Torna al Sommario Indice Sistematico
Bollettino Ufficiale n. 32 del 10 / 08 / 2006
Deliberazione della Giunta Regionale 17 luglio 2006, n. 30-3427
Art. 16, comma 5, legge regionale 4 settembre 1996, n. 70. Autorizzazione al Comprensorio alpino CA CN 1 ad istituire unarea a caccia specifica (ACS) nel territorio di competenza. Precisazioni in ordine allautorizzazione al CA TO 3 ad istituire due aree a caccia specifica nel proprio territorio (D.G.R. n. 53-2799 del 9.5.2006)
(omissis)
LA GIUNTA REGIONALE
a voti unanimi...
delibera
- di autorizzare, per le motivazioni specificate in premessa, il Comitato di gestione del CA CN 1 - Valle Po ad istituire lACS Sinistra orografica fiume Po, limitatamente alle stagioni venatorie 2006/2007 e 2007/2008. Il perimetro dellACS deve essere delimitato da apposite tabelle, contenenti denominazione, tipo di zona e le indicazioni dellarticolo di legge regionale di riferimento. NellACS lattività venatoria è disciplinata dal Regolamento di fruizione allegato al presente provvedimento quale parte integrante. NellACS Sinistra orografica fiume Po lattività venatoria è consentita a tutte le specie cacciabili con la sola esclusione della starna (Perdix perdix). Il prelievo degli ungulati nellACS anzidetta dovrà avvenire nel rispetto del piano di prelievo selettivo approvato dalla Giunta regionale e delle disposizioni vigenti in materia. Sono comunque fatti salvi gli interventi di cui allarticolo 29 della l.r. 70/96 ed alle disposizioni della l.r. 9/2000. Leventuale rinnovo dellACS in argomento, al termine della validità della stessa, è subordinato alla valutazione positiva dei risultati conseguiti in ordine alla salvaguardia ed incremento della specie oggetto di tutela e alla riduzione dei danni arrecati dai cinghiali allinterno e nei terreni limitrofi alla stessa;
- di confermare, per le considerazioni esposte in premessa, la validità delle ACS Balmafol e Viretta, ubicate nel CA TO 3, istituite con D.G.R. n. 53-2799 del 9.5.2006, per la sola stagione venatoria 2006/2007;
- di prendere atto che per la fruizione venatoria delle ACS Balmafol e Viretta, istituite nel CA TO 3, si applica il regolamento dellACS Chianocco allegato alla DGR n. 71-10129 del 28/7/2003, come modificato con D.G.R. n. 34-410 del 4.7.2005.
La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dellart. 61 dello Statuto e dellart. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.
(omissis)