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Bollettino Ufficiale n. 32 del 10 / 08 / 2006

Codice 17.1
D.D. 6 febbraio 2006, n. 28

Esclusione dalla fase di valutazione di impatto ambientale di cui all’art. 12 della legge regionale n. 40/98. Progetto di “Centro Commerciale Sequenziale da realizzare in Savigliano”, presentato dalla Soc. CABI s.r.l. e localizzato nel Comune di Savigliano (CN)

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

* di ritenere che il progetto di centro commerciale sequenziale, tipologia G-CC1, localizzato sul lotto “C” del Piano Urbanistico Convenzionato - Distretto Urbanistico 6, area P1.2*, in via Saluzzo nel comune di Savigliano (CN), presentato dalla Società Cabi S.r.l. (omissis) con sede in piazza Santarosa n. 56, Savigliano (CN), allo stato degli atti e sulla base degli elaborati progettuali depositati, possa essere escluso dalla fase di valutazione di cui all’art. 12 della l.r. 40/1998 per le ragioni espresse in premessa, a condizione che il progetto municipale recepisca tutte opere di compensazione e mitigazione previste dal progetto esaminato nel presente procedimento e le prescrizioni e le raccomandazioni di seguito elencate:

1. Opere Connesse:

- Dovranno essere eseguite le opere di miglioramento della viabilità oggetto della concertazione sopra citata di competenza della Società proponente prima dell’apertura del centro commerciale;

- per la realizzazione delle opere di viabilità previste dovranno essere richieste le specifiche autorizzazioni agli Enti competenti;

- in sede di istanza di autorizzazione alle opere viabilistiche dovranno essere eliminate le criticità derivanti dagli attraversamenti esistenti.

2. Inquinamento Atmosferico - Per verificare le eventuali modificazioni della qualità dell’aria a seguito dell’attività del centro commerciale, si dovrà procedere ai seguenti monitoraggi e ai relativi confronti:

- Per la fase ante-operam (prima dell’inizio dell’attività): monitoraggio con campionatori passivi di tipo diffusivo (radielli) in almeno 4 punti rilevanti dal punto di vista dell’inquinamento da traffico che verrà indotto dall’opera del centro commerciale ed in un punto (bianco) che si presume non risentirà dell’attività correlata al progetto una volta entrato in funzione (tutti i punti andranno preventivamente concordati con l’ARPA Piemonte - Dipartimento di Cuneo). I parametri misurati dovranno essere il biossido di azoto e il benzene. Dovranno essere realizzate almeno 2 campagne della durata di 1 settimana.

- Nella fase di pieno esercizio (post-operam) il proponente dovrà eseguire un monitoraggio per la durata di due settimane, rientranti nel medesimo periodo dell’anno e nello stesso sito della campagna ante-operam.

- Ripetizione, per 2 anni successivi all’avvio del centro commerciale, dei monitoraggio con campionatori passivi, nei medesimi siti, periodi dell’anno e per la stessa durata del monitoraggio ante-operam.

- Dopo ognuna delle campagne ante-operam e post-operam dovranno essere trasmesse le risultanze analitiche all’ARPA Piemonte - dipartimento di Cuneo, mentre al termine dell’ultimo monitoraggio coi radielli, dovranno essere trasmesse relazioni comparative che dovranno tenere in considerazione le condizioni meteorologiche caratterizzanti la dispersione degli inquinanti nei periodi di monitoraggio.

3. Inquinamento Luminoso - L’illuminazione del Centro Commerciale dovrà conformarsi ai disposti della L.R. 24.03.2000 n. 31 “Disposizioni per la prevenzione e lotta all’inquinamento luminoso e per il corretto impiego delle risorse energetiche”, specie per l’illuminazione esterna dei parcheggi.

4. Inserimento Paesaggistico - Nell’impianto di specie arboree e arbustive, la scelta delle varietà di specie per il rinverdimento deve utilizzare specie autoctone e/o tenere conto del clima e del disturbo antropico; le specie devono essere messe a dimora secondo i corretti canoni della forestazione urbana; non devono essere usate specie esotiche o di esclusivo valore ornamentale.

5. Rumore - Per il rumore generato dal traffico dovrà essere previsto un monitoraggio in condizione di piena operatività del centro commerciale e di viabilità ammodernata, in base alle cui risultanze sarà concordata col comune la realizzazione di eventuali ulteriori interventi di mitigazione.

6. Verifica delle Prescrizioni e Monitoraggi - Deve essere rispettato quanto segue:

- si dovranno effettuare le attività di monitoraggio acustico e atmosferico, in fase ante e post operam, come sopra descritte, da concordare (modalità e tempistiche) preventivamente col Dipartimento ARPA di Cuneo e col Comune di Savigliano;

- il Direttore dei lavori deve trasmettere all’ARPA Dipartimento di Cuneo, una dichiarazione, accompagnata da una relazione esplicativa, relativamente all’attuazione di tutte le misure prescritte, compensative, di mitigazione e di monitoraggio, incluse nella documentazione presentata, ed integrate da quelle contenute nella Determina conclusiva del procedimento amministrativo relativo all’opera in oggetto;

- i risultati dei rilevamenti effettuati devono essere trasmessi all’ARPA Dipartimento di Cuneo;

- in caso di significativo aumento dei parametri di inquinamento dovranno essere individuati ulteriori sistemi di mitigazione a carico del proponente volti alla riduzione degli impatti.

7. Dovranno essere ottenute le seguenti autorizzazioni:

- autorizzazione regionale urbanistica ex art. 26 LR 56/77 s.m.i. preventiva al rilascio dei permessi di costruire che dovrà essere subordinata al rispetto di tutte le prescrizioni contenute nei precedenti punti da 1 a 9;

8. Il Comune dovrà subordinare il Permesso di Costruire all’ottemperanza delle prescrizioni di cui ai precedenti punti da 1 a 7 e dovrà riportare integralmente il punto 6. inoltre, il Comune di Savigliano, nell’ambito delle Convenzioni Edilizio/Urbanistiche, dovrà farsi garantire dagli operatori l’effettivo costo per la realizzazione delle opere di loro competenza.

9. si invita il proponente a prendere visione interamente dei pareri pervenuti a codesto settore per quanto di competenza di ogni organo interessato ai sensi dell’art. 9 della L.R. 40/1998.

Copia della presente determinazione verrà inviata al proponente ed ai soggetti interessati di cui all’art. 9 della l.r. 40/98 e depositata presso l’Ufficio di deposito progetti della Regione Piemonte.

Avverso la presente Determinazione é ammesso ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte entro il termine di 60 giorni a decorrere dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione o in alternativa ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di cui sopra.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 65 dello Statuto ed ai sensi dell’art. 12, comma 8 della l.r. n. 40/1998.

Il Dirigente responsabile
Patrizia Vernoni