Torna al Sommario Indice Sistematico

Bollettino Ufficiale n. 31 del 3 / 08 / 2006

Deliberazione della Giunta Regionale 24 luglio 2006, n. 45-3481

L.R. 40/98 - Giudizio di compatibilita’ ambientale relativo al progetto di “Adeguamento ed ampliamento dell’impianto di depurazione consortile localizzato nel Comune di Lesa” - presentato dalla Societa’ S.E.V. Reti s.r.l. con sede legale in Lesa (NO)

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi...

delibera

1. Di esprimere giudizio positivo di compatibilità ambientale in merito al progetto di “Adeguamento e ampliamento dell’impianto di depurazione consortile di Lesa” localizzato nel Comune di Lesa (NO), proposto da S.E.V. Reti s.r.l. di Lesa ( NO) , per le motivazioni evidenziate in premessa e di seguito sintetizzate:

- non risulta sostenibile alcuna delle possibili localizzazioni alternative dell’impianto;

- l’adeguamento strutturale ed il contestuale ampliamento dell’impianto di depurazione delle acque reflue urbane consentirà di realizzare un sistema di trattamento adeguato al raggiungimento degli standard di emissione richiesti dalle normative nazionali e comunitarie di settore;

- con la costruzione delle nuove linee si potrà procedere alla progressiva razionalizzazione dell’intero sistema fognario della zona lacuale eliminando scarichi frazionali attualmente non trattati o trattati con impianti obsoleti o inefficienti;

- risulta conformabile alle disposizioni vigenti ed invariato rispetto alle preesistenze il carico antropico influente sull’area di rispetto circostante l’impianto;

- le potenziali criticità ambientali riconducibili alla fase di costruzione e gestione dell’opera risultano mitigabili con l’attuazione di circostanziate e puntuali prescrizioni realizzative.

2. Il giudizio positivo di compatibilità ambientale è subordinato all’osservanza delle seguenti prescrizioni:

a) relativamente alla progettazione esecutiva ed all’esecuzione :

- le essenze cespugliose a basso ed alto fusto aventi la funzione di schermo- ricucitura nei confronti dell’ambito territoriale di pertinenza da mettere a dimora (lato recinzione adiacente all’accesso) dovranno essere esclusivamente di tipo autoctono;

- ai fini della mitigazione del rischio idraulico dovrà essere effettuato un accurato controllo di stabilità delle sponde del Torrente Erno allo scopo di valutare evidenze di erosione in atto e, sulla base degli esiti del medesimo, provvedere all’eventuale esecuzione di opere di difesa spondale;

- dovranno essere previsti, d’intesa con l’ARPA:

1. il monitoraggio della qualità dell’aria finalizzato alla stima delle emissioni di sostanze odorose presso i bersagli sensibili;

2. una campagna di misure fonometriche ambientali per verificare le previsioni di impatto acustico e, comunque, constatare lo stato di fatto in materia di rumore con l’impianto in funzione nella sua attuale configurazione;

b) relativamente alla fase di cantiere:

- dovranno essere proseguiti, fino all’esercizio a regime dell’impianto nella sua nuova configurazione, i monitoraggi atmosferico e fonometrico adottando, ove necessario, ulteriori interventi di mitigazione e contenimento dei relativi impatti per garantire il massimo livello di protezione dalle esposizioni degli abitati limitrofi;

3. di stabilire che il presente atto ricomprende le seguenti autorizzazioni ambientali, formulate ai sensi dell’art. 12 della l.r. 40/1998, che sostanziano il provvedimento di VIA:

- parere favorevole all’autorizzazione per interventi in zona soggette a vincolo ambientale ex D.lgs 42/2004, espressa dalla Direzione Pianificazione e Gestione Urbanistica Settore Beni Ambientali con nota n. 17195/19.20 del 25 maggio 2006;

- parere favorevole di compatibilità ambientale espresso dalla Provincia di Novara nel contesto della Conferenza dei Servizi ed acquisito agli atti della medesima;

4. di stabilire che il giudizio di compatibilità ambientale ha efficacia per la durata di tre anni decorrenti dalla data del presente atto deliberativo.

5. di stabilire altresì che il proponente dia tempestiva comunicazione dell’inizio lavori all’A.R.P.A. competente per territorio.

Copia della presente deliberazione sarà inviata al soggetto proponente e a tutti i soggetti interessati nonché depositata presso la Direzione regionale Pianificazione Risorse Idriche e presso l’Ufficio Deposito Progetti della Regione.

Avverso il presente atto deliberativo è ammesso, da parte dei soggetti legittimati, proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento del presente atto o della piena conoscenza, secondo le modalità di cui alla Legge 6 dicembre 1971 n. 1034 ovvero Ricorso Straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla data di cui sopra, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)