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Supplemento Ordinario n. 2 al B.U. n. 31

Legge regionale 2 agosto 2006, n. 27.

Disposizioni urgenti a salvaguardia delle risorse genetiche e delle produzioni agricole di qualità.

Il Consiglio regionale ha approvato.

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1.

(Finalità)

1. La Regione Piemonte, al fine di valorizzare le risorse genetiche e la specificità delle produzioni agricole ed agroalimentari del territorio, anche per assicurare un elevato livello di tutela della salute e di salvaguardia ambientale, definisce il quadro normativo, attraverso la predisposizione di uno specifico piano regionale di salvaguardia delle coltivazioni, di seguito denominato piano, coerentemente con i principi comunitari in materia di organismi geneticamente modificati (OGM) e con gli orientamenti in materia di sviluppo di strategie nazionali e di migliori pratiche per garantire la coesistenza tra colture transgeniche, convenzionali e biologiche.

2. Sono escluse dalla presente legge le coltivazioni realizzate a fini di ricerca e di sperimentazione, autorizzate ai sensi del decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 19 gennaio 2005 (Prescrizioni per la valutazione del rischio per l’agrobiodiversità, i sistemi agrari e la filiera agroalimentare, relativamente alle attività di rilascio deliberato nell’ambiente di OGM per qualsiasi fine diverso dall’immissione sul mercato).

Art. 2.

(Obiettivi)

1. La Regione persegue la salvaguardia delle coltivazioni, con particolare riferimento alle forme di agricoltura convenzionale, integrata e biologica, nel rispetto del principio di precauzione, al fine di evitare inquinamenti da parte di piante geneticamente modificate.

2. Tale salvaguardia è svolta con particolare riferimento ai prodotti a denominazione d’origine e ai prodotti tradizionali agricoli, alla flora spontanea ed alla biodiversità, tenuto conto delle peculiarità territoriali ed economiche regionali.

3. Al fine di raggiungere gli obiettivi di cui ai commi 1 e 2, la Regione individua specifici interventi e detta regole volte a prevenire l’inquinamento genico e la commistione tra colture geneticamente modificate (GM) e non GM, adottando il piano di cui all’articolo 3.

4. A tutela della libera scelta del consumatore, l’attuazione delle regole di coesistenza garantisce la possibilità di distinguere i prodotti transgenici da quelli derivanti da agricoltura convenzionale e biologica. A tale fine le coltivazioni transgeniche sono realizzate all’interno di filiere separate da quelle convenzionali e biologiche.

Art. 3.

(Piano regionale di salvaguardia delle coltivazioni)

1. La Giunta regionale, entro un anno dall’entrata in vigore della legge, presenta al Consiglio regionale, che lo approva con propria deliberazione, il piano che individua le regole tecniche riguardanti le buone pratiche agricole, le condizioni e le modalità atte a tutelare le produzioni agricole regionali e ad assicurare il rispetto delle norme di coesistenza, nonché le attività di controllo e di monitoraggio.

2. La Regione, con propria legge, prevede inoltre le responsabilità e le sanzioni in caso di mancato rispetto delle disposizioni in materia di salvaguardia delle risorse genetiche e delle produzioni agricole di qualità.

3. La Giunta regionale, per la redazione del piano, consulta i soggetti portatori d’interessi economici, ambientali, scientifici ed istituzionali.

4. Il piano è comunicato alla Commissione europea nell’ambito della procedura prevista dall’articolo 8, comma 1, primo paragrafo della direttiva 98/34/CE del Consiglio del 22 giugno 1998.

Art. 4.

(Divieto di coltivazione di piante geneticamente modificate)

1. Fino all’approvazione del piano, e comunque non oltre il 31 dicembre 2008, è vietato coltivare piante geneticamente modificate.

Art. 5.

(Sanzioni)

1. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 1, comma 5, del decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 212 (Attuazione delle direttive 98/95/CE e 98/96/CE concernenti la commercializzazione dei prodotti sementieri, il catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole e relativi controlli), la violazione del divieto di cui all’articolo 4 comporta l’applicazione della sanzione amministrativa da euro 1.500,00 a euro 10.000,00 per ogni ettaro coltivato con varietà OGM e la distruzione delle piante GM coltivate nonché del prodotto da queste ottenuto.

2. Le violazioni sono accertate ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).

3. In caso di danni causati a terzi ed all’ambiente, si applicano le norme del codice civile in materia di responsabilità civile.

4. La Giunta regionale, con successivo atto, individua le strutture deputate alla vigilanza .

Art. 6.

(Dichiarazione d’urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell’articolo 47 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

2. La legge è comunicata alla Commissione europea nell’ambito della procedura prevista dall’articolo 8, comma 1, secondo paragrafo della direttiva 98/34/CE del Consiglio del 22 giugno 1998.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 2 agosto 2006

Mercedes Bresso

LAVORI PREPARATORI

Disegno di legge n. 263

Disposizioni urgenti in materia di coesistenza tra le forme di agricoltura transgenica, convenzionale e biologica.

- Presentato dalla Giunta regionale il 30 marzo 2006.

- Assegnato alla III Commissione in sede referente il 4 aprile 2006.

- Sul testo sono state effettuate consultazioni.

- Approvato in Aula il 25 luglio 2006, con emendamenti sul testo, con 37 voti favorevoli, 1 voto contrario, 3 astenuti e 1 non votante.

NOTE

Il testo delle note qui pubblicato è redatto a cura della Direzione Processo Legislativo del Consiglio regionale al solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l’efficacia degli atti legislativi qui trascritti. I testi delle leggi regionali, nella versione storica e nella versione coordinata vigente, sono anche reperibili nella Banca Dati Arianna sul sito www.consiglioregionale.piemonte.it.


Nota all’articolo 5

- Il testo dell’articolo 1 del d. lgs. 212/2001 è il seguente:

“Art. 1.

1. Il presente decreto dà attuazione alle disposizioni dell’Unione europea, concernenti la libera circolazione delle sementi nell’àmbito dell’Unione stessa, di cui alle direttive 98/95/CE e 98/96/CE. Al fine di assicurare la tutela della salute umana e dell’ambiente, detta attuazione avviene nel rispetto del principio di precauzione di cui all’articolo 174.2 del Trattato di Amsterdam.

2. Ai prodotti sementieri di varietà geneticamente modificate si applicano le disposizioni della legge 25 novembre 1971, n. 1096 e della legge 20 aprile 1976, n. 195, e, per quanto non disposto da dette leggi o dal presente articolo, continuano ad applicarsi le disposizioni recate dal decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 92, e successive modificazioni. La messa in coltura dei prodotti sementieri di cui al presente comma è soggetta ad autorizzazione con provvedimento del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro dell’ambiente e del Ministro della sanità, emanato previo parere della Commissione di cui al comma 3, nel quale sono stabilite misure idonee a garantire che le colture derivanti da prodotti sementieri di varietà geneticamente modificate non entrino in contatto con le colture derivanti da prodotti sementieri tradizionali e non arrechino danno biologico all’ambiente circostante, tenuto conto delle peculiarità agro-ecologiche, ambientali e pedoclimatiche.

3. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è istituita presso il Ministero delle politiche agricole e forestali la Commissione per i prodotti sementieri di varietà geneticamente modificate, composta da dodici membri designati: due dal Ministero delle politiche agricole e forestali; due dal Ministero dell’ambiente; due dal Ministero della sanità; sei dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Non sono previsti compensi per i componenti della Commissione nè oneri di missione a carico dello Stato.

4. La Commissione di cui al comma 3:

a) esprime pareri sulle condizioni tecniche da seguire nella messa a coltura di prodotti sementieri di varietà geneticamente modificate al fine di garantire gli obiettivi del comma 2;

b) definisce, nel caso di eventuali deroghe concesse ai sensi del comma 1 dell’articolo 37 della legge n. 1096 del 1971, come sostituito dall’articolo 10 del presente decreto, i criteri per il rispetto del principio di precauzione e delle disposizioni del decreto legislativo n. 92 del 1993, e successive modificazioni;

c) accerta che sia stata verificata l’assenza di rischi di cui all’articolo 20-bis, comma 1, lettera b), della legge n. 1096 del 1971, come aggiunto dall’articolo 9 del presente decreto, d’intesa con le regioni interessate ai sistemi agrari soggetti alla verifica stessa;

d) esprime parere vincolante alla commissione di cui al quinto comma dell’articolo 19 della legge n. 1096 del 1971, sulla richiesta di iscrizione di varietà di sementi geneticamente modificate nell’apposita sezione del registro delle varietà di cui all’articolo 17 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065;

e) individua i criteri in base ai quali è effettuato il monitoraggio dei prodotti sementieri di varietà geneticamente modificate, compresa la definizione dei criteri da adottare per la verifica della presenza fortuita di sementi geneticamente modificate in lotti di prodotti sementieri convenzionali.

5. Chi mette in coltura prodotti sementieri di varietà geneticamente modificate senza l’autorizzazione di cui al comma 2, è punito con la pena dell’arresto da sei mesi a tre anni o dell’ammenda fino a 100 milioni di lire. La stessa sanzione si applica in caso di revoca o sospensione dell’autorizzazione.

6. Chi non osserva le prescrizioni stabilite nel provvedimento di autorizzazione di cui al comma 2, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 15 milioni a lire 90 milioni.

7. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro dell’ambiente e il Ministro della sanità, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite norme di applicazione delle disposizioni relative ai prodotti sementieri di varietà geneticamente modificate, con riguardo alle modalità e criteri per la messa a punto di protocolli tecnici di analisi e controllo e all’individuazione e messa a punto di piani di monitoraggio e sorveglianza sull’uso corretto di tali prodotti, sugli effetti prodotti dalla coltivazione degli stessi e sulla loro messa in commercio.".