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Bollettino Ufficiale n. 30 del 27 / 07 / 2006

Codice 25.8
D.D. 22 febbraio 2006, n. 274

L.R. n. 40/1998 - Fase di verifica della procedura di VIA inerente il progetto “Lavori di adeguamento e sistemazione Torrente Strona dal Comune di Valduggia alla confluenza - secondo lotto” presentato dal Comune di Borgosesia - Esclusione del progetto dalla Fase di valutazione di cui all’art. 12 della L.R. n. 40/1998

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

di ritenere che il progetto “Lavori di adeguamento e sistemazione Torrente Strona dal comune di Valduggia alla confluenza - 2° lotto” presentato dal Comune di Borgosesia, localizzato in sponda idrografica destra e sinistra del torrente Strona, poco a valle della località Gianninetta in Comune di Borgosesia, sia escluso dalla fase di valutazione di cui all’articolo 12 della L.R. 40/1998, per le ragioni dettagliatamente espresse in premessa, subordinatamente al rispetto delle indicazioni contenute nei vari contributi pervenuti dai soggetti competenti precedentemente richiamati e nell’ elaborato di contenuto tecnico scientifico dell’ARPA, che sono vincolanti ai fini del rilascio delle necessarie autorizzazioni alla realizzazione dell’intervento, che si allegano alla presente determinazione a costituirne parte integrante e sostanziale, di seguito così sintetizzate:

1. Poiché gli interventi in progetto interessano il torrente Strona, durante la fase di cantiere dovranno essere adottati tutti i provvedimenti necessari per limitare l’intorbidamento delle acque e soprattutto per evitare sversamenti accidentali di materiali, in modo da eliminare tutte le possibilità d’inquinamento delle acque.

2. Al termine dei lavori l’alveo dovrà essere ripristinato in maniera tale da presentare caratteristiche morfologiche di naturalità (quali irregolarità planimetriche del fondo, presenza residua di materiale lapideo di pezzatura rappresentativa e caratterizzante) analoghe a quelle precedenti all’intervento, in modo da non determinare effetti di “banalizzazione” dell’alveo stesso che penalizzerebbero il rapido recupero delle caratteristiche dell’habitat originario.

3. Il taglio della vegetazione arborea dovrà essere limitato al minimo indispensabile. Dovrà inoltre essere posta particolare cura nella gestione della fase di cantiere al fine di evitare danneggiamenti agli alberi esistenti.

4. Il terreno agrario derivante dalle operazione di scotico dovrà essere adeguatamente accantonato, avendo cura di separare i diversi orizzonti pedologici, e conservato in modo da non alterarne le caratteristiche chimico-fisiche. Dovrà quindi essere utilizzato nelle operazioni di ripristino ambientale delle aree interessate dagli interventi. Gli strati terrosi prelevati in fase di cantiere dovranno essere ricollocati secondo la loro successione originaria.

5. Il progetto esecutivo dovrà sviluppare la progettazione degli interventi di recupero ambientale delle superfici interessate dalla realizzazione dei lavori in progetto. In particolare, per accelerare e favorire la rinaturalizzazione dell’area e la ricucitura del cotico erboso, sulla porzione sommitale delle scogliere e sulle superfici in cui sia stato riportato il materiale terroso movimentato dovrà essere prevista idrosemina di essenze erbacee. Le opere a verde dovranno essere eseguite nelle stagioni idonee (primavera ed autunno), utilizzando specie autoctone adatte alle condizioni stazionali. Dovrà inoltre essere previsto un periodo di manutenzione obbligatoria di tali opere, da svolgersi almeno nell’anno successivo la realizzazione delle opere stesse, in modo da garantire l’attecchimento del materiale vegetale.

6. l’area sulla quale è previsto il riporto ed il livellamento del materiale proveniente dallo sbancamento, attualmente boscata, della superficie di circa 1 ettaro, dovrà essere riportata alla destinazione d’uso precedente l’intervento, mediante la piantumazione di circa 1000 piante, scelte tra le seguenti specie arboree: Quercus robur, Frassino maggiore, Ontano nero, Ciliegio e Tiglio.

7. Le acque derivanti dalla pulizia del cantiere e degli automezzi, nonché le acque meteoriche opportunamente raccolte in canalette dovranno essere opportunamente decantate prima dell’eventuale scarico nel corpo idrico superficiale.

8. il rifornimento di carburante che avverrà nel piazzale di cantiere, dovrà essere effettuato in una zona idonea (pavimentazione impermeabile, canalette di raccolta, cordoli di contenimento, ecc..), al fine di minimizzare l’impatto nel caso di sversamenti accidentali.

9. l’area di stoccaggio del carburante, qualora risulti scoperta e soggetta alle intemperie, dovrà essere sottoposta a periodica manutenzione, al fine di ottimizzare l’efficienza della vasca di contenimento della cisterna di carburante.

10. appare opportuno integrare la verifica previsionale d’impatto acustico secondo i dettami della DGR n.9-11616 del 02/02/2004 “Criteri per la redazione della documentazione di impatto acustico”. Le misurazioni del rumore dovranno essere condotte in corrispondenza dei ricettori sensibili presenti nell’area: inoltre dovranno essere condotte misure ante operam da confrontare con i livelli di rumore durante l’attività di cantiere.

11. Il progetto definitivo dovra’ essere integrato con le relazioni geologica e geotecnica a norma del D.M.11.03.1988. Più in dettaglio, nella relazione geologica dovranno trovare opportuno spazio quegli elementi di dettaglio di analisi e di sintesi, che consentono di ritenere pienamente efficace l’opera prevista, indicando eventuali aspetti di rischio che sussisteranno nell’area anche a seguito della realizzazione dell’intervento.

12. Si ritiene opportuno che il proponente presenti all’autorita’ amministrativa che approvera’ il progetto di reimpiego delle terre di scavo, ovvero rilascera’ l’autorizzazione per il riutilizzo delle stesse nell’area adiacente individuata, i risultati delle analisi effettuate che dimostrino il rispetto dei limiti previsti dal DM 471/99, così da ottemperare ai disposti dell’art. 1 comma 17 e 18 della Legge 443/2001.

13. Durante la fase di realizzazione dell’opera si dovrà provvedere a regolare bagnatura delle strade sterrate, specialmente nei periodi più siccitosi, al fine di contenere la dispersione delle polveri in atmosfera. Appare inoltre opportuno prevedere idonea pulitura dei pneumatici dei mezzi in uscita dall’area di cantiere e prevedere, qualora i mezzi trasportino materiale polverulento, un’opportuna copertura con teloni, onde evitare la dispersione delle polveri.

14. Al fine di non interferire con il periodo riproduttivo delle specie presenti nel corso d’acqua, secondo quanto indicato in relazione dal proponente Trota fario, carpa, tinca, si ritiene opportuno che i lavori in alveo non vengano effettuati nel periodo compreso tra i mesi di maggio e luglio inclusi.

15. Prima dell’esecuzione degli interventi in alveo dovranno essere effettuate, in accordo con la Provincia di Vercelli, le operazioni di allontanamento dell’ittiofauna presente e dovranno essere messe in atto le misure compensative indicate nella nota dell’Amministrazione provinciale prot. 6586 del 13.02.2006.

16. Durante la fase di riprofilatura dell’alveo, che avverrà con ogni probabilità al termine della realizzazione della nuova scogliera, sarà opportuno conferire allo stesso la movimentazione e le caratteristiche di naturalita’ inizialmente possedute.

17. Al termine dei lavori il cantiere dovrà essere tempestivamente smantellato e dovrà essere effettuato lo sgombero e lo smaltimento dei materiali utilizzati per la realizzazione dell’opera, evitando la creazione di accumuli permanenti in loco. Per quanto riguarda le aree di cantiere, quelle di deponia temporanea, quelle utilizzate per lo stoccaggio dei materiali, le piste di servizio eventualmente realizzate per l’accesso alla zona di intervento, nonché ogni altra area che risultasse degradata a seguito dell’esecuzione dei lavori in progetto, dovrà essere effettuato quanto prima il recupero e il ripristino morfologico e vegetativo dei siti.

di stabilire che il soggetto proponente, prima dell’inizio dei lavori, dovrà richiedere ed ottenere tutte le necessarie autorizzazioni o pareri del caso (nulla osta idraulico - R.D. 523/1904, parere ai sensi dell’art. 159 del D.Lgs. 42/2004);

di stabilire che dovrà essere comunicato al Dipartimento ARPA territorialmente competente l’inizio ed il termine dei lavori onde permettere il controllo dell’attuazione delle prescrizioni ambientali nella fase realizzativa dell’opera ai sensi dell’art. 8 della L.R. n.40/1998.

Copia della presente determinazione verrà inviata al proponente ed ai soggetti interessati di cui all’articolo 9 della L.R.n. 40/1998 e depositata presso l’Ufficio di deposito progetti della Regione.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale, da parte dei soggetti legittimati, avanti al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento della presente, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di ricevimento, secondo quanto previsto dal D.P.R. 24/11/1971 n. 1199.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto.

Il Dirigente responsabile
Arturo Bracco