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Bollettino Ufficiale n. 32 del 10 / 08 / 2006

Avvocatura dello Stato

Ricorso n. 77 depositato il 20 giugno 2006 - Pubblicazione disposta dal Presidente della Corte costituzionale a norma dell’art. 24 delle Norme integrative del 16 marzo 1956

Ricorso n. 77 depositato il 20 giugno 2006 del Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dalla Avvocatura Generale dello Stato

contro

Regione Piemonte, in persona del Presidente della Giunta regionale pro tempore per la declaratoria di illegittimità costituzionale dell ‘art. 2 e dell’art . 3 co. 1 e 2 della legge regionale Piemonte 21 aprile 2006 n. 14, pubbl. in B.U.R. 17 aprile 2006 n. 17

La legge regionale Piemonte 21 aprile 2006 n. 14, “Legge finanziaria per l’anno 2006",pubbl. in B.U.R. 27 aprile 2006 n. 17, dispone a) all’art. 2, sotto la rubrica Esenzione dal pagamento deil’IRAP, che: ” 1. - Le aziende della filiera avicola sono esentate per l’anno 2006, dal pagamento dell’IRAP. 2. - II minor gettito è compensato con una riduzione di pari importo del fondo speciale iscritto alla unità previsionale di base (UPB) 09011 (Bilanci e finanze - Bilanci titolo I, spese correnti;

b) all’art. 3 co. 1 e 2, sotto la rubrica Variazione degli importi della tassa automobilistica regionale, che:"1. A decorrere dal 1 gennaio 2007 la tassa automobilistica regionale, per i veicoli il cui pagamento è calcolato per kw, è fissata: a) in euro 2,33 per kw per i veicoli fino a 44 kw; b) in euro 2,58 per kw per i veicoli da 45 a 110 kw; c) in euro 2,84 per kw per i veicoli superiori a 110 kw “ . 2) I proprietari di motociclette e auto storiche, iscritte ai rispettivi albi, sono esclusi dal pagamento del bollo annuale”

Le or richiamate disposizioni della legge regionale appaiono costituzionalmente illegittime in riferimento ai parametri in appresso indicati e pertanto, ex art. 127 Cost. e sulla base della delibera del Consiglio dei Ministri 9 giugno 2006 che si produce sub 1 con la richiamata relazione, il Governo propone il presente ricorso deducendo i seguenti

MOTIVI

I. Con riferimento all’art. 2 della L.R n. 14/2006: :Violazione degli artt.117 co. 2 Lett e) e 119 Cost., in relazione al D.Lgs 15 dicembre 1997 n. 446, in particolare sub artt. 2, 3, 4, 16 e 24.

L’imposta regionale sulle attività produttive è stata istituita, giusta la delega contenuta nell’art. 3 della legge n. 662 del 1996, ed è interamente disciplinata dal D.P.R. 15 dicembre 1997 n. 467 e s.m. e pertanto con legge statale la quale la disciplina in tutti i suoi aspetti fondamentali - in particolare per quanto attiene alla individuazione del presupposto dell’imposta e dei soggetti passivi(artt. 2 e 3 del cit. D.Lgs.) nonché alla determinazione della base imponibile (artt. 4 e segg.) - pur con destinazione del relativo gettito alle regioni nel cui territorio il valore netto della produzione netta è realizzato(art.15 cit. D.Lgs.) e con limitata facoltà attribuita alle medesime regioni di variazione dell’aliquota(art. 16 co. 3) e del potere di disciplinare con propria legge, nel rispetto dei principi in materia di imposta sui redditi e di quelli recati nello stesso titolo, le procedure applicative dell’imposta (art. 24 co. 1).

L’IRAP costituisce pertanto indubbiamente - secondo la del resto pacifica giurisprudenza della Corte (cfr. tra le altre sentt. n. 296/03 e 241/04) - non un tributo “proprio” delle regioni, nel senso in cui tale espressione è ora adoperata dall’art. 119 co. secondo, della Costituzione (e cioè nel senso di tributo istituito dalla regione, nel rispetto dei principi di coordinamento con il sistema tributario statale), sebbene un tributo statale: con la conseguenza che la disciplina sostanziale dell’imposta rientra tuttora nella competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di tributi erariali ex art. 117 co. 2, lett. e) della Cost., dovendo correlativamente escludersi una qualsiasi competenza normativa delle regioni (al di fuori dei limitati aspetti espressamente rimessi dal legislatore statale all’autonomia regionale) nel dettare una disciplina comunque modificativa di quella posta dal legislatore statale ed allo stesso riservata in via esclusiva.

Con la disposizione di cui al qui impugnato art. 2 della L.R. n. 14/2006 il legislatore regionale ha configurato una, sia pur temporanea (per l’anno 2006), singolare esenzione da IRAP per le “aziende della filiera avicola”, in tal modo introducendo una palese deroga rispetto al regime sostanziale dell’imposta quale contenuto nel D.Lgs n. 446/1997 ed in particolare al suo art. 3 - il quale individua i soggetti passivi del tributo con riferimento al precedente art. 2 e non prevede l’esonero dal pagamento dell’imposta per i soggetti esercenti la predetta attività economica (aziende della filiera agricola) - del resto chiaramente esorbitando dal limitato spazio di autonomia normativa regionale delineato dagli artt. 16 e 24 del medesimo D.Lgs: la norma impugnata si pone pertanto come lesiva della esclusiva competenza legislativa statale in materia e costituisce esercizio di una potestà normativa non consentita al legislatore regionale e come tale va dichiarata costituzionalmente illegittima.

D’altronde, se è vero che il D.L. 1 ottobre 2005 n. 202 conv. con mod. dall’art. 1 della legge n. 244 del 2005, all’art. 5 co. 3 bis, sost. dal co. 7 dell’art. 1 bis del D.L. 10 gennaio 2006 n. 2 conv. con mod. con legge 11 marzo 2006 n.81, ha previsto alcune provvidenze urgenti a favore degli operatori del settore avicolo nella situazione di emergenza per la cd. influenza aviaria, è altrettanto vero ed indiscutibile che nello stesso nulla previsto in merito alla facoltà delle Regioni di esentare, in tutto o in parte, le imprese delle filiera agricola dal pagamento dell’IRAP, come invece disposto dal contestato art. 2 della L.R. n. 14, la cui illegittimità costituzionale appare pertanto anche per tale via da confermare.

II. Con riferimento all’art. 3 co. 1 e 2 della L.R. n. 14/2006: Violazione dell’art.117 co. 2 lett. e) e 119 Cost., in relazione: a) quanto al co. 1, all’art.17 co. 16 della leve 27 dicembre 1997 n. 449 al D.interm. 27 dicembre 1997 ed all’art. 24 del D.Lgs 30 dicembre 1992 n. 504; b) quanto al co. 2, in relazione alla legge 21 novembre 2000 n. 342, in particolare art. 63.

A. - Secondo il costante insegnamento della Corte (cfr., da ultimo, sent. n. 455/05) in tema di ripartizione delle competenze legislative concernenti la cd. tassa automobilistica regionale - disciplinata fondamentalmente dal D.P.R 5 febbraio 1953 n. 39 e succ. mod., attribuita alle regioni a s.o. dall’art. 23 del D.Lgs 30 dicembre 1992 n. 504, e regolata anche dall’art. 17 co. 10 della legge 27 dicembre 1997 n. 449 - il legislatore statale, pur attribuendo alle regioni stesse il gettito del tributo ed un limitato potere di variazione dell’importo originariamente stabilito, oltre che l’attività amministrativa concernente la riscossione, i rimborsi, il recupero della tassa stessa e l’applicazione delle sanzioni, ha tuttora mantenuto ferma la disciplina per ogni altro aspetto sostanziale attinente al medesimo tributo. La tassa automobilistica regionale, pertanto, seppur “attribuita” alle regioni quanto a gettito non rientra tra i “tributi propri” della Regione ai sensi del vigente art. 119 , co. 2 Cost. - il quale si riferisce ai soli tributi istituiti dalle regioni con proprie leggi nel rispetto del principio del coordinamento con il sistema tributario statale - e non è divenuta oggetto di legislazione concorrente ai sensi del co. 3 dell’art. 117 Cost, rientrando tuttora la sua regolamentazione nella esclusiva competenza legislativa dello Stato in materia di tributi erariali, secondo quanto previsto dall’art.117 co. 2, lett. e) della Cost., e restando correlativamente precluso alla regione il potere di introdurre una qualsiasi modifica alla stessa disciplina, quale dettata dal legislatore statale (cfr. anche sent. 296, 297, 311 del 2003).

B. - Ciò premesso, e con riferimento alla disposizione contenuta nel co. 1 dell’art. 3 della L.R. n. 14/2006, deve considerarsi che la normativa statale di riferimento che viene al proposito in rilievo è contenuta nell’art. 17 co. 16 della legge 27 dicembre 1997 n. 449 secondo la quale, a decorrere dal 1 gennaio 1998 i veicoli a motore(con esclusione di quelli assoggettati a tassa in base alla portata e di quelli di cui al D.Lgs n. 43 del 1997, sono soggetti a tassazione in base alla potenza effettiva anziché ai cavalli fiscali, con la ulteriore previsione che, “ai fini della applicazione del presente comma” le nuove tariffe delle tasse automobilistiche per tutte le regioni sono determinate con decreto interministeriale (in effetti emanato nella stessa data e pubbl. nella G.U. del 31 dicembre 1997 n. 303) e che la “facoltà di cui al co. 1 dell’art. 24 del D.Lgs 30 dicembre 1992 n. 504 si esercita a decorrere dall’anno 1999". Secondo la normativa or menzionata e specificata nel predetto decreto interministeriale l’importo della tassa è determinata in tutte le regioni

moltiplicando per il numero di kw di ciascun veicolo l’ammontare previsto per unità di kw secondo la tabella contenuta nel medesimo decreto, variando tale ammontare unitario in funzione non del numero di kw ma del tipo o categoria del veicolo (autovetture e autoveicoli per trasporto promiscuo, autobus, autoveicoli speciali)

Con la disposizione contenuta nel co. 1 dell’art. 3 qui impugnata il legislatore regionale ha operato una modifica sostanziale del criterio di tassazione dettato dal legislatore statale in quanto ha previsto una articolata modulazione dell’ammontare della tassa automobilistica in funzione unicamente del numero dei kw del veicolo, eliminando pertanto il riferimento articolato secondo la diversa tipologia dei veicoli quale indicata dalla disciplina statale: ma in tal modo si è sostanzialmente discostato ed ha modificando la disciplina stessa al riguardo così incappando nella denunciata violazione dell’art. 117 co. 2 lett.e) della Cost. D’altronde, se è vero che ex art. 24 co. 1 del D.Lgs n. 504 del 1992 (e come confermato dal cit. art. 17 co.16 della legge n. 449 del 1997) sussiste una limitata potestà normativa della Regione in materia, è altrettanto vero ed incontestabile che essa può spaziare solo nei limiti della forbice di variazione (dal 90 al 110 per cento) della misura degli importi della tassa vigenti nell’anno precedente, ma non si estende certamente alla non consentita sostituzione del criterio di tassazione previsto dal legislatore statale con altro criterio al medesimo non conforme.

Va, pertanto ritenuta la illegittimità costituzionale del co. 1 dell’art.3 della L.R. n. 14/2006,per violazione dell’art. 117 co. 2 lett.e) della Cost.

C . - Per quanto attiene poi alla disposizione contenuta nel co. 2 dell’art. 3 della L.R. n. 14/2006 in esame, va rammentato che l’art. 63 della legge statale n. 342 del 2000 ha disposto la esenzione dal pagamento delle tasse automobilistiche, oltre che per i veicoli e motoveicoli (esclusi quelli ad uso e professionale, a decorrere dall’anno in cui si compie il trentesimo anno dalla loro costruzione (co. 1), per gli autoveicoli e motoveicoli “di particolare interesse storico e collezionistico” - costruiti specificamente per le competizioni, ovvero a scopo di ricerca tecnica o estetica o che rivestano comunque un particolare interesse storico o collezionistico in ragione del loro rilievo industriale, sportivo, estetico o di costume - a tal fine “individuati, con propria determinazione”, dall’ASI (Automobilclub storico italiano) e, per i motoveicoli anche dalla FMI (Federazione motociclistica italiana) - per i quali il termine è ridotto a venti anni (co. 2 e 3).

Rispetto alla compiuta e specifica disciplina - sotto il profilo della esenzione dalle tasse automobilistiche dei veicoli di particolare interesse storico e collezionistico e delle condizioni per il riconoscimento della stessa esenzione - contenuta nel richiamato art. 63 della L. n. 342, con il co. 2 dell’art. 3 della L.R. qui in esame il legislatore regionale è intervenuto introducendo una difforme regolamentazione che, incidendo su aspetti della disciplina sostanziale del tributo statale come tali riservati alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, esula chiaramente dalla potestà normativa regionale. Secondo la norma regionale, invero, la esenzione dal ed. “bollo annuale”(ma trattasi chiaramente della tassa automobilistica regionale) è riferita indistintamente alle “motociclette ed auto storiche, iscritte ai rispettivi albi”, senza peraltro alcuna specificazione di quali “albi” si tratti e da chi istituiti e gestiti, e sopratutto senza richiedere che la relativa iscrizione sia operata previa individuazione dei relativi requisiti soggettivi ed oggettivi con determinazione dell’ASI o della FMI: mentre la norma agevolativa statale ha riguardo solo ai veicoli di particolare interesse storico e non di mero interesse storico ( oltre che a quelli di particolare interesse collezionistico, del tutto ignorati dalla norma regionale) e postula che la loro necessaria individuazione, in ragione dei requisiti soggettivi e oggettivi previsti dalla legge, sia operata,con propria determinazione, solamente dall’ASI e per i motoveicoli anche dalla FMI.

Ne consegue la illegittimità costituzionale, per violazione dell’art. 117 co. 2 lett. e) Cost., anche dell’impugnato co. 2 dell’art. 3 della L.R. n. 14/2006.

P.T.M.

Si chiede che l’ecc.ma Corte voglia, in accoglimento del presente ricorso, dichiarare la illegittimità costituzionale dell’art. 2 e dell’art. 3 co. 1 e 2 della L.R.Piemonte 21 aprile 2006 n. 14.

Si produrrà la copia della delibera (per estratto) del Consiglio dei Ministri 9 giugno 2006 con la richiamata relazione.

Roma, 13 giugno 2006.

Avvocatura dello Stato
Giancarlo Mandò