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Bollettino Ufficiale n. 30 del 27 / 07 / 2006

Deliberazione della Giunta Regionale 3 luglio 2006, n. 2-3270

Trasformazione della Fondazione del Comitato per l’Organizzazione dei XX Giochi Olimpici Invernali Torino 2006 ai sensi dell’art. 28 del Codice Civile con conseguenti modifiche allo Statuto.

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi...

delibera

di sostituire, per le motivazioni di cui in premessa, ai sensi dell’art. 28 del Codice Civile, l’articolo 3 del vigente statuto della Fondazione Comitato per l’Organizzazione dei XX Giochi Olimpici Invernali - Torino 2006 allegato all’atto costitutivo datato 27.12.1999 a rogito del Notaio Antonio Maria Marocco, repertorio n. 136366 registrato a Torino il 03.01.200 al n. 17, con il seguente:

“Art. 3 - Scopo

Il “Comitato per l’organizzazione dei XX Giochi olimpici invernali - Torino 2006" costituito dalla Città di Torino e dal C.O.N.I. con lo scopo di curare l’organizzazione e lo svolgimento, senza fini di lucro, dei XX Giochi Olimpici Invernali del 2006 e dei Giochi Paralimpici, nel rispetto delle disposizioni contenute nella Carta Olimpica e nell’accordo (Host City Contract) firmato a Seul il 19 giugno 1999 tra il C.I.O., il C.O.N.I. e la Città di Torino ha altresì lo scopo di curare e supportare, fino all’operatività della costituenda ”Fondazione 20 marzo 2006" e comunque entro il termine previsto dal successivo articolo 19, la promozione, l’organizzazione e lo svolgimento di altri eventi e manifestazioni prevalentemente nel territorio della Regione Piemonte che richiedano l’utilizzo dei beni immobili e degli impianti realizzati ed impiegati per lo svolgimento dei XX Giochi Olimpici invernali del 2006 e dei Giochi Paralimpici, garantendone la custodia.

L’organizzazione dei Giochi rispetterà gli obblighi e perseguirà le finalità di interesse generale che ispirano la Carta Olimpica ivi compreso il Codice Etico in essa contenuto.

Per il raggiungimento dello scopo il “Comitato per l’organizzazione dei XX Giochi olimpici invernali - Torino 2006" Può svolgere anche attività commerciali ed accessorie, attuare ogni operazione finanziaria e patrimoniale, attiva e passiva, di natura mobiliare ed immobiliare ritenuta necessaria ed utile e partecipare a società ed enti aventi finalità analoghe od affini.

Il “Comitato per l’organizzazione dei XX Giochi olimpici invernali - Torino 2006" svolge la propria attività principalmente nella Regione Piemonte.”

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)