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Bollettino Ufficiale n. 31 del 3 / 08 / 2006

Legge regionale 26 luglio 2006, n. 25.

Costituzione e disciplina della Commissione di garanzia. Modifiche alle leggi regionali n. 4 del 1973, n. 55 del 1990 e n. 22 del 2004 in materia di iniziativa legislativa popolare e degli enti locali e di referendum.

Il Consiglio regionale ha approvato.

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

CAPO I.

COMMISSIONE DI GARANZIA

Art. 1.

(Commissione di garanzia)

1. In attuazione degli articoli 91 e 92 dello Statuto, la presente legge costituisce e disciplina la Commissione di garanzia (di seguito Commissione) quale organo consultivo indipendente ed imparziale di verifica nell’ambito delle attribuzioni definite dall’articolo 2.

Art. 2.

(Attribuzioni)

1. Su richiesta del Presidente della Giunta regionale o del Presidente del Consiglio regionale o di un terzo dei Consiglieri regionali oppure del Consiglio delle autonomie locali nelle materie di sua competenza, la Commissione esprime parere ai sensi dell’articolo 92 dello Statuto:

a) sull’interpretazione dello Statuto nei conflitti di attribuzione tra gli organi della Regione e tra la Regione e gli enti locali;

b) sul carattere invasivo e lesivo delle attribuzioni regionali da parte di leggi o atti aventi forza di legge dello Stato;

c) sulla coerenza statutaria delle proposte e dei disegni di legge, dei progetti di regolamento del Consiglio regionale, di cui all’articolo 27 dello Statuto;

d) sulla coerenza statutaria dei progetti di regolamento della Giunta regionale, di cui agli articoli 27 e 56 dello Statuto

2. Le Commissioni consiliari possono richiedere pareri alla Commissione, avanzando motivata richiesta al Presidente del Consiglio regionale che la inoltra alla stessa.

Art. 3.

(Composizione e durata)

1. La Commissione è composta da sette membri eletti dal Consiglio regionale a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti sulla base di candidature presentate ai sensi della legge regionale 23 marzo 1995, n. 39 (Criteri e disciplina delle nomine ed incarichi pubblici di competenza regionale e dei rapporti tra la Regione ed i soggetti nominati) e successive modificazioni:

a) un magistrato a riposo delle giurisdizioni ordinaria, amministrativa e contabile;

b) due professori universitari di ruolo in materie giuridiche;

c) due avvocati con almeno quindici anni di esercizio;

d) due ex Consiglieri regionali.

2. La Commissione, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, elegge al proprio interno il Presidente. Il Presidente resta in carica tre anni ed è rieleggibile una sola volta, nel rispetto dei termini di cui al comma 3.

3. I componenti della Commissione sono nominati per sei anni e non sono rieleggibili. Se un componente della Commissione cessa dall’incarico prima della scadenza del mandato, il suo successore resta in carica sei anni.

Art. 4.

(Incompatibilità e prerogative)

1. L’ufficio di componente della Commissione è incompatibile con l’espletamento di qualunque attività professionale, imprenditoriale, commerciale o di pubblica funzione che possa costituire conflitto di interessi con la Regione.

2. I componenti della Commissione, nello svolgimento delle loro funzioni, hanno libero accesso agli uffici e agli atti della Regione, purché tale accesso sia connesso allo svolgimento del loro incarico.

3. L’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale definisce le ulteriori modalità di funzionamento e organizzazione della Commissione.

Art. 5.

(Trattamento economico)

1. Ai componenti della Commissione è corrisposto un gettone di presenza, pari al doppio di quello percepito dai Consiglieri regionali in carica, ed un rimborso spese ai sensi dell’articolo 2 della legge regionale 13 ottobre 1972, n. 10 (Determinazione delle indennità spettanti ai membri del Consiglio e della Giunta regionali) e successive modificazioni, per ogni giornata di presenza ai lavori della stessa.

Art. 6.

(Termini per l’espressione del parere)

1. La Commissione esprime il proprio parere entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta da parte degli organi competenti. Il termine è prorogabile di ulteriori trenta giorni una sola volta e sulla base di motivazioni espresse.

2. Decorsi i termini di cui al comma 1, gli organi regionali possono comunque procedere.

3. Il decorso dei termini è sospeso di diritto dal 1° al 31 agosto di ogni anno.

Art. 7.

(Efficacia del parere)

1. La Commissione trasmette al Consiglio regionale tutti i pareri espressi.

2. Il Presidente e la Giunta regionale riesaminano i provvedimenti oggetto di rilievo.

3. Gli organi regionali competenti possono deliberare in senso contrario ai pareri espressi dalla Commissione, con provvedimento motivato.

Art. 8.

(Attribuzioni in materia di referendum e di procedimenti di iniziativa legislativa popolare e degli enti locali)

1. La Commissione esprime il giudizio sulla ricevibilità e sull’ammissibilità delle proposte di referendum ai sensi dell’articolo 81 dello Statuto, secondo le modalità stabilite dalla legge regionale 16 gennaio 1973, n. 4 ( Iniziativa popolare e degli enti locali e referendum abrogativo e consultivo) e successive modificazioni.

2. La Commissione e’ altresì organo consultivo della Regione sulle questioni tecnico-giuridiche che concernono l’interpretazione e l’applicazione al caso concreto delle norme statutarie e delle leggi regionali in materia di istituti di partecipazione di cui al Titolo IV dello Statuto, nonche’ delle altre leggi nazionali e regionali di cui si renda necessaria l’interpretazione o l’applicazione nel corso dei predetti procedimenti.

3. Gli organi regionali che intervengono nei procedimenti previsti dalla l.r. 4/1973 e successive modificazioni, sono tenuti a sentire il parere della Commissione.

CAPO II

MODIFICHE ALLE LEGGI REGIONALI 16 GENNAIO 1973, N. 4, 20 DICEMBRE 1990, N. 55 E 13 OTTOBRE 2004, N. 22.

Art. 9.

(Modifica dell’articolo 12 bis della l.r. 4/1973 )

1. Al comma 6 dell’articolo 12 bis della legge regionale 16 gennaio 1973, n. 4 (Iniziativa popolare e degli enti locali e referendum abrogativo e consultivo), le parole: ‘’Commissione consultiva regionale per i procedimenti di iniziativa legislativa popolare e degli Enti locali e di referendum’’ sono sostituite dalle seguenti: ‘’Commissione di garanzia di cui agli articoli 91 e 92 dello Statuto’’.

Art. 10.

(Modifica dell’articolo 18 della l. r. 4/1973)

1. L’articolo 18 della l.r. 4/1973 è sostituito dal seguente:

“ Art. 18.

1. Salvo il disposto dell’articolo 17, le richieste di referendum devono essere depositate in ciascun anno dal 1°gennaio al 30 settembre.

2. Scaduto detto termine ed entro il 31 ottobre, la Commissione di garanzia esamina tutte le richieste presentate e decide sulla ricevibilità ed ammissibilità delle stesse.

3. Se la Commissione riscontra irregolarità nella procedura di formazione o di presentazione della richiesta e della documentazione prescritta, con propria decisione stabilisce un termine la cui scadenza non può essere superiore ai trenta giorni dal ricevimento della comunicazione per la sanatoria, e ne dà immediato avviso al Presidente della Giunta regionale nonché comunicazione al Presidente del Consiglio regionale.

4. Di tale decisione il Presidente della Giunta è tenuto, con propria ordinanza, a dare tempestiva comunicazione ai promotori o ai delegati della richiesta di referendum, perché procedano a sanare le irregolarità riscontrate.

5. Entro il 31 dicembre, l’Ufficio di Presidenza provvede, con decisione assunta a maggioranza dei suoi componenti, sentiti i promotori ed i delegati delle richieste di referendum, alla concentrazione di quelle tra esse che rivelino uniformità o analogia di materia, mantenendo invece distinte le altre che non presentano tali caratteri.".

Art. 11.

(Modifica dell’articolo 19 della l.r. 4/1973)

1. Il comma 1 dell’articolo 19 della l.r. 4/1973 è sostituito dal seguente:

“1. Tutte le decisioni sulla ricevibilità e sull’ ammissibilità delle richieste di referendum nonché quelle relative alla concentrazione delle richieste stesse, di cui all’articolo 18, sono comunicate, entro il 15 gennaio, dal Presidente del Consiglio regionale al Presidente della Giunta.”.

Art. 12.

(Modifica dell’articolo 32 della l.r. 4/1973)

1. Al comma 3 dell’articolo 32 della l.r. 4/1973 le parole: “Commissione consultiva regionale per i procedimenti di iniziativa legislativa popolare e degli Enti locali e di referendum’’ sono sostituite dalle seguenti: “Commissione di garanzia’’

Art. 13.

(Modifica dell’articolo 7 della l.r. 22/2004)

1. Al comma 1 dell’articolo 7 della legge regionale 13 ottobre 2004, n. 22 (Disciplina del referendum popolare ai sensi dell’articolo 123 della Costituzione), le parole: “Commissione consultiva regionale per i procedimenti di iniziativa legislativa popolare e degli Enti locali e di referendum, di cui all’articolo 4 della legge regionale 20 dicembre 1990, n. 55 (Modificazione della l.r. 4/1973 in materia di iniziativa legislativa popolare e degli Enti locali e di referendum)’’, sono sostituite dalle seguenti: “Commissione di garanzia di cui agli articoli 91 e 92 dello Statuto.”

Art. 14.

(Modifica dell’articolo 9 della l.r. 22/2004)

1. Al comma 1 dell’articolo 9, della l.r. 22/2004, le parole: ‘’sentita, ai sensi dell’articolo 5 della l.r. 55/1990, la Commissione consultiva regionale per i procedimenti di iniziativa legislativa popolare e degli Enti locali e di referendum’’ sono sostituite dalle seguenti: “sentita la Commissione di garanzia”.

Art. 15.

(Modifiche della l.r. 55/1990)

1. Il Titolo II della l.r. 55/1990, fatto salvo il disposto dell’articolo 5, comma 2, è abrogato.

2. All’articolo 5, comma 2, della l.r. 55/1990, dopo le parole: “Commissione’’ sono aggiunte le parole: “di garanzia di cui agli articoli 91 e 92 dello Statuto.”.

Art. 16.

(Disposizioni transitorie e finali)

1. La Commissione consultiva regionale per i procedimenti di iniziativa legislativa popolare e degli Enti locali e di referendum di cui alla l.r. 55/1990 esercita le proprie funzioni sino all’insediamento della Commissione di garanzia. Da tale data la Commissione consultiva è soppressa.

2. Le disposizioni di cui agli articoli 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 del presente Titolo II si applicano a decorrere dalla data di insediamento della Commissione di garanzia.

CAPO III.

DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Art. 17.

(Norma finanziaria)

1. Per l’attuazione della presente legge, la spesa per il biennio 2006-2007 ammonta a euro 95.000,00.

2. Per le spese di istituzione e di funzionamento della Commissione di garanzia, stimate in euro 30.000,00 per l’esercizio 2006, in termini di competenza e di cassa, da ricomprendersi nell’unità previsionale di base (UPB) 09001 (Bilanci e finanze Spese del Consiglio regionale - Titolo I - spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione per l’anno 2006, si fa fronte con le dotazioni finanziarie dell’UPB 09011 (Bilanci e finanze Bilanci - Titolo I - spese correnti) del bilancio di previsione per l’anno finanziario 2006.

3. Per l’anno finanziario 2007, agli oneri pari a euro 65.000,00, in termini di competenza, stanziati nell’UPB 09001 del bilancio pluriennale 2006-2008 si fa fronte con le risorse finanziarie individuate secondo le modalità previste dall’articolo 8 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte) e dall’articolo 30 della legge regionale 4 marzo 2003, n. 2 (Legge finanziaria per l’anno 2003).

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 26 luglio 2006

p. Mercedes Bresso
Il Vice Presidente
Paolo Peveraro

LAVORI PREPARATORI

Proposta di legge n. 286

Testo unificato delle pdl n. 280 e n. 286 ‘Costituzione e disciplina della Commissione di garanzia. Modifiche alle leggi regionali 16 gennaio 1973, n. 4, 20 dicembre 1990, n. 55 e 13 ottobre 2004, n. 22’.

- Presentata dai Consiglieri Marco Bellion, Rocchino Muliere, Aldo Reschigna, Luigi Sergio Ricca, Luca Robotti, Marco Travaglini, Graziella Valloggia in data 30 maggio 2006

- Assegnata alla VIII commissione in sede referente in data 31 maggio 2006

- Testo licenziato dalla commissione referente il 10 luglio 2006 con relazione di Paola Pozzi, Mariangela Cotto

- Approvata in aula il 18 luglio 2006 con 44 voti favorevoli e 1 non votante

- Testo congiunto dei progetti di legge 80280

NOTE

Il testo delle note qui pubblicato è redatto a cura della Direzione Processo Legislativo del Consiglio regionale al solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l’efficacia degli atti legislativi qui trascritti. I testi delle leggi regionali, nella versione storica e nella versione coordinata vigente, sono anche reperibili nella Banca Dati ARIANNA sul sito www.consiglioregionale.piemonte.it.


Note all’articolo 1

- Il testo dell’articolo 91 dello Statuto è il seguente:

“ Art. 91 (Commissione di garanzia)

1. La Commissione di garanzia è organismo indipendente della Regione ed è composta da sette membri eletti dal Consiglio regionale a maggioranza qualificata, di cui:

a) un magistrato a riposo delle giurisdizioni ordinaria, amministrativa e contabile;

b) due professori universitari di ruolo in materie giuridiche;

c) due avvocati con almeno quindici anni di esercizio;

d) due ex Consiglieri regionali.

2. La Commissione elegge al proprio interno un Presidente; i suoi componenti sono nominati per sei anni e non sono rieleggibili.

3. La legge regionale detta le norme per la sua costituzione e il suo funzionamento.".

- Il testo dell’articolo 92 dello Statuto è il seguente:

“ Art. 92 ( Attribuzioni della Commissione di garanzia)

1. La Commissione di garanzia, su richiesta del Presidente della Giunta regionale o del Presidente del Consiglio regionale o di un terzo dei Consiglieri oppure del Consiglio delle autonomie locali nelle materie di sua competenza, esprime parere:

a) sull’interpretazione dello Statuto nei conflitti di attribuzione tra gli organi della Regione e tra la Regione e gli enti locali;

b) sul carattere invasivo e lesivo delle attribuzioni regionali da parte di leggi o atti aventi forza di legge dello Stato;

c) sulla coerenza statutaria di progetti di leggi e di regolamenti.

2. La Commissione di garanzia esercita ogni altra funzione attribuitale dallo Statuto, dalle leggi e dal Regolamento.

3. La Commissione di garanzia trasmette al Consiglio regionale tutti i pareri espressi.

4. Il Consiglio regionale può comunque deliberare in senso contrario a singoli pareri.

5. Il Presidente e la Giunta regionale riesaminano i provvedimenti oggetto di rilievo.”.

Note all’articolo 2

- Il testo dell’articolo 27 dello Statuto è il seguente:

“ Art. 27 (Esercizio della potestà regolamentare)

1. La Regione esercita la potestà regolamentare.

2. Nelle materie di competenza legislativa regionale la potestà regolamentare spetta alla Giunta regionale, secondo i principi e le modalità dettati dalla legge regionale, salvo nei casi in cui essa sia riservata dalla legge al Consiglio regionale.

3. Il Consiglio esercita la potestà regolamentare delegata alla Regione nelle materie di competenza esclusiva statale.

4. I regolamenti di attuazione e di esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell’Unione europea sono approvati dalla Giunta previo parere obbligatorio della Commissione consiliare competente.

5. Il Consiglio, nelle materie non riservate alla legge regionale dalla Costituzione o dallo Statuto, ha facoltà di autorizzare la Giunta ad adottare regolamenti di delegificazione. La legge che determina le norme generali regolatrici della materia individua quali disposizioni di legge sono abrogate, con effetto dall’entrata in vigore del regolamento. Le materie oggetto di legislazione concorrente non possono essere delegificate.

6. Nell’esercizio della potestà regolamentare la Regione rispetta l’autonomia normativa degli enti locali.

7. I regolamenti sono pubblicati entro dieci giorni dalla loro emanazione ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione, salvo che, per ragioni d’urgenza, il regolamento stesso stabilisca un termine diverso.".

- Il testo dell’art 56 dello Statuto è il seguente:

“ Art. 56 (Attribuzioni della Giunta regionale)

1. La Giunta regionale provvede all’attuazione del programma di governo, ha potere di iniziativa legislativa, esegue le deliberazioni del Consiglio regionale, esercita la potestà regolamentare secondo le disposizioni dello Statuto e della legge, provvede all’esecuzione delle leggi.

2. La Giunta inoltre:

a) predispone il bilancio annuale di previsione, il rendiconto generale e le relative variazioni, il bilancio pluriennale, il documento di programmazione economico-finanziaria e gli strumenti di manovra finanziaria da sottoporre all’approvazione del Consiglio;

b) predispone il disegno di legge comunitaria regionale;

b) amministra il patrimonio e il demanio della Regione, nei modi e nei limiti stabiliti dalla legge;

c) controlla la gestione dei servizi pubblici regionali affidati ad enti dipendenti dalla Regione, ad aziende speciali e a società a partecipazione regionale;

d) delibera sulle liti attive e passive, sulle rinunce e sulle transazioni;

e) delibera, informandone il Consiglio, sui ricorsi di legittimità costituzionale e sui conflitti di attribuzione avanti alla Corte costituzionale;

f) ha facoltà, previa delega del Consiglio conferita con legge, di predisporre codici di settore e di materia successivamente approvati dal Consiglio;

g) esercita ogni altra attribuzione ad essa demandata dalla Costituzione, dalle leggi dello Stato, dallo Statuto e dalle leggi regionali.".


Nota all’articolo 5

- Il testo dell’art. 2 della l. r. 10/1972 è il seguente:

“ Art. 2 Rimborso delle spese

1. Per le spese sostenute in relazione ad ogni giorno di presenza effettiva ad una o più riunioni istituzionali, ai Consiglieri regionali sono corrisposti una indennità di presenza, nella misura di L. 200.000, incrementata ogni anno nella misura prevista dal comma 2 dell’articolo 6 della legge regionale 1° marzo 1995, n. 27 (Disposizioni in materia di trattamento indennitario dei Consiglieri), ed un rimborso chilometrico relativo al percorso compiuto per partecipare alle riunioni stesse calcolato moltiplicando tale percorso per il costo chilometrico medio d’esercizio riferito a un’autovettura a benzina di segmento di tipo “d”, definito semestralmente con deliberazione dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale sulla base delle tabelle dei costi analitici di esercizio aggiornati periodicamente dall’A.C.I.. I Consiglieri con residenza nel Comune sede della riunione di carattere istituzionale, nonché quelli che usufruiscono in via permanente di autovetture di servizio, non ricevono il rimborso chilometrico Nel caso in cui le riunioni istituzionali si svolgano fuori dal territorio regionale e comportino il rimborso di spese di viaggio e di soggiorno, si procede alla loro liquidazione ai sensi dell’art. 19 legge regionale 13 febbraio 1995, n. 15 (Disciplina del trattamento di missione), con esclusione del rimborso delle spese per i pasti.

2. Per le spese sostenute in relazione ad altre attività connesse alla espletazione del mandato, ai Consiglieri regionali è altresì corrisposto un rimborso forfettario mensile costituito da una quota equivalente alla indennità di presenza ed al rimborso chilometrico relativi a 8 giorni di presenza, calcolati moltiplicando il doppio della distanza tra la residenza e il capoluogo della Regione, sino ad una distanza massima pari a quella esistente tra il capoluogo regionale e il comune piemontese più lontano e da una quota corrispondente alla percorrenza di 3.000 chilometri, calcolata moltiplicando tale cifra per il costo chilometrico medio d’esercizio definito ai sensi del comma precedente.

3. Il Consiglio Regionale, su proposta dell’Ufficio di Presidenza, definisce con propria deliberazione quali sono le riunioni e le attività istituzionali per le quali spettano l’indennità ed il rimborso, di cui al comma 1.".


Nota all’articolo 8

- Il testo dell’art. 81 dello Statuto è il seguente:

“ Art. 81 ( Ricevibilità e ammissibilità delle proposte di referendum)

1. Il giudizio sulla ricevibilità e sull’ammissibilità delle proposte di referendum è espresso dalla Commissione di garanzia di cui all’articolo 91, secondo le modalità stabilite dalla legge.

2. Le modalità di indizione e di svolgimento del procedimento referendario sono determinate dalla legge.".


Nota all’articolo 9

- Il testo dell’art. 12 bis della l. r . 4/1973, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“ Art. 12 bis

1. I cittadini che intendono promuovere il referendum presentano, in numero non inferiore a 600, istanza scritta all’Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale. Un funzionario delegato dall’Ufficio di Presidenza dà atto dell’avvenuto deposito dell’istanza mediante processo verbale del quale viene rilasciata copia al primo firmatario.

2. I promotori debbono essere iscritti nelle liste elettorali di uno o più Comuni della Regione. L’iscrizione può essere comprovata con dichiarazione, anche contestuale all’istanza, sottoscritta dagli interessati e autenticata nei modi previsti per l’autenticazione delle firme relative alla richiesta di referendum.

3. L’istanza deve riportare il testo del quesito che si intende sottoporre alla votazione popolare, formulato come prescritto all’art. 12.

4. L’Ufficio di Presidenza informa tempestivamente della presentazione dell’istanza il Consiglio Regionale e il Presidente della Giunta che ne dà notizia mediante pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

5. L’Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale, entro trenta giorni dalla presentazione dell’istanza, accerta la ricevibilità della istanza di referendum di cui ai commi 1, 2 e 3, nonché se il quesito referendario è formulato in conformità alle disposizioni di cui all’art. 11 della presente legge. Accerta altresì l’inesistenza di effetti di incostituzionalità conseguenti all’eventuale abrogazione delle disposizioni oggetto del referendum.

6. A tal fine, l’Ufficio di Presidenza chiede il parere della Commissione di garanzia di cui agli articoli 91 e 92 dello Statuto.

7. L’Ufficio di Presidenza, nell’ipotesi di non ricevibilità dell’istanza di referendum ovvero di non conformità del quesito referendario alle disposizioni di cui all’art. 11 o di effetti di incostituzionalità conseguenti all’eventuale abrogazione delle disposizioni oggetto del referendum, dispone la reiezione dell’istanza.

8. Se la decisione dell’Ufficio di Presidenza è positiva, si procede con gli adempimenti di cui agli altri articoli successivi.

9. L’Ufficio di Presidenza delibera all’unanimità. Se non si raggiunge l’unanimità, delibera il Consiglio Regionale a maggioranza assoluta dei componenti entro 15 giorni dalla riunione dell’Ufficio di Presidenza.".


Nota all’articolo 11

- Il testo dell’art. 19 della l. r . 4/1973, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“ Art. 19

1. Tutte le decisioni sulla ricevibilità e sull’ ammissibilità delle richieste di referendum nonché quelle relative alla concentrazione delle richieste stesse, di cui all’articolo 18, sono comunicate, entro il 15 gennaio, dal Presidente del Consiglio regionale al Presidente della Giunta.

2. Con proprio decreto, da pubblicarsi entro il 31 gennaio, il Presidente della Giunta, in osservanza alle decisioni di cui al comma precedente, indica quali delle richieste di referendum siano ammesse e quali respinte perché contrarie ai disposti dello Statuto e della presente legge.".


Nota all’articolo 12

- Il testo dell’art. 32 della l. r . 4/1973, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“ Art. 32

1. Se, prima della emanazione del decreto di indizione o, comunque, prima della data del suo svolgimento, la legge, il regolamento, il provvedimento amministrativo, o le singole disposizioni di essi, cui il referendum si riferisce, sono stati abrogati, le operazioni relative non hanno più corso.

2. Se l’abrogazione degli atti, o delle singole disposizioni, è stata accompagnata da altra disciplina della medesima materia, senza modificazioni né dei principi ispiratori della disciplina preesistente, né dei contenuti n6rmativi essenziali dei singoli precetti, il referendum si svolge sulle nuove disposizioni entro i termini prestabiliti.

3. L’annullamento della procedura referendaria o la sua prosecuzione, secondo quanto disposto dai commi 1 e 2, sono stabiliti dal Presidente della Giunta con proprio decreto motivato, previo parere conforme della Commissione di garanzia. La decisione di annullamento, fatte salve le impugnative previste dalla leggi nazionali, costituisce provvedimento definitivo e preclusivo per l’ulteriore corso della iniziativa referendaria.".


Nota all’articolo 13

- Il testo dell’art. 7 della l. r . 22/2004, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“ Art. 7 ( Procedimento di verifica di regolarità della richiesta)

1. L’Ufficio di Presidenza, entro trenta giorni dalla data di deposito della richiesta di cui all’articolo 6, sentita la Commissione di garanzia, di cui agli articolo 91 e 92 dello Statuto, verifica la regolarità della richiesta per quanto concerne il termine di presentazione, il quesito referendario, il numero e la qualità dei richiedenti.

2. Per rilevanti difficoltà nella verifica della documentazione il termine di cui al comma 1 può essere prorogato fino ad un massimo di 90 giorni con deliberazione motivata dell’Ufficio di Presidenza, da comunicare ai promotori di cui all’articolo 4, comma 1.

3. Se la richiesta di referendum è ritenuta irregolare, essa è dichiarata improcedibile. L’Ufficio di Presidenza ne dà comunicazione immediata al Consiglio regionale, ai promotori di cui all’articolo 4, comma 1, e dispone l’immediata pubblicazione della decisione sul Bollettino Ufficiale della Regione. Se non sono trascorsi i tre mesi di cui all’articolo 1 comma 4, possono comunque essere presentate nuove richieste.

4. Nell’ipotesi di cui al comma 3, se è trascorso il termine di tre mesi dalla pubblicazione di cui all’articolo 1, comma 4, e se il Governo non ha promosso la questione di legittimità costituzionale della legge stessa, la legge di revisione statutaria è promulgata dal Presidente della Regione con la seguente formula: “Il Consiglio regionale ha approvato; la richiesta di referendum presentata in data ... è stata dichiarata irregolare dall’Ufficio di Presidenza, con atto pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione in data ... ; il Presidente della Regione promulga la seguente legge di revisione statutaria: (testo della legge). La presente legge regionale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte”.

5. Se la richiesta di referendum è ritenuta regolare, l’Ufficio di Presidenza ne dà comunicazione immediata al Consiglio regionale, ai promotori di cui all’articolo 4, comma 1, ed al Presidente della Regione, che provvede, entro trenta giorni dalla deliberazione stessa, con decreto da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale, ad indire il referendum, ai sensi dell’articolo 10.".


Nota all’articolo 14

- Il testo dell’art. 9 della l. r . 22/2004, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“ Art. 9 ( Procedimento di verifica di regolarità della richiesta)

1. Entro sette giorni dalla data di ricevimento del verbale e della documentazione di cui all’articolo 8, comma 3, l’Ufficio di Presidenza, sentita la Commissione di garanzia, verifica la regolarità della richiesta per quanto concerne il termine di presentazione, il quesito referendario, il numero e la qualità dei richiedenti.

2. Ove riscontri la necessità di rettifiche, integrazioni o correzioni l’Ufficio di Presidenza ne dà notizia al delegato di cui all’articolo 8, comma 2, al quale assegna, per una sola volta, un termine non superiore a dieci giorni per tutte le rettifiche, integrazioni ed eventuali controdeduzioni. Entro i successivi tre giorni l’Ufficio di Presidenza decide sulla regolarità della richiesta.

3. Se la richiesta di referendum è ritenuta irregolare, essa è dichiarata improcedibile senza che sia pregiudicata la presentazione di nuove richieste. L’Ufficio di Presidenza ne dà comunicazione immediata al Consiglio regionale, al delegato di cui all’articolo 8, comma 2, e dispone l’immediata pubblicazione della decisione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

4. Nell’ipotesi di cui al comma 3, se è trascorso il termine di tre mesi dalla pubblicazione di cui all’articolo 1, comma 4, e se il Governo non ha promosso la questione di legittimità costituzionale della legge stessa, la legge di revisione statutaria è promulgata dal Presidente della Regione con la seguente formula: “Il Consiglio regionale ha approvato; la richiesta di referendum presentata in data .... è stata dichiarata irregolare dall’Ufficio di Presidenza, con atto pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione in data ....; il Presidente della Regione promulga la seguente legge di revisione statutaria: (testo della legge). La presente legge regionale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte”.

5. Se la richiesta di referendum è ritenuta regolare, l’Ufficio di Presidenza ne dà comunicazione immediata al Consiglio regionale e al Presidente della Regione, che provvede, entro trenta giorni dalla comunicazione stessa, con decreto da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale, ad indire il referendum, ai sensi dell’articolo 10.".


Nota all’articolo 15

- Il testo dell’art. 5 della l. r . 55/1990, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“ Art. 5 ( Termini per i pareri della Commissione)

1. I termini assegnati dalla legge regionale 16 gennaio 1973, n. 4 all’Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale nei procedimenti di iniziativa legislativa popolare e degli Enti locali e di referendum sono sospesi durante il periodo compreso fra la data di invio alla Commissione di garanzia di cui agli articoli 91 e 92 dello Statuto della Regione Piemonte, della richiesta di parere e la data del deposito dello stesso presso la segreteria dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio.".


Note all’articolo 17

- Il testo dell’art. 8 della l. r. 7/2001 è il seguente:

“ Art. 8 ( Legge finanziaria)

1. Unitamente al bilancio annuale e pluriennale, la Giunta presenta al Consiglio, per l’approvazione, il progetto di legge finanziaria.

2. La legge finanziaria, in coerenza con gli obiettivi stabiliti nel documento di cui all’articolo 5 ed in connessione con lo sviluppo della fiscalità regionale, dispone annualmente il quadro di riferimento finanziario per il periodo compreso nel bilancio pluriennale e provvede, per il medesimo periodo:

a) alle variazioni delle aliquote e di tutte le altre misure che incidono sulla determinazione del gettito dei tributi di competenza regionale, con effetto dal 1° gennaio dell’anno cui essa si riferisce;

b) al rifinanziamento, per un periodo non superiore a quello considerato nel bilancio pluriennale, delle leggi di spesa regionale;

c) alla riduzione, per ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale, di autorizzazioni legislative di spesa;

d) alla determinazione, per le leggi regionali che dispongono spese a carattere permanente o pluriennale, delle quote destinate a ciascuno degli anni considerati.

3. La legge finanziaria può disporre, per ciascuno degli anni compresi nel bilancio pluriennale, nuove o maggiori spese correnti o riduzioni di entrata nei limiti delle nuove o maggiori entrate di sicura acquisizione e delle riduzioni permanenti di autorizzazioni di spesa corrente. In ogni caso, le nuove o maggiori spese disposte con la legge finanziaria non possono concorrere a determinare tassi di evoluzione delle spese medesime che risultino incompatibili con le linee stabilite nel documento di cui all’articolo 5.

4. La legge finanziaria è approvata nella stessa sessione di approvazione del bilancio annuale e pluriennale, approvando, nell’ordine, la legge finanziaria e il bilancio annuale.".

- Il testo dell’art. 30 della l. r. 2/2003 è il seguente:

“ Art. 30 ( Norma finale)

1. A partire dall’esercizio 2004, la legge finanziaria stabilisce, in attuazione dell’articolo 8 della l.r. 7/2001, l’autorizzazione della spesa per tutte le leggi o provvedimenti regionali vigenti, la cui copertura finanziaria non sia esplicitamente disposta da una norma relativa all’esercizio di riferimento, o che rimandino per la copertura finanziaria alla legge di bilancio.

2. L’autorizzazione della spesa di cui al comma 1 può disporre la riduzione o l’aggiornamento degli stanziamenti originariamente previsti.

3. In relazione a ciascun esercizio la legge di bilancio non può prevedere finanziamenti di leggi o provvedimenti regionali per cui non sia stata autorizzata la spesa in sede di legge finanziaria.".