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Bollettino Ufficiale n. 32 del 10 / 08 / 2006

Deliberazione della Giunta Regionale 11 luglio 2006, n. 48-3372

Art. 16, comma 5, legge regionale 4 settembre 1996, n. 70. Autorizzazione a rinnovare ed istituire n. tre aree a caccia specifica (ACS) nel territorio di competenza del CA VCO 2

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi...

delibera

- di autorizzare il rinnovo, per le motivazioni indicate in premessa e limitatamente alle stagioni venatorie 2006/2007 e 2007/2008, delle seguenti aree a caccia specifica (ACS):

- “Premia”, di Ha 172,1, situata nel comune di Premia e ricadente nel territorio del CA VCO 2, istituita con D.G.R. 40-6098 del 23.5.2002. In tale ACS l’attività venatoria, disciplinata dal Regolamento di fruizione allegato alla predetta deliberazione istitutiva, è vietata alla specie lepre (Lepus europaeus) ed è consentita a tutte le altre specie cacciabili;

- “Bondolero”, di Ha 311, ubicata nei comuni di Crodo e Baceno e ricadente nel territorio del suddetto comprensorio, istituita con D.G.R. 18-3661 in data 3.8.2001. In tale ACS l’attività venatoria, disciplinata dal Regolamento di fruizione allegato alla predetta deliberazione istitutiva, è vietata ai soli ungulati ed è consentito il prelievo venatorio di tutte le altre specie cacciabili;

- di autorizzare l’istituzione, per le motivazioni indicate in premessa e limitatamente alle stagioni venatorie 2006/2007 e 2007/2008, dell’ACS “Sopra Coipo”, situata nell’omonima località del comune di Montecrestese e ricadente nel territorio del CA VCO 2, avente una superficie complessiva di ha 131,2, così come individuata nella cartografia allegata alla relazione di accompagnamento, agli atti del Settore Caccia e Pesca. In tale ACS l’attività venatoria, disciplinata dall’allegato Regolamento, proposto dal Comitato di gestione del CA VCO 2 e facente parte integrale e sostanziale della presente deliberazione, è vietata alle sole specie appartenenti alla tipica fauna alpina (gallo forcello, coturnice, pernice bianca e lepre variabile) ed è consentito il prelievo venatorio di tutte le altre specie cacciabili.

Nelle ACS anzidette sono comunque fatti salvi gli interventi di cui all’articolo 29 della l.r. 70/96 ed alle disposizioni della l.r. 9/2000;

- di subordinare l’eventuale rinnovo delle ACS in argomento, al termine della validità delle stesse, alla valutazione dei risultati conseguiti in ordine alla salvaguardia della specie oggetto di tutela ed alle interferenze negative ad esse riferite e rilevate sulle attività antropiche.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)