Torna al Sommario Indice Sistematico

Bollettino Ufficiale n. 31 del 3 / 08 / 2006

Codice 10.7
D.D. 23 marzo 2006, n. 288

Comune di Sampeyre (CN). Mutamento temporaneo di destinazione d’uso, con concessione amministrativa e relativa costituzione di diritto di superficie per anni 99 a favore della Soc. “Enel Distribuzione S.p.A.”, del terreno comunale di uso civico distinto al NCT Fg. 61 - mapp. 667 (ex 40/b) di mq. 16, per costruzione cabina elettrica di trasformazione (15.000/380-220 V) in loc."Confine". Autorizzazione

(omissis)

IL DIRETTORE

(omissis)

determina

Di autorizzare il Comune di Sampeyre (CN) a mutare la destinazione d’uso del terreno comunale gravato da uso civico distinto al NCT Fg. 61 - mapp. 667 (ex 40/b) di mq. 16, per darlo in concessione amministrativa, con relativa costituzione di diritto di superficie, alla Soc. “ENEL Distribuzione S.p.A.” per un periodo di anni 99 (novantanove), eventualmente rinnovabile a condizioni da stabilirsi, per consentire la costruzione di una cabina elettrica di trasformazione (15.000/380-220) in località “Confine”, oltre l’occupazione temporanea relativa ai lavori di realizzazione nonché di future eventuali manutenzioni, purché eseguite all’interno della precitata area autorizzata;

Che il Comune di Sampeyre (CN) dovrà inviare all’Ufficio Usi Civici della Regione Piemonte copia degli atti di concessione e relativa costituzione di diritto di superficie che verranno stipulati con la Società Concessionaria relativamente all’istanza in argomento, dando atto che sarà cura del Comune stesso ottemperare all’obbligo delle registrazioni e trascrizioni di legge connesse e conseguenti alla presente autorizzazione;

Che il Concessionario non potrà operare sull’area in argomento prima di aver conseguito tutte le eventuali ulteriori autorizzazioni regionali e non, che sono o potranno rendersi necessarie per la realizzazione e la futura manutenzione di quanto richiesto e che, in difetto, la concessione eventualmente rilasciata dal Comune, dovrà essere revocata;

di dare atto che:

Il terreno oggetto del presente provvedimento rimane gravato da uso civico, pertanto è disciplinato dalla Legge 16 giugno 1927, n. 1766, dal D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 e sottoposto ai vincoli di cui al D.Lgs. n. 42/04 nonché alle direttive regionali formulate con Circolare Regionale n. 20 PRE - P.T. del 30 dicembre 1991, confermata dalla Circolare Regionale n. 3/FOP del 4 marzo 1997, inoltre, al termine o al decadere della concessione, salvo rinnovo della stessa, dovrà essere restituito al Comune ripristinato, per gli eventuali danni dal punto di vista ambientale, oltre all’ovvia rimozione delle opere ivi realizzate, secondo le prescrizioni delle competenti autorità, a cura e spese del concessionario che dovrà comunque effettuare un primo intervento di recupero dell’area al termine dei lavori, inerenti la realizzazione delle opere e, se necessario, al termine di eventuali futuri interventi di manutenzione;

Le opere richieste oggetto della presente autorizzazione si possono considerare di pubblica utilità;

La concessione non potrà essere stipulata a condizioni economiche inferiori a quanto disposto dalla Commissione Tecnico - consultiva per gli Usi Civici della Regione Piemonte, così come specificato in premessa (canone anticipato “Una Tantum” omnicomprensivo pari ad Euro 996,00, da versarsi contestualmente al rilascio della Concessione). Eventuali conguagli potranno essere effettuati solo in conseguenza di una specifica valutazione da parte dell’Agenzia del Territorio competente, in occasione di una verifica disposta da questa Amministrazione, su richiesta delle parti (Comune - Concessionario) o in conseguenza di differenze di superficie che venissero rilevate in seguito all’effettuazione di verifiche demaniali;

I costi inerenti la realizzazione delle opere e la loro successiva manutenzione, sono a totale carico del concessionario;

Il Comune di Sampeyre (CN) dovrà destinare la somma percepita in virtù della presente autorizzazione alla costruzione di opere permanenti di interesse generale della popolazione, ai sensi dell’articolo 24 della legge 16 giugno 1927, n. 1766 e, nell’eventuale attesa, investirla in titoli del debito pubblico intestati a se stesso ma con vincolo a favore della Regione Piemonte per utilizzarla al bisogno, previo svincolo da parte di questa Amministrazione, come suddetto;

Tutte le spese notarili o equipollenti nonché quelle del frazionamento, inerenti l’autorizzazione di cui al presente provvedimento, sono a totale carico del Concessionario.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso, entro il termine di giorni 60 (sessanta) dalla data di ricevimento della stessa, innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale.

Il Direttore regionale
Maria Grazia Ferreri