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Bollettino Ufficiale n. 31 del 3 / 08 / 2006

Legge regionale 26 luglio 2006, n. 24.

Sanzioni relative alla normativa del Piano naturalistico del Sito di importanza comunitaria Palude di San Genuario.

Il Consiglio regionale ha approvato.

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1.

(Sanzioni)

1. Le violazioni alla normativa contenuta nel Piano naturalistico del Sito di importanza comunitaria (SIC) Palude di San Genuario, approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 81-24225 del 18 luglio 2006, ai sensi dell’articolo 8 della legge regionale 4 settembre 1979, n. 57 (Norme relative alla gestione del patrimonio forestale), modificato dall’articolo 1 della legge regionale 23 gennaio 1984, n. 7, sono punite con le sanzioni di cui al presente articolo.

2. Le violazioni all’articolo 5, comma 1, lettera b), della normativa di cui al comma 1, relativo al divieto di accesso al territorio del SIC, comportano la sanzione amministrativa da euro 100,00 a euro 1.000,00.

3. Le violazioni all’articolo 5, comma 1, lettera g), della normativa di cui al comma 1, relativo al divieto di compiere percorsi fuori strada con mezzi motorizzati, comportano la sanzione amministrativa da euro 200,00 a euro 2.000,00 e, nei casi di maggiore gravità, il sequestro del mezzo.

4. Le violazioni all’articolo 5, comma 1, lettera h), della normativa di cui al comma 1, relativo al divieto di parcheggio nei prati, nelle aree boschive, nei terreni agricoli e nelle altre aree individuate dal soggetto gestore del SIC, comportano la sanzione amministrativa da euro 50,00 a euro 500,00 e, nei casi di maggiore gravità, il sequestro del mezzo.

5. Le violazioni all’articolo 5, comma 2, lettera a), della normativa di cui al comma 1, relativo all’accensione di fuochi nelle aree appositamente individuate, comportano la sanzione amministrativa da euro 200,00 a euro 2.000,00.

6. Le violazioni all’articolo 5, comma 2, lettera b), della normativa di cui al comma 1, relativo al divieto di abbruciamento andante di tutti gli ambienti naturali, comprese le scarpate e le sponde, comportano, salvo quanto previsto dagli articoli 423 bis e 703 del codice penale, le sanzioni amministrative previste dall’articolo 13 della legge regionale 9 giugno 1994, n. 16 (Interventi per la protezione dei boschi dagli incendi).

7. Le violazioni all’articolo 5, comma 3, lettera a), della normativa di cui al comma 1, relativo al pascolo del bestiame, comportano la sanzione amministrativa da euro 100,00 a euro 1.000,00.

8. Le violazioni all’articolo 5, comma 4, lettera a), della normativa di cui al comma 1, relativo al divieto di abbandono dei rifiuti comportano, fatta salva la parte quarta, titolo VI, capo I del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), la sanzione amministrativa da euro 50,00 a euro 500,00. La sanzione è raddoppiata qualora il trasgressore, invitato dall’agente verbalizzante, non provveda alla rimozione dei rifiuti.

9. Le violazioni all’articolo 5, comma 5, lettera a), della normativa di cui al comma 1, che prevede che l’installazione di qualsiasi elemento o struttura di tipo pubblicitario debba essere soggetta al parere favorevole del soggetto gestore del SIC, comportano, salvo che il fatto non costituisca reato, la sanzione amministrativa da euro 100,00 a euro 1.000,00.

10. Le violazioni all’articolo 5, comma 6, lettera a), della normativa di cui al comma 1, relativo alle visite per comitive, comportano a carico degli accompagnatori, la sanzione amministrativa da euro 50,00 a euro 500,00.

11. Le violazioni all’articolo 5, comma 7, lettera a), della normativa di cui al comma 1, relativo al divieto di introdurre, da parte di privati sull’intero territorio del SIC, armi, esplosivi e qualsiasi mezzo distruttivo o di cattura, comportano, salvo che il fatto non costituisca reato, la sanzione amministrativa da euro 200,00 ad euro 2.000,00 ed il sequestro dell’arma.

12. Le violazioni all’articolo 6, comma 1, lettera b), della normativa di cui al comma 1, relativo al divieto d’introduzione di specie vegetali alloctone, comportano la sanzione amministrativa da euro 200,00 a euro 2.000,00.

13. Le violazioni all’articolo 6, comma 1, lettera c), della normativa di cui al comma 1, relativo al divieto di danneggiamento di qualsiasi specie della flora, comportano la sanzione amministrativa da euro 100,00 a euro 1.000,00.

14. Le violazioni all’articolo 7, comma 1, lettera a), della normativa di cui al comma 1, relativo al divieto di cattura e raccolta di specie della fauna selvatica non omeoterma, comportano la sanzione amministrativa da euro 50,00 a euro 500,00.

15. Le violazioni all’articolo 7, comma 1, lettera b), della normativa di cui al comma 1, relativo al divieto di danneggiamento e di uccisione di specie della fauna selvatica non omeoterma e il danneggiamento delle uova, comportano la sanzione amministrativa da euro 100,00 a euro 1.000,00.

16. Le violazioni all’articolo 7, comma 1, lettera e), della normativa di cui al comma 1, relativo al divieto di introduzione di specie alloctone della fauna selvatica non omeoterma, comportano la sanzione amministrativa da euro 200,00 a euro 2.000,00.

17. Le violazioni all’articolo 7, comma 2, lettera a), della normativa di cui al comma 1, relativo a divieto di pesca nella zona A, comportano le sanzioni previste dalle vigenti leggi dello Stato e della Regione.

18. Le violazioni all’articolo 7, comma 3, lettera a), della normativa di cui al comma 1, relativo al divieto di esercitare l’attività venatoria nelle zone A e B, comportano le sanzioni previste dalle vigenti leggi dello Stato e della Regione.

19. Le violazioni all’articolo 7, comma 3, lettera d), della normativa di cui al comma 1, relativo al divieto d’introduzione di specie alloctone della fauna selvatica omeoterma, comportano la sanzione amministrativa da euro 200,00 a euro 2.000,00.

20. Le violazioni all’articolo 8 della normativa di cui al comma 1, relativo alle norme di gestione forestale, comportano le sanzioni previste dalle Prescrizioni di massima e di polizia forestale (PMPF) vigenti per il territorio della Provincia di Vercelli.

21. Le violazioni all’articolo 14 della normativa di cui al comma 1, relativo al divieto di danneggiamento di beni di proprietà del soggetto gestore del SIC, comportano, salvo che il fatto non costituisca reato, la sanzione amministrativa da euro 200,00 ad euro 2.000,00.

22. L’accertamento delle violazioni previste dal presente articolo è affidato ai soggetti individuati dall’articolo 16 della normativa di cui al comma 1.

Art. 2.

(Misure di ripristino)

1. Le violazioni alle disposizioni della presente legge comportano, laddove possibile, il ripristino, a cura ed in danno del responsabile, della situazione pregressa in conformità alle disposizioni formulate in apposito provvedimento del soggetto gestore del SIC.

2. Con il provvedimento di cui al comma 1, possono inoltre essere disposte misure di compensazione, atte a garantire la ricostituzione di situazioni altrimenti non recuperabili con gli interventi di ripristino.

3. È comunque fatta salva la possibilità, da parte del soggetto gestore del SIC, di ordinare il risarcimento per equivalente. La somma è determinata previa perizia di stima.

4. Il provvedimento di cui al comma 1 è emanato entro sessanta giorni dalla notifica del verbale riportante l’oggetto della violazione.

5. Con l’ordine di rimessione in pristino è assegnato al trasgressore un termine per provvedere.

6. Qualora il responsabile della violazione non proceda nei termini e con le modalità stabilite per la realizzazione delle misure sia di ripristino sia di compensazione, il soggetto gestore del SIC provvede d’ufficio, rivalendosi delle spese sostenute a carico del responsabile, fatto salvo il maggior danno.

7. Le somme riscosse per effetto dell’applicazione dei commi 1 e 6 sono utilizzate per finalità di salvaguardia, interventi di recupero dei valori paesaggistici e di riqualificazione delle aree degradate.

Art. 3.

(Procedure amministrative e contenzioso)

1. Per l’accertamento delle violazioni e l’applicazione delle sanzioni previste dalla presente legge si applicano le norme di cui al capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).

2. Le somme riscosse ai sensi della presente legge sono iscritte sul bilancio del soggetto gestore del SIC in apposito capitolo dello stato di previsione delle entrate per l’anno 2006, e nei capitoli corrispondenti per gli anni successivi.

3. Le somme riscosse a titolo di rivalsa per i danni di cui all’articolo 2 sono computate al bilancio del soggetto gestore del SIC e destinate alla riduzione in pristino dei luoghi e delle cose danneggiate, salvo che il danneggiante non vi abbia provveduto personalmente.

4. Il pagamento delle somme di cui ai commi 1 e 2 non costituisce titolo per la cessione al trasgressore delle cose danneggiate.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 26 luglio 2006

p. Mercedes Bresso
Il Vice Presidente
Paolo Peveraro

LAVORI PREPARATORI

Disegno di legge n. 278

Sanzioni relative alla normativa del Piano naturalistico del Sito di Importanza Comunitaria Palude di San Genuario.

- Presentato dalla Giunta regionale il 2 maggio 2006.

- Assegnato alla V Commissione in sede referente il 5 maggio 2006.

- Sul testo sono state effettuate consultazioni.

- Testo licenziato dalla Commissione referente il 6 luglio 2006 con relazione di Giorgio Ferraris.

- Approvato in Aula il 18 luglio 2006 con 35 voti favorevoli, 11 astenuti e 1 non votante.

NOTE

Il testo delle note qui pubblicato è redatto al cura della Direzione Processo Legislativo del Consiglio Regionale al solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l’efficacia degli atti legislativi qui trascritti. I testi delle leggi regionali nella versione storica e nella versione coordinata vigente sono anche reperibili nella Banca Dati Arianna sul sito www.consiglioregionale.piemonte.it.


Note all’articolo 1

- Il testo dell’articolo 8 della l.r. 57/1979 è il seguente:

“Art. 8. (Effetti dei piani naturalistici)

[1] I piani naturalistici di cui al precedente articolo 7 sono approvati con deliberazione del Consiglio Regionale, su proposta della Giunta Regionale.

[2] I piani naturalistici sono obbligatori per le aree istituite in parchi naturali, riserve naturali o aree attrezzate e costituiscono parte integrante dei piani generali delle aree interessate, previsti dalle singole leggi istitutive.

[3] Le previsioni e le normative contenute nei piani naturalistici hanno efficacia dalla data di esecutività della deliberazione del Consiglio Regionale che li approva. Con legge regionale sono previste apposite sanzioni a tutela delle direttive e delle normative contenute nei piani naturalistici..".

- Il testo dell’articolo 423 bis del codice penale è il seguente:

“423-bis. Incendio boschivo.

Chiunque cagioni un incendio su boschi, selve o foreste ovvero su vivai forestali destinati al rimboschimento, propri o altrui, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni.

Se l’incendio di cui al primo comma è cagionato per colpa, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.

Le pene previste dal primo e dal secondo comma sono aumentate se dall’incendio deriva pericolo per edifici o danno su aree protette.

Le pene previste dal primo e dal secondo comma sono aumentate della metà, se dall’incendio deriva un danno grave, esteso e persistente all’ambiente.".

- Il testo dell’articoli 703 del codice penale è il seguente:

“703. Accensioni ed esplosioni pericolose.

Chiunque, senza la licenza dell’autorità, in un luogo abitato o nelle sue adiacenze, o lungo una pubblica via o in direzione di essa spara armi da fuoco, accende fuochi d’artificio, o lancia razzi, o innalza aerostati con fiamme, o, in genere, fa accensioni o esplosioni pericolose, è punito con l’ammenda fino a lire duecentomila.

Se il fatto è commesso in un luogo ove sia adunanza o concorso di persone, la pena è dell’arresto fino a un mese.".

- Il testo dell’articolo 13 della l.r. 16/1994 è il seguente:

“Art. 13. Sanzioni

1. Per le violazioni ai divieti e per l’inosservanza degli obblighi di cui alla presente legge, nei territori boscati e cespugliati compresi e non nel piano di cui all’articolo 1 della legge 1° marzo 1975, n. 47, si applicano le seguenti sanzioni:

a) per le violazioni di cui all’articolo 7 si applica la sanzione da lire 100.000 (51,65) a lire 1.000.000 (516,46);

b) per le violazioni di cui all’articolo 7 durante il periodo di grave pericolosità incendi boschivi di cui al comma 1 dell’articolo 9 della legge 1° marzo 1975, n. 47 si applica la sanzione da lire 150.000 (77,47) a lire 1.500.000 (774,69);

c) per le violazioni di cui all’articolo 8, comma 1 si applica la sanzione da lire 400.000 (206,58) a lire 2.000.000 (1032,91) per ogni decara o frazione di decara;

d) per le violazioni di cui all’articolo 8, comma 3 si applica la sanzione da lire 4.000 (2,07) a lire 12.000 (6,20) per ogni capo di bestiame;

e) per le violazioni di cui all’articolo 8, comma 4 si applica la sanzione da lire 200.000 (103,29) a lire 1.200.000 (619,75);

f) per le violazioni di cui all’articolo 10, comma 1 si applica la sanzione da lire 20.000 (10,33) a lire 200.000 (103,29) per ogni cento metri lineari di banchina o scarpata non ripulita, o frazione di essi.

g) per le violazioni di cui all’articolo 10, comma 2 si applica la sanzione prevista dall’articolo 26 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267.".

- La parte quarta, titolo VI, capo I del d.lgs. 152/2006 (relativo a “Sanzioni”) comprende gli articoli da 254 a 263.


Nota all’articolo 3

- Il capo I (relativo a “Le sanzioni amministrative”) della l. 689/1981 comprende gli articoli da 1 a 43.