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Supplemento Ordinario n. 1 al B.U. n. 31

Codice 26.2
D.D. 3 marzo 2006, n. 103

Modifica ed integrazioni della bozza di “Convenzione tra la Regione Piemonte ed il Gruppo Torinese Trasporti per la realizzazione degli interventi previsti nell’Accordo di Programma in attuazione dell’art.15 del D.Lgs.422/97", approvata con D.D. n. 6 del 11/01/2006

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

1. di approvare la modifica dell’articolo 6 alla Convenzione, già approvata in bozza con D.D. n. 6 del 11/01/2006 secondo quanto in premessa riportato;

2. di allegare alla presente determinazione, per farne parte integrante e sostanziale della stessa, il testo così aggiornato della Convenzione tra la Regione Piemonte ed il Gruppo Torinese Trasporti S.p.A., per l’attuazione degli interventi previsti nell’Accordo ai fini dell’attuazione dell’art. 15 del D.Lgs. 422/97 in materia di investimenti nel settore dei trasporti e nelle successive rimodulazioni;

3. resta valido quanto già stabilito nella D.D. 6 del 11/01/2006 relativamente alla subordinazione dell’attuazione degli inteventi previsti nell’Accordo e nelle successive rimodulazioni, alla reiscrizione dei fondi statali derivanti dal mutuo, sull’apposito capitolo di bilancio regionale.

Contro il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso Giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale competente per il territorio entro 60 giorni dalla data di avvenuta pubblicazione o della piena conoscenza secondo le modalità di cui alla legge n. 1034 del 6/12/1971, ovvero Ricorso Straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di avvenuta notificazione ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 1199 del 25/11/1971.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto, della L.R. 51/97 e dell’art. 16 del D.P.G.R. 8/R/2002.

Il Dirigente responsabile
Giuseppe Iacopino