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Bollettino Ufficiale n. 30 del 27 / 07 / 2006

Codice 25.8
D.D. 8 febbraio 2006, n. 183

Autorizzazione idraulica - pratica n. 2002 - Ditta Cesare Rinaldi - lavori di demolizione dei manufatti necessari allo scarico di acque bianche e nere nella roggia Bona in Comune di Asigliano Vercellese

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

di autorizzare, ai soli fini idraulici, la ditta Cesare Rinaldi alla demolizione del manufatto esistente, atto allo scarico delle acque bianche e nere nella roggia Bona, subordinatamente all’osservanza delle seguenti condizioni:

- il manufatto dovrà essere demolito e dovrà essere ripristinato il profilo spondale così come preesistente alla realizzazione del manufatto stesso;

- il materiale di risulta proveniente dalla demolizione delle murature esistenti dovrà essere asportato dall’alveo e conferito a discarica autorizzata;

- le sponde ed eventuali opere di difesa interessate dall’esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d’arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;

- i lavori in argomento dovranno essere eseguiti, nel più breve tempo possibile e comunque non oltre il 30/06/2006. È fatta salva l’eventuale concessione di proroga, che dovrà comunque essere debitamente motivata, sempreché le condizioni locali non abbiano subito variazioni di rilievo;

- la sospensione dal pagamento del canone concessorio potrà avere luogo solo ad avvenuta demolizione del manufatto di scarico;

- il Committente dell’opera dovrà comunicare al Settore OO.PP. di Vercelli, a mezzo di lettera raccomandata, il nominativo del Tecnico Direttore dei Lavori, nonché la data d’inizio dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti;

- ad avvenuta ultimazione, la Ditta dovrà inviare al Settore OO.PP. di Vercelli la dichiarazione del D.L. attestante che le opere sono state demolite ed i luoghi ripristinati a regola d’arte;

- durante i lavori non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico del corso d’acqua;

- l’autorizzazione non solleva la Ditta dall’incombenza di dover presentare comunicazione all’Amministrazione Provinciale competente, ai sensi dei RR.DD. 22/11/1914 n. 1486, 08/10/1931 n. 1604, del D.P.R. 10/06/1955 n. 987, relativamente alle norme intese a garantire la tutela della fauna ittica dei fiumi, canali, specchi d’acqua;

- l’autorizzazione si intende accordata con l’esclusione di ogni responsabilità dell’Amministrazione in ordine ad eventuali danni a persone o cose;

- l’Amministrazione concedente si riserva la facoltà di ordinare modifiche ai lavori autorizzati o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione, nel caso intervenissero variazioni delle attuali condizioni del corso d’acqua che lo rendessero necessario.

- l’autorizzazione è accordata nei soli riguardi della polizia idraulica, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, con l’obbligo di tenere sollevata l’Amministrazione Regionale da ogni ricorso o pretesa da parte di chi si ritenesse danneggiato dall’uso dell’autorizzazione stessa;

- il soggetto autorizzato, prima dell’inizio dei lavori, dovrà ottenere ogni altra autorizzazione necessaria secondo le vigenti disposizioni di legge.

La presente Determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto Regionale.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso all’Autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

Il Dirigente responsabile
Arturo Bracco