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Bollettino Ufficiale n. 31 del 3 / 08 / 2006

ANNUNCI LEGALI


Comune di Rivarolo Canavese (Torino)

Lavori di difesa idraulica nei comuni di Rivarolo e Feletto sul torrente Orco. Determinazione urgente indennità di esproprio ai sensi art. 22bis D.P.R. 327/2001 e s.m.i.

Il Responsabile del Settore LL.PP. E Manutenzioni

Premesso che:

(omissis)

Dato atto:

- che la convenzione fra il Comune di Rivarolo Canavese e A.I.Po, sottoscritta dalle parti in data 24.11.2003 Rep. n. 32, ai sensi dell’art. 8 della medesima convenzione, ha durata di tre anni a decorrere dal dicembre 2004 (Det. Direttoriale A.I.Po n. 2173 di autorizzazione alla gestione della spesa, impegno n. 724/2004);

- che sussistono i presupposti per disporre l’occupazione d’urgenza preordinata all’esproprio e la determinazione urgente dell’indennità, come previsti dall’art. 22bis del D.P.R. n. 327/2001, modificato dal D.Lgs. n. 302/2002, in quanto trattasi di intervento per la pubblica utilità inerente la regimazione di acque pubbliche e che pertanto devono esser realizzati nel più breve tempo possibile;

Vista la convenzione stipulata fra le parti in data 16.03.2006 Rep. n. 11/06 con la quale si è provveduto a conferire al Geom. Pio Poli - con sede in Torino via G. Casalis n. 59, l’incarico per l’espletamento, a termini di legge, delle procedure coattive tra cui le compilazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione nel possesso degli immobili da occupare;

Accertato che i terreni sono ubicati all’interno di zone agricole e di zone omogenee di tipo E ed F di cui al D.M. 2 aprile 1968, n. 1444, definite dallo strumento urbanistico vigente;

Constatato che, al fine della determinazione dell’indennità provvisoria, le aree espropriate sono classificabili come aree agricole e pertanto dovranno essere indennizzate ai sensi dell’art. 40 del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i.;

Visti i valori agricoli medi determinati ai sensi dell’art. 40 del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i. dalla Commissione Provinciale Espropri della Provincia di Torino per l’anno 2006;

Richiamato il D.P.R. n. 327/2001 come modificato dal D.Lgs. n. 302/2002;

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 744 del 21.12.96 e il provvedimento della Giunta Comunale n. 58 del 08.03.2006 con la quale, in relazione al disposto dell’art. 169 e 183 comma 9, del D.Lgs. n. 267/00, si è provveduto ad individuare, per ciascun Responsabile di Servizio, i capitoli che sono affidati alla sua gestione per l’esercizio finanziario 2006;

Ritenuto che l’adozione del presente provvedimento compete al Funzionario Responsabile di Settore ai sensi dell’art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000;

Acquisito il visto favorevole contabile attestante la copertura finanziaria rilasciato dal Responsabile del Settore Finanziario, ai sensi dell’art. 151 comma 4 del D.Lgs. 267/00;

determina

1. Di approvare la sopra riportata narrativa, che si intende qui richiamata costituente parte integrante e sostanziale della presente determina;

2. Di dare atto che:

a) il Comune di Rivarolo Canavese è autorizzato all’occupazione d’urgenza degli immobili di cui all’allegato elenco che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. Per l’esproprio dei medesimi beni, siti nel territorio comunale e necessari per la realizzazione dei lavori di “difesa idraulica nei Comuni di Rivarolo e Feletto sul torrente Orco”, è determinata l’indennità da corrispondere, ai sensi dell’art. 40 del D.P.R. n. 327/2001, agli aventi diritto indicati nel succitato allegato elenco;

b) la presente determinazione sarà pubblicata per estratto sul B.U.R. ed all’Albo Pretorio Comunale, e a cura e spese del Comune di Rivarolo Canavese sarà notificata ai relativi proprietari espropriati nelle forme degli atti processuali civili con avviso contenente l’indicazione del luogo, del giorno e dell’ora in cui è prevista la redazione del verbale di immissione nel possesso e la contestuale redazione dello stato di consistenza da effettuarsi con le modalità di cui all’art. 24 del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i.. L’avviso di esecuzione, ai fini dell’immissione nel possesso, della presente determinazione deve pervenire almeno sette giorni prima della stessa e deve aver luogo nel termine perentorio di tre mesi dalla data della determinazione medesima.

c) per il periodo intercorrente tra la data di immissione in possesso e la data di corresponsione dell’indennità di espropriazione o del corrispettivo, stabilito per l’atto di cessione volontaria, è dovuta al proprietario un’indennità per ogni anno pari ad un dodicesimo dell’indennità di espropriazione e, per ogni mese o frazione di mese, un’indennità pari ad un dodicesimo di quella annua.

d) i proprietari espropriandi, nei trenta giorni successivi all’immissione nel possesso, nel caso non condividano l’indennità offerta possono presentare osservazioni scritte e depositare documenti, e nello stesso termine possono limitarsi a designare un tecnico per la costituzione, ai sensi dell’art. 21, comma 3 del D.P.R. n. 327/2001, del collegio tecnico per la rideterminazione dell’indennità.

Sempre entro i trenta giorni successivi l’immissione nel possesso, i proprietari interessati possono convenire la cessione volontaria degli immobili oggetto d’occupazione con la conseguente maggiorazione del 50% dell’indennità provvisoria. Nel caso che l’area da espropriare sia coltivata dal proprietario diretto coltivatore, nell’ipotesi di cessione volontaria, il prezzo è determinato in misura tripla rispetto all’indennità provvisoria offerta ai sensi del precedente comma 1. Nel caso che l’area in esproprio non sia agricola e che il proprietario ne abbia condiviso l’indennità non verrà applicata la decurtazione del 40% ai sensi dall’art. 20 comma 14 del D.P.R. 327/2001, come modificato dal D.lgs. n. 302/2002. Al proprietario che abbia condiviso la determinazione dell’indennità è riconosciuto l’acconto dell’80% con le modalità di cui all’art. 20, comma 6 del D.P.R. 327/2001, come modificato dal D.Lgs. n. 302/2002. Spetta, ai sensi dell’art. 42 del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i., un’indennità aggiuntiva a favore dei fittavoli, dei mezzadri, dei coloni o compartecipanti, costretti ad abbandonare i terreni da espropriare, che coltivino i terreni medesimi da almeno un anno prima della data in cui è stata dichiarata la pubblica utilità.

e) Il pagamento delle indennità accettate avverrà entro sessanta giorni dalla data dell’ordinanza di pagamento diretto, dopo di che, in difetto, saranno riconosciuti gli interessi pari a quelli del tasso ufficiale di sconto.

f) Il Geom. Pio Poli con studio in Torino, via G. Casalis 59, procederà alla compilazione dello stato di consistenza degli immobili da occupare per gli scopi indicati in premessa e descritti nell’allegato elenco, di cui all’art. 1.

A tal fine il perito anzidetto potrà introdursi nelle proprietà private previo avviso da notificare agli aventi diritto nelle forme degli atti processuali civili, a cura e spese della Comune di Rivarolo Canavese, almeno 7 giorni prima dell’accesso.

g) Le superfici da occupare sono presunte e quindi suscettibili, in percentuali modeste, di maggiorazioni o diminuzioni e che le esatte superfici saranno determinate nel tipo di frazionamento catastale che sarà redatto ad avvenuta definitiva esecuzione dell’opera.

1. Di dare atto altresì che la spesa presunta di euro 20.000,00, relativa agli indennizzi dovuti ai proprietari delle aree interessate da piano particellare di esproprio, rientra nel quadro economico di spesa di progetto ed è imputata all’intervento n. 2.09.06.01 (cap. 3504) “Ripristino danni alluvionali” del Bilancio di previsione anno 2006, gestione residui e passivi.