Torna al Sommario Annunci

Bollettino Ufficiale n. 32 del 10 / 08 / 2006

ANNUNCI LEGALI


Comune di Pecetto Torinese (Torino)

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 28/06/2006 - “Approvazione regolamento comunale per la disciplina delle localizzazioni degli impianti radioelettrici e conseguente modifica al regolamento edilizio”

Il Consiglio Comunale

(omissis)

- di modificare l’art. 37 del regolamento edilizio così come nel testo predisposto dai competenti uffici comunali, che in allegato costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

- di dare atto che la presente deliberazione, per quanto concerne il Regolamento Edilizio, divenuta esecutiva ai sensi di legge, assumerà efficacia con la pubblicazione per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione, ai sensi dell’art. 3, comma 3, della L.R. 8 luglio 1999, n. 19;

- di dare atto che la modifica al Regolamento Edilizio, unitamente alla presente deliberazione, sarà trasmessa, ai sensi dell’art. 3, comma 4, della L.R. 8 luglio 1999, n. 19, alla Giunta Regionale, Assessorato all’Urbanistica;

(omissis)

Allegato

Art. 37
Antenne

1. Nelle nuove costruzioni ed in quelle soggette a ristrutturazione o recupero, - i cui atti di assenso edilizio sono rilasciati dopo l’entrata in vigore del presente Regolamento - con più di un’unità immobiliare o nelle quali comunque possono essere installati più apparecchi radio o televisivi riceventi con necessità di collegamento ad antenna, è obbligatoria la posa in opera di una antenna centralizzata sia essa terrestre o satellitare, per ogni tipo di ricezione tale da richiederla; per esigenze di tutela dell’arredo urbano, le antenne paraboliche debbono avere inserimento armonico con il contesto dell’ambiente in cui sono installate.

2. Sono vietati i collegamenti tra gli apparecchi riceventi e le antenne mediante cavi volanti; i cavi devono essere canalizzati nelle pareti interne o esterne delle costruzioni e la dimensione delle canalizzazioni deve essere tale da consentire eventuali futuri potenziamenti dell’impianto.

3. L’Autorità comunale ha facoltà di richiedere, in ogni momento, per motivi di sicurezza pubblica o di tutela dell’arredo e del decoro urbano, l’installazione di impianti centralizzati di antenne radio-televisive e l’eliminazione delle antenne individuali, senza contrastare il diritto all’informazione.

4. Per quanto attiene agli impianti radioelettrici, si rinvia al “Regolamento Comunale per la Disciplina delle Localizzazioni degli Impianti Radioelettrici”.

Pecetto T.se, 31 luglio 2006

Il Responsabile del Servizio
Luca Maria Fasano