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Bollettino Ufficiale n. 31 del 3 / 08 / 2006

ANNUNCI LEGALI


Comune di Bussoleno (Torino)

Estratto delibera Consiglio comunale n. 19 del 29.6.2006 - Modifica dell’art. 2 commi 2 e 3 del vigente Regolamento Edilizio comunale, approvato con delibera C.C. n. 5/02 e successivamente modificato con delibere C.C. n. 29/02 e 39/05

Il Consiglio comunale

(omissis)

delibera

1) Di dare atto che la premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.

2) Di modificare, per le motivazioni in premessa citate, l’art. 2 del vigente Regolamento Edilizio, ai sensi dell’art. 3, comma 3, della Legge Regionale n. 19 del 8/7/1999 e s.m.i.

3) Di approvare l’art. 2 del Regolamento Edilizio così scritto:

Art. 2 - Formazione della Commissione Edilizia

2. La Commissione è composta da un Presidente nominato dai membri della Commissione, nel corso della prima seduta, con separata votazione, che la preside, e da n. 5 componenti, eletti dal Consiglio comunale.

3. I membri elettivi sono scelti dal Consiglio fra i cittadini di maggiore età, ammessi all’esercizio dei diritti politici, che abbiano competenza, provata dal possesso di adeguato titolo di studio, e dimostrabile esperienza nelle materie attinenti all’architettura, all’urbanistica, all’attività edilizia, all’ambiente, allo studio ed alla gestione dei suoli; un congruo numero di membri elettivi dovrà essere in possesso di diploma di laurea.

4. Non possono far parte della Commissione contemporaneamente i fratelli, gli ascendenti, i discendenti, gli affini di primo grado, l’adottante e l’adottato; parimenti non possono far parte della Commissione i soggetti che per legge, in rappresentanza di altre Amministrazioni, Organi o Istituti, devono esprimere pareri obbligatori sulle stesse pratiche sottoposte alla Commissione.

5. La Commissione resta in carica fino al rinnovo del Consiglio comunale che l’ha eletta: pertanto, al momento dell’insediamento del nuovo Consiglio comunale, la Commissione conserva le sue competenze e le sue facoltà per non più di quarantacinque giorni ed entro tale periodo deve essere ricostituita.

6. I componenti della Commissione possono rassegnare le proprie dimissioni in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta al Presidente: in tal caso, restano in carica fino a che il Consiglio comunale non li abbia sostituiti.

7. I componenti della Commissione decadono:

a) per incompatibilità, ove siano accertate situazioni contemplate al precedente comma 4;

b) per assenza ingiustificata tre sedute consecutive.

8. La decadenza è dichiarata dal Consiglio comunale.

9. I componenti della Commissione decaduti o dimissionari devono essere sostituiti entro quarantacinque giorni dalla data di esecutività della deliberazione che dichiara la decadenza o da quella del ricevimento della lettera di dimissioni.

4) Di dichiarare che le modifiche apportate sono conformi alle indicazioni contenute nelle “istruzioni generali” della D.C.R. n. 548-9691 del 29/7/1999 di approvazione del testo del Regolamento Edilizio Tipo.

5) Di dare atto che il Consiglio comunale ha agito in virtù di competenza propria, ai sensi dell’art. 42, comma 2, del T.U.E.L. 267/2000.

6) Di dare atto che è stato acquisito il prescritto parere favorevole di cui all’art. 49, comma 1, del T.U.E.L. 267/2000 in ordine alla regolarità tecnica del presente atto.

7) Di dare atto che il Regolamento Edilizio modificato, unitamente alla presente deliberazione, sarà trasmesso ai sensi dell’art. 3, comma 3, della Legge Regionale n. 19 del 8/7/1999, alla Giunta Regionale, Assessorato all’urbanistica.

8) Di demandare al responsabile del servizio le incombenze relative alla trasmissione degli atti agli enti preposti.

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 T.U.E.L. 267/00 con voti unanimi e palesi resi per alzata di mano.

Il Sindaco    Il Segretario comunale
Giuseppe Joannas    Maria Rita Damiano