Venga garantita una costante manutenzione delle vasche di accumulo previste a monte delle due briglie;

- Per la briglia di monte venga verificato, in corso d’opera, il corretto dimensionamento della profondità e della lunghezza dei micropali in relazione al raggiungimento del substrato roccioso;

- Le caratteristiche del materiale lapideo impiegato, siano coerenti per cromatismo e tipologia a quelle delle pietre presenti nei luoghi d’intervento;

- I nuovi manufatti siano pienamente coerenti ed integrare dal punto di vista percettivo, con l’esistente;

e nel rispetto delle seguenti prescrizioni di carattere generale:

1)- i lavori dovranno essere realizzati a regola d’arte, in conformità al progetto allegato all’istanza ed i movimenti di terreno dovranno essere limitati allo stretto necessario, tenendo in preminente considerazione in qualsiasi fase e circostanza la stabilità del terreno e il buon regime delle acque;

2)- in corso d’opera dovranno essere adottati gli accorgimenti tecnici e provvisionali più indicati per evitare in modo assoluto il verificarsi di smottamenti, scoscendimenti, dilavamenti e/o rotolamento di materiale a valle;

3)- gli sbancamenti in depositi sciolti dovranno essere eseguiti con la creazione di pendenze di scavo adeguate e compatibili con le caratteristiche geotecniche dei materiali, realizzando le opere di sostegno in tempi brevi per evitare il dilavamento delle pareti di scavo ad opera di eventuali acque ruscellanti;

4)- dovrà essere posta particolare cura nell’esecuzione delle opere di regimazione, captazione, drenaggio e smaltimento delle acque superficiali, onde evitare l’insorgere di fenomeni di dilavamento, erosione e/o ristagno, dimensionando in modo adeguato le canalette di raccolta, sottoponendole a una manutenzione periodica e garantendo il convogliamento delle acque stesse negli impluvi naturali; dovranno essere predisposte opportune opere di intercettazione delle acque di infiltrazione a tergo dei muri di sostegno;

5)- i reinterri per la ricostruzione della morfologia circostante potranno avvenire con i materiali di risulta degli sbancamenti, evitando però l’impiego di orizzonti limosi eventualmente incontrati durante gli scavi;

6)- i materiali di risulta degli scavi che non potranno essere riutilizzati nell’ambito degli interventi dovranno essere allontanati dall’area e comunque in nessun modo potranno interessare alvei e fasce spondali di rii o colatori;

7)- dovrà sempre e comunque essere ottemperato al disposto delle norme di cui al D.M. 11/03/1988 sulle norme geotecniche.

Di autorizzare l’esecuzione dei lavori di cui sopra ai sensi del D.Lgs. n. 490/99 e del R.D. n. 523/1904 e della L.R. 45/89.

Di dichiarare i lavori in oggetto di pubblica utilità, nonché urgenti e indifferibili ai sensi della L. 2359/1865 e successive modifiche e integrazioni.

I lavori e le espropriazioni occorrenti per la realizzazione dell’opera di cui trattasi dovranno iniziarsi entro anni uno e compiersi entro anni cinque dalla data della presente determinazione.

Contro il presente provvedimento è possibile il ricorso al tribunale amministrativo regionale del Piemonte entro 60 giorni dalla piena conoscenza dell’atto.

Il Dirigente responsabile
Giovanni Ercole