Torna al Sommario Indice Sistematico
Bollettino Ufficiale n. 31 del 3 / 08 / 2006
Codice 25.9
D.D. 2 marzo 2006, n. 348
Ditta: Comune di Cannobio. Nulla osta ai soli fini idraulici per la formazione di uno scivolo a lago in prossimita del molo esistente antistante larea individuata con il mapp. 288 Fg. 41 in Comune di Cannobio (VB) sul Lago Maggiore
(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina
che al Comune di Cannobio possa essere rilasciata lautorizzazione per la formazione di uno scivolo a lago in prossimità del molo esistente antistante larea individuata con il mapp. 288 Fg. 41 in Comune di Cannobio (VB) sul Lago Maggiore.
Il progetto prevede la formazione di uno scivolo a lago, per il superamento delle barriere architettoniche, che dovrà essere posto nella posizione e secondo le modalità indicate ed illustrate nel disegno allegato allistanza in questione che, debitamente vistato da questUfficio, viene restituito al richiedente, e subordinatamente allosservanza delle seguenti condizioni:
1) lo scivolo dovrà essere posto in rapporto principalmente al buon regime idraulico delle acque del Lago interessato, restando a carico del richiedente ogni responsabilità di legge, nei riguardi di terzi, per eventuali danni che potrebbero derivare dallesecuzione delle opere stesse;
2) dovranno essere eseguiti accurati calcoli statici dellopera in argomento al fine della stabilità dello scivolo e dovrà essere verificata leventuale interferenza con il molo esistente;
3) il Comune di Cannobio è direttamente responsabile verso terzi di ogni danno cagionato alle persone e alla proprietà, tenendo sollevata ed indenne lAmministrazione Regionale da ogni ricorso o pretesa di chi si ritenesse danneggiato dallesercizio del presente nulla osta;
4) restano espressamente salvi i diritti spettanti al Consorzio del Ticino costituito con R.D.L. 14.06.1928, n. 1595 per la costituzione, la manutenzione e lesercizio dellOpera regolatrice dellinvaso del Lago Maggiore. In particolare il presente nulla osta è subordinato, per quanto riguarda il livello dellacqua del Lago, ai limiti di escursione che il Consorzio del Ticino deve osservare in virtù delle norme dettate dal R.D.L. 14.06.1928, n. 1595 e successive disposizioni nonché a quei nuovi livelli che eventualmente venissero stabiliti in seguito anche dintesa con il Governo Svizzero.
Il soggetto autorizzato dovrà acquisire il provvedimento concessorio al fine di regolarizzare amministrativamente e fiscalmente la propria posizione per loccupazione di sedimi del demanio pubblico conseguente allopera di che trattasi.
Il soggetto autorizzato, prima dellinizio dei lavori, dovrà ottenere ogni autorizzazione necessaria secondo le vigenti leggi in materia (autorizzazioni comunali, autorizzazioni di cui al D. Lgs. n. 42/2004 - vincolo paesaggistico -, alla L.R. n. 45/1989 - vincolo idrogeologico -, ecc.) e dal Comitato Italo-Svizzero.
Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure al Tribunale Regionale delle Acque con sede a Torino, secondo le rispettive competenze.
Il Dirigente responsabile
Giovanni Ercole