Torna al Sommario Indice Sistematico

Bollettino Ufficiale n. 31 del 3 / 08 / 2006

Codice 25.6
D.D. 8 marzo 2006, n. 385

R.D. 523/1904 - Polizia Fluviale n. 4372 - Costruzione opere di difesa spondale del Rivo Vasserone in comune di Canale - Richiedente: Sigg. Sperone Sergio Sebastiano e Sperone Carlo -

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

di autorizzare, ai fini idraulici, i Signori Sperone Sergio Sebastiano (omissis) e Sperone Carlo (omissis), ad eseguire l’opera in oggetto nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate nei disegni allegati all’istanza, che si restituiscono al richiedente vistati da questo Settore, e subordinatamente all’osservanza delle seguenti condizioni:

* l’opera dovrà essere realizzata in perfetta aderenza alla sponda attuale;

* l’opera dovrà essere posta ad una quota non superiore al piano di campagna e alla sponda opposta;

* l’opera deve essere realizzata nel rispetto delle prescrizioni tecniche di cui in premessa e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;

* il materiale di risulta proveniente dagli scavi in alveo dovrà essere usato esclusivamente per la colmatura di depressioni di alveo o di sponda, ove necessario, in prossimità dell’opera di cui trattasi, mentre quello proveniente dalla demolizione di murature esistenti dovrà essere asportato dall’alveo;

* le sponde ed eventuali opere di difesa interessate dall’esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d’arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;

* durante la costruzione dell’opera non dovranno essere causate turbative al buon regime idraulico del corso d’acqua;

* i lavori in argomento dovranno essere eseguiti, a pena di decadenza dall’autorizzazione stessa, entro il termine di anni uno, con la condizione che, una volta iniziata, dovrà essere eseguita senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore. E’ fatta salva l’eventuale concessione di proroga nel caso in cui, per giustificati motivi, l’inizio dei lavori non potesse avere luogo nei termini previsti;

* i committenti dell’opera dovranno comunicare a questo Settore, a mezzo di lettera raccomandata, l’inizio e l’ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonchè il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori; ad avvenuta ultimazione il committente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che l’opera è stata eseguita conformemente al progetto approvato;

* l’autorizzazione si intende accordata con l’esclusione di ogni responsabilità dell’Amministrazione in ordine alla stabilità del manufatto (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico del corso d’acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti d’alveo) in quanto resta l’obbligo dei soggetti autorizzati di mantenere inalterata nel tempo la zona d’imposta del manufatto mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione di questo Settore;

* i soggetti autorizzati, sempre previa autorizzazione di questo Settore, dovranno mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, sia dell’alveo che delle sponde, in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle del manufatto, che si renderanno necessarie al fine di garantire il regolare deflusso delle acque; in caso di inadempienza, questo Settore provvederà d’ufficio con diritto di rivalsa sui soggetti autorizzati;

* questo Settore si riserva la facoltà di ordinare modifiche all’opera autorizzata, a cura e spese dei soggetti autorizzati o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d’acqua che lo rendessero necessario o che l’ opera stessa sia in seguito giudicata incompatibile per il buon regime idraulico del corso d’acqua interessato;

* l’autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale dei soggetti autorizzati, i quali terranno l’Amministrazione regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderanno di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;

* i soggetti autorizzati, prima dell’inizio dei lavori, dovranno ottenere ogni altra autorizzazione necessaria ai sensi delle vigenti leggi in materia. (autorizzazione di cui al D. Lgs. n. 42/2004 - vincolo paesaggistico -, alla L.R. 45/1989 - vincolo idrogeologico -, ecc...).

Il presente provvedimento costituisce anche autorizzazione all’occupazione delle aree demaniali.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure al Tribunale Regionale delle Acque con sede a Torino, secondo le rispettive competenze.

Il Dirigente responsabile
Carlo Giraudo