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Supplemento Ordinario n. 1 al B.U. n. 31

Codice 26.4
D.D. 7 febbraio 2006, n. 76

Art. 96 L.R. 26.04.2000 n. 44 e s.m.i. Fiume Po. Comune di Torino. Posizionamento di piattaforme ed impianti necessari allo svolgimento di uno spettacolo di giochi d’acqua in occasione delle Olimpiadi. Prescrizioni in ordine alla disciplina della navigazione

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

di esprimere, per quanto di competenza ed ai sensi dell’art. 96 L.R. 26.04.2000 n. 44 e s.m.i, parere favorevole ai soli fini della disciplina della navigazione, relativamente al posizionamento di piattaforme ed impianti necessari allo svolgimento di uno spettacolo di giochi d’acqua sul fiume Po, nel tratto del territorio comunale della “Città di Torino” antistante il Circolo Canottieri Esperia, nell’ambito delle iniziative legate a “Torino Olympic Host City”, a decorrere dalla data del presente provvedimento fino al 27.02.2006 .

Dato atto che la posa di tali manufatti costituiscono intralcio per la navigazione pubblica e privata, il parere favorevole espresso da questo Settore è, pertanto, subordinato alle prescrizioni e disposizioni di seguito riportate :

1) Si dispone la cauta navigazione , nel territorio comunale della “Città di Torino”, a decorrere dalla data del presente provvedimento fino al 27.02.2006, dalle ore 00,00 alle ore 24,00, nel tratto di Fiume Po compreso tra il Ponte Umberto I° ed il Ponte Vittorio Emanuele I°.

2) Si dispone la sospensione della navigazione pubblica e privata, a decorrere dalla data del presente provvedimento fino alle ore 24,00 del giorno 27.02.2006, in Comune di Torino, nello specchio acqueo del Fiume Po, in sponda destra, per una larghezza di m. 70 circa, a partire dal Circolo Canottieri Esperia sino alla gradinata centrale dei giardini Ginzburg, meglio descritto nell’avviso ai naviganti allegato alla presente per farne parte integrante.

3) Al Comune di Torino, attraverso la pattuglia fluviale del Corpo di Polizia Municipale compete il compito di vigilare affinché vengano rispettate le disposizioni d cui ai punti 1) e 2).

4) E’ fatto obbligo agli organizzatori di porre a perimetro dello specchio fluviale interdetto alla navigazione apposita segnaletica (boe galleggianti, di colore giallo, intercalate ad una distanza di m. 10), che verrà rimossa, a cura degli stessi dall’area interessata, a termine della manifestazione.

5) Gli impianti dovranno risultare conformi alle norme contenute nel “Regolamento disciplinante la segnalazione delle vie navigabili fluviali” emanato con D.P.G.R. n. 6/R del 07.06.2002 .

6) L’ancoraggio delle boe e delle piattaforme galleggianti ai corpi morti dovranno essere di lunghezza sufficiente a permettere il galleggiamento dei medesimi sulla superficie dell’acqua anche nel caso di massima escursione del fiume e dovranno dare la massima garanzia di solidità in modo da evitare pericolo di deriva.

7) Il Settore “Navigazione Interna e Merci” della Regione Piemonte potrà sempre variare le modalità sopra indicate ed il titolare del provvedimento dovrà attenersi alle nuove disposizioni anche quando gliene derivasse una minor comodità o maggiore spesa.

8) Il presente provvedimento, che si intende rilasciato senza alcun pregiudizio per i diritti di terzi, potrà essere sempre revocato, sospeso o modificato in tutto o in parte per ragioni di pubblico interesse e di disciplina della navigazione senza diritto di indennizzi.

9) I titolari del presente parere sono direttamente responsabili verso terzi di ogni danno cagionato alle persone e alla proprietà, tenendo sollevata ed indenne l’Amministrazione regionale da ogni ricorso o pretesa di chi si ritenesse danneggiato dall’esercizio del presente parere.

10) Durante l’esecuzione dei lavori dovrà essere adottato ogni utile accorgimento volto a garantire la sicurezza della navigazione nell’area di cantiere.

11) I titolari del presente parere hanno altresì l’obbligo, a propria cura e spese, di mantenere in perfetta conservazione e manutenzione i manufatti in argomento.

12) Il presente provvedimento viene rilasciato esclusivamente ai fini della disciplina della navigazione e non costituisce titolo all’occupazione dell’area demaniale di che trattasi. I diretti interessati dovranno, pertanto, richiedere la regolarizzazione amministrativa e fiscale all’Ente concedente, al quale spettano sia le valutazioni di merito che di compatibilità con altre concessioni e occupazioni presenti nell’area, in essere o in corso di perfezionamento.

13) Il presente parere, che non è cedibile, si intende accordato nei limiti che competono al Settore Navigazione Interna e Merci della Regione Piemonte.

Il presente provvedimento è valido solo per i giorni e la località in esso indicati, ed è riferito a condizioni di normalità del flusso delle acque nel tratto di fiume interessato.

Al peggiorare di dette condizioni di sicurezza gli organizzatori sono tenuti a sospendere la manifestazione programmata.

Il presente parere è, altresì, sempre revocabile per motivi di ordine e sicurezza pubblica, senza pregiudizio dalle eventuali azioni penali ed amministrative in cui gli organizzatori dovessero incorrere.

Il presente parere non costituisce “autorizzazione” all’espletamento della manifestazione, autorizzazione che dovrà essere rilasciata dal Comune di Torino ai sensi dell’ art. 98 della l.r. n. 44/2000 e s.m.i. .

Qualora non venissero osservate le disposizioni di cui sopra, - premesso che l’Amministrazione Regionale è comunque sollevata da qualsiasi responsabilità - l’Associazione organizzatrice risponderà di eventuali incidenti che dovessero verificarsi in conseguenza della mancata osservanza delle succitate prescrizioni ed è punibile, se il fatto non costituisce reato, ai sensi dell’art. 11 del Regolamento per la disciplina della navigazione sulle acque del Fiume Po (D.C.R. n. 203-3409 del 29.02.1996 e s.m.i.).

Avverso la presente determinazione è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale competente per il territorio entro 60 giorni dalla data di avvenuta notificazione o dalla piena conoscenza secondo le modalità di cui alla legge 06.12.1971, n. 1034 ovvero Ricorso Straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di avvenuta notificazione o dalla piena conoscenza, ai sensi del Decreto Presidente della Repubblica 24.11.1971, n. 1199.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’articolo 61 dello Statuto e dell’art. 16 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

Il Dirigente responsabile
Tommaso Turinetti