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Bollettino Ufficiale n. 31 del 3 / 08 / 2006

Codice S1
D.D. 25 luglio 2006, n. 501

Criteri essenziali bando regionale anno 2006 per la ricerca industriale e lo sviluppo pre-competitivo

Vista la D.G.R. n. 75 - 2949 del 22 maggio 2006 con cui la Giunta regionale ha autorizzato la stipula del secondo Atto integrativo dell’Accordo di Programma Quadro in materia di ricerca scientifica tra Regione Piemonte ( qui di seguito “Regione”), Ministero dell’Economia e della Finanaze (qui di seguito “M.E.F.”), Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca scientifica (qui di seguito “M.I.U.R.”) del 28 ottobre 2004.

Visto il secondo Atto integrativo sottoscritto a Roma il 30 maggio 2006 e rilevato che lo stesso è teso a promuovere e valorizzare la collaborazione di atenei, imprese piemontesi ed enti di ricerca pubblici e privati, su progetti di ricerca scientifica in modo da favorire il trasferimento di conoscenze, saperi e nuove tecnologie.

Considerato che la selezione dei progetti di ricerca avverrà attraverso una procedura di selezione a bando (Bando regionale per la ricerca industriale e lo sviluppo pre-competitivo per l’anno 2006) che si aprirà il prossimo mese di settembre e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

Rilevato che la relativa procedura sarà caratterizzata da forti elementi di novità rispetto al passato in quanto le proposte progettuali dovranno registrare la presenza di una pluralità di attori (proponenti, co-proponenti, soggetti aggiuntivi) caratterizzati da differenti status nei confronti dei finanziamenti pubblici (enti pubblici ed imprese private).

Considerato che il maggiore impegno richiesto nella formulazione delle proposte progettuali consiglia di anticipare agli interessati gli elementi (essenziali e sostanziali) definitivi, così da permettergli di attivare le misure più opportune e comunque di disporre di un lasso di tempo più esteso per la negoziazione con i soggetti collaboranti.

Visto l’Avviso di cui all’allegato 1 alla presente determinazione

IL DIRETTORE

Visto l’art. 23 della l.r. 51/97

determina

1. di approvare l’Avviso contenente i criteri essenziali del prossimo Bando regionale per la ricerca industriale e lo sviluppo pre-competitivo per l’anno 2006, di cui all’allegato 1 alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale;

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 16 del D.P.G.R. 8/R/2002.

Il Direttore regionale
Roberto Moisio

Allegato 1

Avviso contenente i criteri essenziali del prossimo Bando regionale per la ricerca industriale e lo sviluppo precompetitivo per l’anno 2006

La Giunta regionale, con delibera n. 75 - 2949 del 22 maggio 2006, ha autorizzato la stipula del secondo Atto integrativo dell’Accordo di Programma Quadro in materia di ricerca scientifica tra Regione Piemonte (qui di seguito “Regione”), Ministero dell’Economia e della Finanaze (qui di seguito “M.E.F.”), Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca scientifica (qui di seguito “M.I.U.R.”) del 28 ottobre 2004.

L’Atto integrativo, sottoscritto a Roma il 30 maggio 2006, è teso a promuovere e valorizzare la collaborazione di atenei, imprese piemontesi ed enti di ricerca pubblici e privati, su progetti di ricerca scientifica in modo da favorire il trasferimento di conoscenze, saperi e nuove tecnologie.

La selezione dei progetti di ricerca avverrà attraverso una procedura di selezione a bando (Bando regionale per la ricerca industriale e lo sviluppo precompetitivo per l’anno 2006) che si aprirà il prossimo mese di settembre e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

L’assoluta novità nel panorama regionale di una procedura di finanziamento che chiama in causa, da un lato, una pluralità di attori (proponenti, co-proponenti, soggetti aggiuntivi) e, dall’altro, i rapporti tra lo Stato Italiano e la Commissione Europea (disciplina sugli aiuti di Stato), consiglia di anticipare, così come risulta dall’articolato della successiva Sezione tecnica, gli elementi essenziali e sostanziali delle future richieste di finanziamento, al fine di permettere ai soggetti interessati di attivare, fin da subito, le misure più opportune.

Chiarimenti e informazioni sui contenuti del presente Avviso possono essere richiesti all’indirizzo: ricerca@regione.piemonte.it o ai numeri telefonici: 011 4321369 e 011 4324091

Sezione Tecnica

Articolato

1) Disponibilità finanziarie-risorse vincolate

Dotazione finanziaria: il bando dispone di una dotazione pari a Euro 32.710.652,50 derivante da risorse C.I.P.E., (per Euro 10.382.951,25) e da risorse regionali (per Euro 22.327.701,25).

Risorse vincolate per aree tematiche: per ciascuna delle sei aree tematiche è prevista una riserva minima pari al 12% della dotazione finanziaria.

Risorse vincolate per ricercatori con età non superiore a 40 anni: il 10% delle risorse inizialmente non vincolate ad aree tematiche sono destinate a progetti presentati da ricercatori con età non superiore a 40 anni.

Risorse libere: le risorse non vincolate sono attribuite con procedura concorsuale unica per tutte le aree tematiche.

2) Aree tematiche

Ai sensi della Disciplina comunitaria per gli aiuti di stato alla ricerca e Sviluppo (Guce n. C 45 del 17/02/1996 pag. 5 - 16) - di seguito la Disciplina - e, ove sia applicabile, del Regolamento (CE) N. 364/2004 della Commissione del 25 febbraio 2004 (Guue L 63 del 28/2/2004, p. 22 e ss.) - di seguito il Regolamento -, la Regione Piemonte intende cofinanziare progetti per la realizzazione di attività di ricerca industriale e di sviluppo precompetitivo afferenti ad una o più delle seguenti sei aree tematiche:

a) Energie alternative e rinnovabili;

b) Mobilità sostenibile, Infomobilità, Logistica avanzata;

c) Biotecnologie e Scienze della vita;

d) Nanotecnologie, Nanoscienze;

e) Aerospazio;

f) Agroalimentare.

L’I.C.T. è considerato quale fattore trasversale delle attività di ricerca ed è riconducibile all’interno di ciascuna delle aree tematiche.

3) Soggetti: proponenti, co-proponenti ed aggiuntivi

Possono presentare domanda di finanziamento, in qualità di proponenti, i seguenti soggetti:

a) Università degli Studi di Torino, Università degli Studi del Piemonte Orientale, Politecnico di Torino;

b) enti pubblici di ricerca senza scopo di lucro che dispongano della sede legale o laboratori nel territorio della Regione Piemonte.

I soggetti proponenti devono presentare le proposte progettuali con imprese produttrici di beni e/o di servizi, in forma singola o associata, aventi una o più unità locali nel territorio della Regione Piemonte. Tali imprese assumono la veste di soggetti co-proponenti.

Possono altresì partecipare alla attività progettuale, con la veste di soggetti aggiuntivi:

a) Università statali e non statali legalmente riconosciute.

b) enti di ricerca pubblici senza scopo di lucro e privati, con autonoma personalità giuridica che per prioritarie finalità statutarie svolgano attività di ricerca scientifica-tecnologica;

c) fondazioni di diritto privato che, per prioritarie finalità statutarie, siano impegnate nella promozione di attività di ricerca;

d) parchi scientifici e tecnologici.

4) Caratteristiche delle proposte

Al fine di assicurare la partecipazione di una pluralità di soggetti alla realizzazione dei progetti evitando l’eccessiva frammentazione delle componenti progettuali individuali, il costo della attività in capo al soggetto proponente deve essere almeno pari al 60% del costo totale del progetto.

Il costo della attività in capo ai soggetti co-proponenti deve essere almeno pari al 30% del costo del progetto.

Il costo di ciascuna proposta non potrà essere inferiore a euro 500.000,00 e superiore a euro 2.000.000,00, ad eccezione di quelle presentate da ricercatori con età non superiore a 40 anni: in tal caso il costo della proposta non potrà essere inferiore ad euro 50.000,00 e superiore ad euro 200.000,00

La durata del progetto dovrà essere compresa tra i 18 mesi ed i 36 mesi.

Ciascuna proposta deve prevedere contratti stipulati con giovani ricercatori di età non superiore a 32 anni per un costo non inferiore al 10% del progetto. I contratti devono prevedere un impegno a tempo pieno e possono essere assegnati per l’attivazione di borse di dottorato di ricerca e di post dottorato.

Il proponente, il co-proponente e il soggetto aggiuntivo individuano il responsabile di progetto, il responsabile vicario e i ricercatori: i soggetti così individuati possono partecipare ad un solo progetto.

Ciascun co-proponente può partecipare a non più di due progetti di ricerca suddivisi su altrettante aree tematiche.

I soggetti aggiuntivi possono partecipare a più progetti di ricerca limitatamente ad uno per singola area tematica. Non si può cumulare la veste di soggetto co-proponente e soggetto aggiuntivo destinatario del finanziamento per progetti presentati nella stessa area tematica.

5) Destinatari dei finanziamenti

I finanziamenti originati dal presente bando sono assegnati ai sensi della Disciplina entro i massimali di aiuto e secondo le modalità autorizzate dalla Commissione Europea:

a) ai soggetti proponenti;

b) ai soggetti co-proponenti;

c) ai soggetti aggiuntivi, che abbiano sede legale o laboratori nella regione Piemonte.

Nel caso in cui i co-proponenti e i soggetti aggiuntivi siano PMI ai sensi del Decreto del 18 aprile 2005 il finanziamento verrà erogato ai sensi del Regolamento (CE) n. 364/2004 del 25 febbraio 2004 recante modifica del regolamento (CE) n. 70/2001 per quanto concerne l’estensione del suo campo d’applicazione agli aiuti alla ricerca e sviluppo (GUUE L 63 del 28 febbraio 2004).

I finanziamenti verranno erogati ai beneficiari con le seguenti modalità:

- 30% a titolo di primo acconto entro tre mesi dall’approvazione della concessione del finanziamento;

- 50% dietro presentazione di rendicontazioni periodiche.

- 20% a saldo dopo la presentazione della documentazione finale di spesa e di una relazione dettagliata sui risultati degli interventi svolti.

I finanziamenti sono concessi a fronte di una valutazione del progetto proposto effettuata da due referee unitamente ad un nucleo di valutazione composto da esperti.

6) Effetto di incentivazione per le grandi imprese

Nel caso in cui i co-proponenti siano grandi imprese si dovrà dare dimostrazione che grazie al finanziamento previsto le stesse conducano maggiori attività di ricerca di quanto non avrebbero fatto in assenza dei finanziamenti attivati con il presente provvedimento o che il progetto di ricerca sia più ambizioso o che venga realizzato in un lasso di tempo più breve. A tal fine la Regione terrà conto dell’evoluzione delle spese destinate alla ricerca e sviluppo, del numero delle persone impegnate in attività di ricerca e sviluppo, del rapporto tra le spese dedicate ad attività di ricerca e sviluppo ed il fatturato, del rapporto tra il numero di dipendenti impegnati nella ricerca e nelle attività di sviluppo e il numero totale degli addetti.

L’effetto d’incentivazione sarà valutato, caso per caso, al momento della selezione dei progetti ammissibili, utilizzando i dati forniti dalle imprese e verificato prima dell’ultima tranche di finanziamento attraverso relazioni presentate dai beneficiari indicanti le attività di ricerca e di sviluppo addizionali svolte come risultato diretto dell’aiuto ricevuto.

In particolare, l’impresa beneficiaria dovrà indicare le attività di ricerca avviate negli ultimi tre anni e dimostrare per ciascun progetto l’effetto di incentivazione dell’aiuto richiesto.

7) Relazione annuale alla Commissione europea

I dati così raccolti serviranno alla redazione della relazione annuale da inviare alla Commissione europea in cui occorrerà chiaramente indicare l’esistenza e l’impatto dell’effetto di incentivazione in ogni caso di applicazione concreta nonché gli elementi di cooperazione tra le imprese e i centri di ricerca che giustifichino un tasso di aiuto più elevato.

8) Titolarità e diritti di sfruttamento dei risultati

I soggetti proponenti, i soggetti co-proponenti e gli eventuali soggetti aggiuntivi che accedono ai finanziamenti, regolano con rapporto negoziale i reciproci diritti e facoltà nascenti dalle conoscenze e dai brevetti sviluppati in comune in modo da garantire il rispetto della normativa comunitaria sugli aiuti di Stato, in particolare ai sensi del punto 2.4 della Disciplina, anche al fine di evitare sovracompensazioni o aiuti indiretti.

Il rapporto negoziale dovrà, pertanto, aderire ad almeno uno ai seguenti principi:

a) gli Atenei e gli Enti pubblici di ricerca senza scopo di lucro contribuiscono ai progetti di ricerca agendo secondo il principio dell’operatore in economia di mercato: i co-proponenti e i soggetti aggiuntivi non potranno beneficiare di nessun risultato (comprensivo di background, foreground e sideground) della ricerca che non abbiano sviluppato con proprie risorse senza averlo acquistato a prezzo di mercato dagli Atenei e enti pubblici di ricerca senza scopo di lucro (cfr. punto 2.4, lettera a, della Disciplina). Ogni contributo delle imprese partecipanti ai costi degli atenei e degli enti pubblici di ricerca senza scopo di lucro sarà dedotto da tale compenso,

b) oppure quando:

- i costi del progetto in capo ai soggetti aggiuntivi diversi da quelli di cui al punto 5, lettera c) ricadano interamente sugli stessi;

o

- i risultati che non possono essere oggetto di diritti di proprietà intellettuale possono avere larga diffusione e gli eventuali diritti di proprietà intellettuale sui risultati della ricerca e sviluppo sono integralmente versati agli enti pubblici che non si prefiggono scopi di lucro;

o

- gli enti pubblici che non si prefiggono scopi di lucro ricevono dai partecipanti industriali un compenso equivalente al prezzo di mercato per i diritti di proprietà intellettuale derivanti dal progetto di ricerca e di cui sono detentori tali partecipanti industriali, e i risultati che non possono essere oggetto di diritti di proprietà intellettuale possono essere ampiamente diffusi presso i terzi interessati.

L’accordo contrattuale fra i partner prevederà che tutti i diritti di proprietà intellettuale sui risultati delle attività di ricerca e sviluppo, così come i diritti di accesso a tali risultati, sono attribuiti ai partner della collaborazione in modo da rispecchiare adeguatamente i loro rispettivi interessi, la partecipazione ai lavori e i contributi finanziari e di altro tipo al progetto.

9) Forme e misure degli interventi di sostegno

Ai sensi della Disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato alla ricerca e sviluppo, il finanziamento dei costi ritenuti ammissibili del progetto, sotto forma di contributo a fondo perduto, a carico delle risorse di cui al presente bando è pari,

- al 50% nel caso di ricerca industriale, intesa come la ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze, così che queste conoscenze possano essere utili per mettere a punto i nuovi prodotti, processi produttivi o servizi o comportare un notevole miglioramento dei prodotti, processi produttivi o servizi esistenti;

- al 25% nel caso di attività di sviluppo precompetitiva, intesa come la concretizzazione dei risultati della ricerca industriale in un piano, un progetto o un disegno per prodotti, processi produttivi o servizi nuovi, modificati o migliorati, siano essi destinati alla vendita o all’utilizzazione, compresa la creazione di un primo prototipo non idoneo a fini commerciali. Tale attività può inoltre comprendere la formulazione teorica e la progettazione di altri prodotti, processi produttivi o servizi nonché i progetti di dimostrazione iniziale o progetti pilota, a condizione che tali progetti non siano né convertibili né utilizzabili a fini di applicazione industriale o sfruttamento commerciale. Essa non comprende le modifiche di routine o le modifiche periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione, servizi esistenti e altre operazioni in corso, anche se tali modifiche possono rappresentare miglioramenti.

Nel caso di attività di sviluppo precompetitiva sono previste le seguenti maggiorazioni:

* maggiorazione di 10 punti % se l’aiuto è destinato a PMI secondo la definizione comunitaria attualmente in vigore (attualmente recepita dal D.M. Attività produttive 18 aprile 2005);

* maggiorazione di 15 punti % se il progetto di ricerca rientra negli obiettivi di un progetto o di un programma specifico elaborato nell’ambito del programma quadro comunitario di ricerca e sviluppo in corso di applicazione;

* maggiorazione di 10 punti % in considerazione del fatto che sussiste una collaborazione effettiva tra proponenti (enti pubblici di ricerca) e co-proponenti (imprese);

In ogni caso il massimale per l’attività di sviluppo precompetitiva non potrà superare il 50% in equivalente sovvenzione lorda (e.s.l.).

I soggetti proponenti sono finanziati in ogni caso al 50% ESL delle spese considerate ammissibili.

Nel caso in cui le attività interessino sia la ricerca industriale che l’attività di sviluppo precompetitiva l’intensità consentita non potrà superare la media ponderata della intensità di aiuto delle predette attività.

Sono considerati ammissibili i seguenti costi:

a) spese di personale: ricercatori, tecnici ed altro personale ausiliario in rapporto di lavoro subordinato, anche a termine, o a progetto, ivi inclusi dottorati, assegni di ricerca e borse di studio che prevedano attività di formazione attraverso la partecipazione al progetto nella misura in cui sono adibiti all’attività di ricerca. L’importo unitario delle borse e dei contratti di ricerca non potrà risultare inferiore a 20.000,00 Euro lordi annui, salvo che, per i soli enti pubblici beneficiari, non sia diversamente disciplinato da normativa inderogabile;

b) spese per l’acquisizione di strumentazioni, attrezzature e prodotti software, limitatamente alle quote impiegate (ammortamenti) per lo svolgimento dell’attività oggetto del progetto, e nei limiti del 30% del costo totale di progetto;

c) costo dei servizi di consulenza e simili utilizzati esclusivamente per l’attività di ricerca, nei limiti del 20% del costo totale di progetto, compresa l’acquisizione dei risultati di ricerche e di brevetti, Know how, diritti di licenza ed altri diritti di proprietà intellettuale;

d) altre spese direttamente imputabili all’attività di ricerca da specificare nella proposta (es. materiali di consumo, spese per prototipi non idonei a fini commerciali);

e) spese di viaggio limitatamente alla loro imputabilità alla attività di ricerca. Tali spese non possono risultare superiori al 20% del costo totale del progetto;

f) le spese generali direttamente imputabili alla attività di ricerca e sviluppo saranno considerate ammissibili nella misura forfetaria massima del 10%.

Al fine di evitare eventuali duplicazioni dei costi ammissibili con conseguente sovracompensazione i soggetti partecipanti a più progetti dovranno rendicontare analiticamente ciascuna spesa per ciascun progetto. I soggetti valutatori provvederanno a dichiarare non ammissibili a finanziamento gli eventuali costi duplicati.

L’aiuto concesso in base al presente regime sarà riservato esclusivamente alla copertura di spese connesse direttamente allo sviluppo delle attività di ricerca e sviluppo: pertanto sono espressamente escluse le spese inerenti all’ordinaria attività di produzione o di servizio svolta dall’impresa.

I vantaggi derivanti dai finanziamenti pubblici ottenuti da ognuno dei partecipanti su propri costi ammissibili non possono essere trasferiti agli altri partecipanti al progetto al fine di evitare cumulo di aiuti tra i partecipanti del progetto oltre a quelli autorizzati.

Gli aiuti concessi in base al presente regime non sono cumulabili con altre agevolazioni pubbliche comprese quelle di origine comunitaria concesse agli stessi beneficiari e per lo stesso progetto.

Gli aiuti di cui al presente bando possono essere accordati soltanto se la domanda sia stata presentata prima che siano stati avviati i lavori per l’esecuzione del progetto.

10) Clausola sospensiva dell’erogazione dell’aiuto

I provvedimenti di concessione del finanziamento sono subordinati alla decisione della Commissione circa l’ammissibilità del regime di aiuto notificato e alle condizioni in essa contenute.

In applicazione della giurisprudenza “Deggendorf”, è sospeso il pagamento di aiuti in base al presente regime nei confronti di qualsiasi impresa che non abbia ancora rimborsato o versato in un conto bloccato eventuali aiuti incompatibili e illegali, inclusi interessi che abbia ricevuto nell’ambito delle seguenti misure di aiuto:

- misure per l’occupazione (caso CR 49/98)

- municipalizzate (caso CR 27/99)

- misure urgenti per l’occupazione (caso CR 62/03).

Considerato che la misura di aiuto in oggetto è gestita a bando e che pertanto le potenziali imprese beneficiarie sono individuate nominalmente all’atto della presentazione della domanda, la Regione Piemonte acquisirà in tal sede dalle imprese stesse le dichiarazioni, aventi rilevanza penale in caso di falsità e mendacità della stessa, attestanti che esse non sono tenute al rimborso o al versamento in conto bloccato di aiuti illegali ed incompatibili, compresi gli interessi, ricevuti nell’ambito delle suddette misure di aiuto. Ove possibile e in collaborazione con le Istituzioni pubbliche e private la Regione si impegna a controllare la veridicità delle dichiarazioni così raccolte prima di concedere il finanziamento.

11) Opportune misure

Il suddetto regime verrà adattato alle misure eventualmente proposte in seguito all’adozione della nuova disciplina per gli aiuti di Stato alla Ricerca e sviluppo.

12) Validità del regime

Il regime avrà durata fino al 31 dicembre 2008.