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Bollettino Ufficiale n. 31 del 3 / 08 / 2006

Codice 25.9
D.D. 2 marzo 2006, n. 348

Ditta: Comune di Cannobio. Nulla osta ai soli fini idraulici per la formazione di uno scivolo a lago in prossimita’ del molo esistente antistante l’area individuata con il mapp. 288 Fg. 41 in Comune di Cannobio (VB) sul Lago Maggiore

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

che al Comune di Cannobio possa essere rilasciata l’autorizzazione per la formazione di uno scivolo a lago in prossimità del molo esistente antistante l’area individuata con il mapp. 288 Fg. 41 in Comune di Cannobio (VB) sul Lago Maggiore.

Il progetto prevede la formazione di uno scivolo a lago, per il superamento delle barriere architettoniche, che dovrà essere posto nella posizione e secondo le modalità indicate ed illustrate nel disegno allegato all’istanza in questione che, debitamente vistato da quest’Ufficio, viene restituito al richiedente, e subordinatamente all’osservanza delle seguenti condizioni:

1) lo scivolo dovrà essere posto in rapporto principalmente al buon regime idraulico delle acque del Lago interessato, restando a carico del richiedente ogni responsabilità di legge, nei riguardi di terzi, per eventuali danni che potrebbero derivare dall’esecuzione delle opere stesse;

2) dovranno essere eseguiti accurati calcoli statici dell’opera in argomento al fine della stabilità dello scivolo e dovrà essere verificata l’eventuale interferenza con il molo esistente;

3) il Comune di Cannobio è direttamente responsabile verso terzi di ogni danno cagionato alle persone e alla proprietà, tenendo sollevata ed indenne l’Amministrazione Regionale da ogni ricorso o pretesa di chi si ritenesse danneggiato dall’esercizio del presente nulla osta;

4) restano espressamente salvi i diritti spettanti al Consorzio del Ticino costituito con R.D.L. 14.06.1928, n. 1595 per la costituzione, la manutenzione e l’esercizio dell’Opera regolatrice dell’invaso del Lago Maggiore. In particolare il presente nulla osta è subordinato, per quanto riguarda il livello dell’acqua del Lago, ai limiti di escursione che il Consorzio del Ticino deve osservare in virtù delle norme dettate dal R.D.L. 14.06.1928, n. 1595 e successive disposizioni nonché a quei nuovi livelli che eventualmente venissero stabiliti in seguito anche d’intesa con il Governo Svizzero.

Il soggetto autorizzato dovrà acquisire il provvedimento concessorio al fine di regolarizzare amministrativamente e fiscalmente la propria posizione per l’occupazione di sedimi del demanio pubblico conseguente all’opera di che trattasi.

Il soggetto autorizzato, prima dell’inizio dei lavori, dovrà ottenere ogni autorizzazione necessaria secondo le vigenti leggi in materia (autorizzazioni comunali, autorizzazioni di cui al D. Lgs. n. 42/2004 - vincolo paesaggistico -, alla L.R. n. 45/1989 - vincolo idrogeologico -, ecc.) e dal Comitato Italo-Svizzero.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure al Tribunale Regionale delle Acque con sede a Torino, secondo le rispettive competenze.

Il Dirigente responsabile
Giovanni Ercole