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Bollettino Ufficiale n. 32 del 10 / 08 / 2006

Deliberazione della Giunta Regionale 17 luglio 2006, n. 30-3427

Art. 16, comma 5, legge regionale 4 settembre 1996, n. 70. Autorizzazione al Comprensorio alpino CA CN 1 ad istituire un’area a caccia specifica (ACS) nel territorio di competenza. Precisazioni in ordine all’autorizzazione al CA TO 3 ad istituire due aree a caccia specifica nel proprio territorio (D.G.R. n. 53-2799 del 9.5.2006)

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi...

delibera

- di autorizzare, per le motivazioni specificate in premessa, il Comitato di gestione del CA CN 1 - “Valle Po” ad istituire l’ACS “Sinistra orografica fiume Po”, limitatamente alle stagioni venatorie 2006/2007 e 2007/2008. Il perimetro dell’ACS deve essere delimitato da apposite tabelle, contenenti denominazione, tipo di zona e le indicazioni dell’articolo di legge regionale di riferimento. Nell’ACS l’attività venatoria è disciplinata dal Regolamento di fruizione allegato al presente provvedimento quale parte integrante. Nell’ACS “Sinistra orografica fiume Po” l’attività venatoria è consentita a tutte le specie cacciabili con la sola esclusione della starna (Perdix perdix). Il prelievo degli ungulati nell’ACS anzidetta dovrà avvenire nel rispetto del piano di prelievo selettivo approvato dalla Giunta regionale e delle disposizioni vigenti in materia. Sono comunque fatti salvi gli interventi di cui all’articolo 29 della l.r. 70/96 ed alle disposizioni della l.r. 9/2000. L’eventuale rinnovo dell’ACS in argomento, al termine della validità della stessa, è subordinato alla valutazione positiva dei risultati conseguiti in ordine alla salvaguardia ed incremento della specie oggetto di tutela e alla riduzione dei danni arrecati dai cinghiali all’interno e nei terreni limitrofi alla stessa;

- di confermare, per le considerazioni esposte in premessa, la validità delle ACS “Balmafol” e “Viretta”, ubicate nel CA TO 3, istituite con D.G.R. n. 53-2799 del 9.5.2006, per la sola stagione venatoria 2006/2007;

- di prendere atto che per la fruizione venatoria delle ACS “Balmafol” e “Viretta”, istituite nel CA TO 3, si applica il regolamento dell’ACS “Chianocco” allegato alla DGR n. 71-10129 del 28/7/2003, come modificato con D.G.R. n. 34-410 del 4.7.2005.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)