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Bollettino Ufficiale n. 30 del 27 / 07 / 2006

Codice 25.8
D.D. 22 febbraio 2006, n. 275

L.R. n. 40/1998 - Fase di verifica della procedura di VIA inerente il progetto “Difesa spondale Torrente Cervo tratto Rio Ottina-Ponte S.P. Torino-Svizzera” presentato dal Consorzio di Bonifica della Baraggia Biellese e Vercellese - Esclusione del progetto dalla Fase di valutazione di cui all’art. 12 L.R. n. 40/1998

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

di ritenere che il progetto “Difesa spondale Torrente Cervo tratto Rio Ottina - Ponte S.P. Torino-Svizzera” presentato dal Consorzio di Bonifica della Baraggia Biellese e Vercellese, localizzato in sponda idrografica destra del torrente Cervo, in Comune di Buronzo (VC), sia escluso dalla fase di valutazione di cui all’articolo 12 della L.R. 40/1998, per le ragioni dettagliatamente espresse in premessa, subordinatamente al rispetto delle indicazioni contenute nei vari contributi pervenuti dai soggetti competenti precedentemente richiamati e nell’ elaborato di contenuto tecnico scientifico dell’ARPA, che sono vincolanti ai fini del rilascio delle necessarie autorizzazioni alla realizzazione dell’intervento, che si allegano alla presente determinazione a costituirne parte integrante e sostanziale, di seguito così sintetizzate:

1. Poichè gli interventi interessano il torrente Cervo, dovranno essere adottati tutti i provvedimenti necessari per evitare l’intorbidimento delle acque durante lo svolgimento dei lavori e per evitare lo sversamento accidentale nel corso d’acqua, oltre che sul terreno, di sostanze inquinanti. Inoltre, in sede di progetto esecutivo dovrà essere predisposto un piano di intervento nel caso in cui si verifichi uno sversamento accidentale (olii, carburante, ecc), con individuazione cartografica di un’area idonea per lo stoccaggio provvisorio di materiali e sostanze chimiche utilizzate, il più possibile lontana dal corso d’acqua.

2. Dovranno essere salvaguardati i diritti acquisiti negli interventi riguardanti le utenze irrigue già esistenti, garantendo inoltre la possibilità di una corretta manutenzione delle stesse da parte dei legittimi fruitori.

3. Poiche’ il rifornimento di carburante dei mezzi di cantiere, cosi’ come la lavatura dei mezzi “...verra’ effettuata lungo la viabilita’ secondaria...”, in sede di progetto esecutivo dovra’ essere individuata l’area in cui si intende effettuare tale operazione su apposita cartografia a scala adeguata.

Tale area dovra’ essere a sufficiente distanza dall’alveo del corpo idrico superficiale, avendo cura di evitare che le acque reflue prodotte dai lavaggi non vengano scaricate direttamente nel corpo idrico superficiale: in tal caso si dovrà prevedere una preventiva decantazione di tali acque.

Inoltre la zona individuata dovra’ essere resa idonea alle operazioni di rifornimento di carburante mediante la realizzazione di pavimentazione impermeabile, canalette di raccolta, cordoli di contenimento, ecc.. al fine di minimizzare l’impatto nel caso di sversamenti accidentali;

4. Durante la fase di realizzazione dell’opera si dovrà provvedere a regolare bagnatura delle strade sterrate, specialmente nei periodi siccitosi, ed al lavaggio dei pneumatici dei mezzi in uscita, al fine di contenere la dispersione delle polveri in atmosfera. Qualora i mezzi trasportino materiale polverulento, dovranno essere opportunamente coperti da telone, onde evitare la dispersione delle polveri.

5. Al fine di ridurre al minimo gli impatti sulla fauna acquatica, durante l’esecuzione degli interventi in alveo dovrà essere garantito il deflusso delle acque del torrente Cervo attraverso la realizzazione di idonee opere provvisionali e il cantiere dovrà essere organizzato in modo da ridurre allo stretto indispensabile i tempi delle lavorazioni che interessano direttamente l’alveo.

6. Al fine di non interferire con il periodo riproduttivo delle specie presenti nel corso d’acqua, secondo quanto indicato in relazione dal proponente carpe e tinche, si ritiene opportuno che i lavori in alveo non vengano effettuati nel periodo compreso tra i mesi di maggio e luglio inclusi.

7. Prima dell’esecuzione degli interventi in alveo dovranno essere effettuate, in accordo con la Provincia di Vercelli, le operazioni di allontanamento dell’ittiofauna presente e dovranno essere messe in atto le misure compensative indicate nella nota dell’Amministrazione provinciale prot. 6584 del 13.02.2006.

8. Al termine dei lavori l’alveo dovrà essere ripristinato in maniera tale da presentare caratteristiche morfologiche di naturalità (quali irregolarità planimetriche del fondo, presenza residua di materiale lapideo di pezzatura rappresentativa e caratterizzante) analoghe a quelle precedenti all’intervento, in modo da non determinare effetti di “banalizzazione” dell’alveo stesso che penalizzerebbero il rapido recupero delle caratteristiche dell’habitat originario.

9. Qualora nella redazione del progetto definitivo/esecutivo risultasse la necessità di effettuare il taglio di vegetazione arborea, questo dovrà essere limitato al minimo indispensabile. Dovrà inoltre essere posta particolare cura nella gestione della fase di cantiere al fine di evitare danneggiamenti agli alberi esistenti.

10. Il terreno agrario eventualmente derivante dalle operazione di scotico dovrà essere adeguatamente accantonato, avendo cura di separare i diversi orizzonti pedologici, e conservato in modo da non alterarne le caratteristiche chimico-fisiche. Dovrà quindi essere utilizzato nelle operazioni di ripristino ambientale delle aree interessate dagli interventi. Gli strati terrosi prelevati in fase di cantiere dovranno essere ricollocati secondo la loro successione originaria.

11. Il progetto esecutivo dovrà prevedere l’individuazione dei materiali di cava occorrenti come indicato dall’art. 15 del D.P.R. 554/1999.

12. Il progetto definitivo/esecutivo dovrà sviluppare la progettazione degli interventi di recupero ambientale delle superfici interessate dalla realizzazione dei lavori in progetto. In particolare, per accelerare e favorire la rinaturalizzazione dell’area, sulla porzione sommitale delle scogliere dovrà essere prevista idrosemina di essenze erbacee e piantumazione di alberi e arbusti. Le opere a verde dovranno essere eseguite nelle stagioni idonee (primavera ed autunno), utilizzando specie autoctone adatte alle condizioni stazionali. Dovrà inoltre essere previsto un periodo di manutenzione obbligatoria di tali opere, da svolgersi almeno nell’anno successivo la realizzazione delle opere stesse, in modo da garantire l’attecchimento del materiale vegetale.

13. Al termine dei lavori i cantieri dovranno essere tempestivamente smantellati e dovrà essere effettuato lo sgombero e lo smaltimento dei materiali utilizzati per la realizzazione dell’opera, evitando la creazione di accumuli permanenti in loco. Per quanto riguarda le aree di cantiere, quelle di deponia temporanea, quelle utilizzate per lo stoccaggio dei materiali, le piste di servizio eventualmente realizzate per l’accesso alla zona di intervento, nonché ogni altra area che risultasse degradata a seguito dell’esecuzione dei lavori in progetto, dovrà essere effettuato quanto prima il recupero e il ripristino morfologico e vegetativo dei siti.

14. In sede di progetto esecutivo dovrà essere predisposta una valutazione previsionale d’impatto acustico ai sensi della LR 50/2000 e della DGR 02/02/2004 n. 9-11616, finalizzata all’attuazione, da parte del proponente, di tutti gli accorgimenti idonei a minimizzare l’impatto acustico sui ricettori sensibili, tenuto conto anche dell’estrema vicinanza dell’opera in progetto con la cascina Orfinetta.

di stabilire che il soggetto proponente, prima dell’inizio dei lavori, dovrà richiedere ed ottenere tutte le necessarie autorizzazioni o pareri del caso (nulla osta idraulico - R.D. 523/1904, parere ai sensi art. 159 del D.Lgs. 42/2004, autorizzazione comunale);

di stabilire che dovrà essere comunicato al Dipartimento ARPA territorialmente competente l’inizio ed il termine dei lavori onde permettere il controllo dell’attuazione delle prescrizioni ambientali nella fase realizzativa dell’opera ai sensi dell’art. 8 della L.R. 40/98.

Copia della presente determinazione verrà inviata al proponente ed ai soggetti interessati di cui all’articolo 9 della l.r. 40/1998 e depositata presso l’Ufficio di deposito progetti della Regione.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale, da parte dei soggetti legittimati, avanti al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento della presente, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di ricevimento, secondo quanto previsto dal D.P.R. 24/11/1971 n. 1199.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto.

Il Dirigente responsabile
Arturo Bracco