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Supplemento Ordinario n. 2 al B.U. n. 31
Legge regionale 2 agosto 2006, n. 26.
Abrogazione della legge regionale n. 35 del 1988 e modifiche delle leggi regionali n. 11 del 2001 e 17 del 1999.
Il Consiglio regionale ha approvato.
LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga
la seguente legge:
Art. 1.
(Abrogazione della l.r. 35/1988)
1. La legge regionale 4 luglio 1988, n. 35 (Istituzione del certificato di garanzia di produzione delle carni bovine) è abrogata.
Art. 2.
(Modifica della l.r. 11/2001)
1. Dopo larticolo 7 della legge regionale 25 maggio 2001, n. 11 (Costituzione del consorzio obbligatorio per lo smaltimento o il recupero dei rifiuti di origine animale provenienti da allevamenti ed industrie alimentari), e successive modifiche ed integrazioni, sono inseriti i seguenti:
Art. 7 bis. (Il direttore del consorzio)
1. Qualora lo statuto del consorzio preveda la figura del direttore, il relativo rapporto di lavoro è regolato da contratto di diritto privato ed è incompatibile con cariche elettive pubbliche.
2. Lincarico, qualora sia a tempo pieno, è incompatibile con ogni altra attività professionale.
3. Per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche, la nomina a direttore determina il collocamento in aspettativa senza assegni, con diritto alla conservazione del posto. Il periodo di aspettativa è utile ai fini dellanzianità di servizio.
Art. 7 ter. (Allevamenti di piccole dimensioni)
1. In deroga a quanto previsto dallarticolo 2, comma 2, sono esonerati dallobbligo di adesione gli allevamenti di piccole dimensioni, ferma restando la possibilità di usufruire del contributo di smaltimento, secondo le condizioni stabilite dal Consorzio con apposito regolamento. A tale scopo la Giunta regionale definisce lentità dellallevamento di piccole dimensioni.".
Art. 3.
(Modifica della l.r. 17/1999)
1. Alla lettera i) del comma 1 dellarticolo 2 della legge regionale 8 luglio 1999, n. 17 (Riordino dellesercizio delle funzioni amministrative in materia di agricoltura, alimentazione, sviluppo rurale, caccia e pesca), sono aggiunte, in fine, le parole: fatte salve le funzioni regionali di cui allarticolo 6, comma 1, lettera l bis);.
2. Dopo la lettera l) del comma 1 dellarticolo 6 della l.r. 17/1999, è aggiunta la seguente:
l bis) intimazione ed eventuale successiva riscossione coattiva mediante iscrizione al ruolo delle somme dovute a titolo di prelievo supplementare in applicazione del regime delle quote latte, previa conclusione, da parte delle province, della fase istruttoria con individuazione dei soggetti debitori e delle relative somme dovute..
Art. 4.
(Dichiarazione durgenza)
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dellarticolo 47 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Data a Torino, addì 2 agosto 2006
Mercedes Bresso
LAVORI PREPARATORI
Disegno di legge n. 199
Abrogazione della legge regionale 14 luglio 1988, n. 35 (Istituzione del certificato di garanzia di produzione delle carni bovine) e modifica della legge regionale 25 maggio 2001, n. 11 (Costituzione del consorzio obbligatorio per lo smaltimento o il recupero dei rifiuti di origine animale provenienti da allevamenti ed industrie alimentari).
- Presentato dalla Giunta regionale il 21 dicembre 2005.
- Assegnato alla III Commissione in sede referente il 30 dicembre 2005.
- Sul testo sono state effettuate delle consultazioni.
- Testo licenziato dalla III Commissione il 10 luglio 2006 con relazione di Marco Bellion.
- Approvato in Aula il 25 luglio 2006 con 45 voti favorevoli, 1 astenuto.
NOTE
Il testo delle note qui pubblicato è redatto a cura della Direzione Processo Legislativo del Consiglio regionale al solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e lefficacia degli atti legislativi qui trascritti. I testi delle leggi regionali, nella versione storica e nella versione coordinata vigente, sono anche reperibili nella Banca Dati Arianna sul sito www.consiglioregionale.piemonte.it.
Nota allarticolo 2
- Il testo dellarticolo 2 della legge regionale 25 maggio 2001, n. 11 è il seguente:
Art. 2. (Costituzione del consorzio obbligatorio per lo smaltimento o il recupero dei rifiuti di origine animale)
1. Per il perseguimento delle finalita di cui allarticolo 1, la Regione istituisce un consorzio obbligatorio per lo smaltimento o il recupero dei rifiuti di origine animale, di seguito denominato consorzio, regolato dalle norme del codice civile.
2. Aderiscono al consorzio gli allevatori piemontesi operanti in forma singola o associata. Possono altresi aderire gli operatori della filiera zootecnica ed industriale operanti in forma singola o associata.
3. La Giunta regionale, entro trenta giorni dallentrata in vigore della presente legge, nomina un Commissario con lincarico di costituire il consorzio entro i successivi centottanta giorni e di svolgere le funzioni connesse fino allinsediamento degli organi.
4. Con la stessa deliberazione di cui al comma 3 e stabilito lammontare dellemolumento da riconoscersi al Commissario e del rimborso delle spese sostenute, comprese quelle per le attivita di segreteria.".
Note allarticolo 3
- Il testo dellarticolo 2, comma 1, della l.r.17/1999, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:
Art. 2. (Funzioni amministrative conferite alle Province)
1. E trasferito alle Province lesercizio delle funzioni amministrative riguardanti:
a) interventi relativi al miglioramento dellefficienza delle strutture agrarie e alla creazione di nuove aziende, ivi compresi il finanziamento dei piani di sviluppo aziendali ed interaziendali, per la fase della produzione nonché della trasformazione aziendale;
b) interventi relativi al miglioramento e allo sviluppo delle produzioni vegetali;
c) interventi relativi al miglioramento e allo sviluppo delle produzioni animali;
d) interventi di assistenza tecnica, divulgazione e consulenza alle aziende agricole nonché di formazione professionale, rivolta specialmente ai giovani operatori agricoli ed ai giovani disoccupati, compresi i necessari supporti a livello provinciale;
e) attività relative alle avversità atmosferiche nei confronti delle colture e alle calamità naturali per quanto riguarda le strutture aziendali nonché le infrastrutture rurali di livello provinciale;
f) interventi relativi alle infrastrutture rurali;
g) interventi per lapplicazione di misure comunitarie di accompagnamento;
h) interventi per lerogazione di premi, incentivi ed integrazioni di reddito previsti da regolamenti comunitari e nazionali;
i) interventi per la gestione di quote di produzione, fatte salve le funzioni regionali di cui allarticolo 6, comma 1, lettera l bis);
l) interventi per lapplicazione di misure agro-ambientali, compresa lagricoltura biologica;
m) funzioni, comprese le nomine, relative a commissioni e comitati provinciali previsti da norme statali e regionali;
n) rilascio delle autorizzazioni per lacquisto dei presidi fitosanitari;
o) attività relative ai servizi di supporto per lincremento ippico, ivi compresa lapplicazione delle norme sulla riproduzione nel settore equino;
p) interventi relativi allattività agrituristica;
q) approvazione dei piani di riordino irriguo e fondiario.".
- Il testo dellarticolo 6, comma 1, della l. r. 17/1999, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:
Art. 6. (Funzioni riservate alla Regione)
1. Restano riservate alla competenza della Regione, relativamente alle funzioni amministrative conferite agli enti locali, le seguenti funzioni:
a) legislazione, normative, disposizioni e direttive;
b) indirizzo e coordinamento;
c) programmazione settoriale e generale;
d) rapporti con lUnione europea, con lo Stato, con le altre Regioni, con enti nazionali ed enti regionali;
e) ripartizione delle disponibilità finanziarie agli enti locali per lattuazione delle funzioni conferite e relativi indirizzi operativi;
f) approvazione di programmi di attuazione di misure e disposizioni comunitarie, nazionali e regionali;
g) coordinamento delle rilevazioni statistiche comunitarie, nazionali e regionali;
h) gestione e coordinamento del sistema informativo;
i) rapporti con gli istituti esercenti il credito agrario;
l) attuazione di programmi, compresa lerogazione di incentivi, qualora, ai fini dellefficacia della scelta programmatoria, sia utile lunitario esercizio a livello regionale;
l bis) intimazione ed eventuale successiva riscossione coattiva mediante iscrizione al ruolo delle somme dovute a titolo di prelievo supplementare in applicazione del regime delle quote latte, previa conclusione, da parte delle province, della fase istruttoria con individuazione dei soggetti debitori e delle relative somme dovute.".
Nota allarticolo 4
- Il testo dellarticolo 47 dello Statuto è il seguente:
Art. 47. (Promulgazione e pubblicazione della legge)
1. La legge regionale è promulgata dal Presidente della Giunta regionale entro quindici giorni dallapprovazione.
2. La legge regionale è pubblicata entro dieci giorni dalla promulgazione ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione, salvo che la legge stessa stabilisca un termine diverso.
3. Al testo della legge segue la formula: La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte..