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Bollettino Ufficiale n. 30 del 27 / 07 / 2006

Codice 25.9
D.D. 22 febbraio 2006, n. 281

L.R. n.40/1998 - Fase di verifica della procedura di VIA inerente il progetto dei “Lavori di sistemazione idraulica del rio Cree’ nel comune di Stresa” presentato dal Comune di Stresa con sede in Stresa (VB) in Piazza Matteotti n.6. - Esclusione del progetto dalla fase di valutazione di cui all’art. 12 della L.R. n. 40/1998

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

di ritenere che il progetto dei “Lavori di sistemazione idraulica del Rio Creè nel comune di Stresa” presentato dal Comune di STRESA con sede in Stresa (VB) in Piazza Matteotti n° 6, sia escluso dalla Fase di Valutazione di cui all’art. 12 della LR 40/1998 per le ragioni espresse in premessa, subordinatamente al rispetto delle seguenti condizioni, vincolanti ai fini dei successivi provvedimenti necessari alla realizzazione dell’intervento, di seguito così elencate:

1. venga effettuata una valutazione del trasporto solido per il corretto dimensionamento della briglia selettiva prevista;

2. venga effettuata una verifica di stabilità globale del versante oggetto di sistemazione con opere di ingegneria naturalistica;

3. venga valutata la possibilità di realizzare, nel tratto d’alveo in prossimità dell’area di frana, delle soglie di stabilizzazione del fondo alveo di minor impatto, in luogo delle previste briglie;

4. venga programmata una periodica pulizia e manutenzione delle opere di trattenuta in progetto;

5. venga effettuata una adeguata perimetrazione cartografica dell’area in frana, al fine della successiva trasposizione di detta area, da parte del Comune, negli elaborati a corredo del PRGC e venga effettuata anche una valutazione in merito alle portate smaltibili della tratta intubata di valle del Rio Creè;

6. Le attività di movimentazione in alveo, così come quelle di stabilizzazione delle sponde e dei versanti, non devono comportare la veicolazione al Lago Maggiore di inquinanti o acque torbide per eccesso di solidi sospesi: a tal fine le opere dovranno essere realizzate in periodo di asciutta; qualora ciò non risultasse possibile, a causa di fenomeni meteorici intensi o protratti, siano previste, in fase di cantiere, tutte le misure atte a evitare l’eccessivo intorbidimento delle acque confluenti nel Lago, ad esempio attraverso una preventiva diversione del flusso idrico o la realizzazione di almeno un sistema di decantazione temporaneo a monte del recapito finale nel lago;

7. Per la realizzazione della scogliera vengano riutilizzati, qualora tecnicamente idonei, gli stessi massi derivanti dall’attività di pulizia dell’alveo torrentizio; tuttavia, eventuali stoccaggi temporanei del materiale asportato, così come dei materiali e dei prodotti da costruzione in uso al cantiere, dovranno essere effettuati esternamente all’alveo del Rio.

8. Venga verificato se sia possibile ripristinare una fascia arbustiva costituita con specie autoctone nelle aree oggetto di risistemazione spondale in cui è previsto solo l’inerbimento delle scarpate, al fine di consentire un più rapido ripristino della funzionalità ecologica del Rio.

9. Prima dell’esecuzione degli interventi in alveo dovranno essere effettuate, in accordo con la Provincia di Verbania, le operazioni di allentamento dell’ittiofauna presente e dovranno essere realizzate opere provvisionali a monte e a valle dell’area di intervento per impedire l’accesso della fauna ittica in quest’area.

10. Dovranno essere adottati tutti i provvedimenti necessari per limitare l’intorbidimento della acque in fase di cantiere, soprattutto per evitare sversamenti accidentali di materiali, in modo da eliminare ogni possibilità di inquinamento delle acque.

11. Sul sito d’intervento non dovrà essere effettuato alcun tipo di stoccaggio di sostanze pericolose per l’ambiente, se non in condizioni di sicurezza.

12. Nel caso in cui le operazioni richiedessero l’allestimento di una o più aree destinate alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei mezzi di cantiere (sostituzione olio lubrificante, riparazioni, rifornimento/rabbocco, ecc.) dovranno essere garantite tutte le condizioni di sicurezza per i lavoratori e l’ambiente.

13. Nel caso di sostituzione di olio lubrificante, riparazione e/o sostituzione di pezzi meccanici, si dovrà garantire l’idonea procedura di raccolta e smaltimento dei rifiuti suddetti, secondo le normative vigenti.

14. Il rischio di contaminazione chimica delle acque superficiali e sotterraneee, del suolo e del sottosuolo, può essere controllato mediante l’utilizzo, in caso di evento accidentale, delle tecnologie disponibili sul mercato (panne contenitive, sepiolite) che dovrebbero essere presenti in cantiere per un intervento rapido e tempestivo in caso di incidente;

15. Per limitare il più possibile l’impatto sulla componente rumore, si consiglia di valutare in fase di progetto esecutivo le tecnologie che consentono le migliori in sonorizzazioni dei mezzi operativi;

16. Al fine di limitare al minimo gli impatti sulla fauna acquatica, durante l’esecuzione degli interventi in alveo dovrà essere garantito il deflusso delle acque del Rio Creè evitando fenomeni di sbarramento del corpo idrico e il cantiere dovrà essere organizzato in modo da ridurre allo stretto indispensabile le deviazioni del corso d’acqua.

17. Al termine dei lavori, i cantieri dovranno essere tempestivamente smantellati e dovrà essere effettuato lo sgombero e lo smaltimento dei materiali utilizzati per la realizzazione dell’opera, evitando la creazione si accumuli permanenti in loco. Le aree di cantiere, quelle di deposito temporaneo, quelle utilizzate per lo stoccaggio dei materiali, nonché ogni altra area che risultasse degradata a seguito dell’esecuzione dei lavori in progetto dovranno essere ripristinate in modo da ricreare quanto prima il recupero ed il ripristino morfologico e vegetativo dei siti.

18. Il taglio di vegetazione arborea dovrà essere limitato al minimo indispensabile. Dovrà inoltre essere posta particolare cura nella gestione della fase di cantiere al fine di evitare danneggiamenti agli alberi esistenti.

19. Al Corpo Forestale Dello Stato, al fine di emettere il relativo parere tecnico secondo quanto disposto dalla L.R. 45/1989, dovrà essere inviata copia completa del progetto esecutivo. In particolare, per poter procedere alla valutazione dei propri aspetti di competenza, dovranno essere prodotti degli elaborati di progetto sia grafici che descrittivi riguardanti le opere inerenti gli interventi sulla vegetazione, soprattutto per quanto riguarda i provvedimenti di natura biologico-ingegneristica, in parte già evidenziati nell’ambito della Conferenza di servizi.

Si ritiene opportuno che al Dipartimento ARPA territorialmente competente venga inviato il progetto esecutivo delle opere approvate e comunicate le date di inizio lavori e di collaudo, onde permettere sopralluoghi e controlli così come previsto dalla normativa vigente.

Si rammenta, per la redazione del progetto definitivo/esecutivo, che le spese tecniche ammesse a contributo non devono superare il 15% dell’importo dei lavori a base d’asta e devono comprendere anche le spese relative alla relazione geologica, con esclusione delle spese per indagini geognostiche in senso stretto (sondaggi, carotaggi, prove in situ e di laboratorio), nonché delle spese tecniche connesse all’applicazione del D.Lgs. n.494/1996.

Copia della presente determinazione verrà inviata al proponente e ai soggetti interessati di cui all’art. 9 della LR 40/1998 e depositata presso l’Ufficio di Deposito Progetti della Regione Piemonte.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso al tribunale amministrativo regionale entro il termine di sessanta giorni.

La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. ai sensi dell’articolo 61 dello Statuto.

Il Dirigente responsabile
Giovanni Ercole