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Bollettino Ufficiale n. 32 del 10 / 08 / 2006
Deliberazione della Giunta Regionale 11 luglio 2006, n. 51-3375
Progetto Regionale di una rete di servizi per la prevenzione, diagnosi e cura dellincontinenza urinaria. Istituzione dei Centri ambulatoriali periferici multispecialistici per lincontinenza uriniaria 1 livello
(omissis)
LA GIUNTA REGIONALE
a voti unanimi...
delibera
Per le motivazioni espresse in premessa:
- di approvare listituzione dei Centri ambulatoriali periferici multispecialistici per lincontinenza urinaria - Centri di 1° livello - nelle seguenti Aziende Sanitarie Locali:
- Azienda Sanitaria Locale 4 di Torino
- Azienda Sanitaria Locale 8 di Chieri
- Azienda Sanitaria Locale 10 di Pinerolo
- Azienda Sanitaria Locale 11 di Vercelli
- Azienda Sanitaria Locale 12 di Biella
- Azienda Sanitaria Locale 16 di Mondovì
- Azienda Sanitaria Locale 17 di Savigliano
- Azienda Sanitaria Locale 18 di Alba
- Azienda Sanitaria Locale 19 di Asti
- Azienda Sanitaria Locale 20 di Alessandria
- di approvare listituzione dei Centri ambulatoriali periferici multispecialistici per lincontinenza urinaria - Centri di 1° livello - nelle seguenti Aziende Sanitarie Ospedaliere:
- Azienda Sanitaria Ospedaliera S. Giovanni Battista di Torino
- Azienda Sanitaria Ospedaliera O.I.R.M. - S. Anna di Torino
- Azienda Sanitaria Ospedaliera C.T.O./ C.R.F./ M. Adelaide di Torino
- Azienda Sanitaria Ospedaliera S. Croce e Carle di Cuneo
- Azienda Sanitaria Ospedaliera Maggiore della Carità di Novara
- Azienda Sanitaria Ospedaliera Santi Antonio e Biagio e Cesare Arrigo di Alessandria;
- di stabilire che è compito della Commissione regionale per lincontinenza urinaria di verificare e seguire levoluzione dei Centri di 1° livello sopra istituiti, fissando in 12 mesi dallattivazione dei Centri, il periodo che questi hanno per adeguarsi alle caratteristiche previste dal Progetto Regionale di una rete di servizi per la prevenzione, diagnosi e cura dellincontinenza urinaria, approvato con D.G.R. n. 40 - 12566 del 24 maggio 2004;
- di dare atto che ladeguamento di tali Centri di 1° livello, facenti parte del suddetto Progetto non comporta oneri aggiuntivi per le singole Aziende Sanitarie e a carico del Bilancio regionale.
La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dellart. 61 dello Statuto e dellart. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.
(omissis)