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Bollettino Ufficiale n. 30 del 27 / 07 / 2006

Codice 25.9
D.D. 23 febbraio 2006, n. 283

Ditta: Comune di Ghiffa. Nulla osta ai soli fini idraulici per i lavori urgenti di manutenzione e rimozione rifiuti lungo la spiaggia in localita’ Cavallo di Ghiffa antistanti i mapp. 123 e 121 del Fg.11 del N.C.T. sul Lago Maggiore in Comune di Ghiffa

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

che al Comune di Ghiffa possa essere rilasciata l’autorizzazione per i lavori urgenti di manutenzione e rimozione rifiuti lungo la spiaggia in località Cavallo di Ghiffa antistanti i mapp.li 123 e 121 del Fg. 11 del N.C.T..sul Lago Maggiore in Comune di Ghiffa;

Le opere consistono nella pulizia della spiaggia e nella collocazione del pietrame pulito di media pezzatura a ricostruzione della scarpata terrosa esistente, subordinatamente all’osservanza delle seguenti condizioni:

1) le opere incidenti sulla stabilità dei manufatti dovranno essere poste in rapporto principalmente al buon regime idraulico delle acque del Lago interessato, restando a carico del richiedente ogni responsabilità di legge, nei riguardi di terzi, per eventuali danni che potrebbero derivare dall’esecuzione delle opere stesse;

2) la pulizia del litorale dovrà essere realizzata in rapporto principalmente al buon regime idraulico delle acque del Lago interessato, previa preventiva verifica delle fondazioni dei manufatti esistenti al fine di evitarne il danneggiamento, restando a carico dell’Amministrazione Comunale ogni responsabilità di legge, nei riguardi di terzi, per eventuali danni che potrebbero derivare dall’esecuzione delle opere stesse;

3) l’esecuzione dell’intervento e lo smaltimento del materiale dovrà avvenire nel rispetto di eventuali prescrizioni poste dal Commissariato Italiano per la Convenzione Italo Svizzera sulla pesca ed altri Enti competenti in merito;

4) il comune di Ghiffa è direttamente responsabile verso terzi di ogni danno cagionato alle persone e alla proprietà, tenendo sollevata ed indenne l’Amministrazione Regionale da ogni ricorso o pretesa di chi si ritenesse danneggiato dall’esercizio del presente nulla osta;

5) restano espressamente salvi i diritti spettanti al Consorzio del Ticino costituito con R.D.L. 14.06.1928, n. 1595 per la costituzione, la manutenzione e l’esercizio dell’Opera regolatrice dell’invaso del Lago Maggiore. In particolare il presente nulla osta è subordinato, per quanto riguarda il livello dell’acqua del Lago, ai limiti di escursione che il Consorzio del Ticino deve osservare in virtù delle norme dettate dal R.D.L. 14.06.1928, n. 1595 e successive disposizioni nonché a quei nuovi livelli che eventualmente venissero stabiliti in seguito anche d’intesa con il Governo Svizzero;

6) durante la costruzione delle opere ed ad opere finite non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico del corso d’acqua denominato rio del Cavallo;

7) questo Settore si riserva la facoltà di ordinare modificare alle opere autorizzate, a cura e spese del soggetto autorizzato, o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d’acqua che lo rendessero necessario o che le opere stesse siano in seguito giudicate incompatibili per il buon regime idraulico del corso d’acqua interessato.

Il soggetto autorizzato, prima dell’inizio dei lavori, dovrà ottenere ogni autorizzazione necessaria secondo le vigenti leggi in materia (autorizzazioni comunali, autorizzazioni di cui al D. Lgs. n. 42/2004 - vincolo paesaggistico -, alla L.R. n. 45/1989 - vincolo idrogeologico -, ecc.) e dal Commissariato Italiano per la Convenzione Italo Svizzera sulla pesca.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure al Tribunale Regionale delle Acque con sede a Torino, secondo le rispettive competenze.

Il Dirigente responsabile
Giovanni Ercole